Hobbes, Legge di natura e legge civile

Secondo Hobbes la legge di natura e la legge civile non sono affatto in contraddizione fra loro, ma anzi “sono due parti differenti di una stessa legge”. Il loro scopo comune è di limitare la libertà per mantenere la pace.

 

Th. Hobbes, Leviatano, II, cap. XXVI

 

La legge di natura e la legge civile si contengono l'una l'altra e sono di eguale estensione. Infatti le leggi di natura, che consistono nella equità, nella giustizia, nella gratitudine, e in altre virtú morali collegate con queste, nel semplice stato di natura, come ho già detto alla fine del capitolo XV, non sono leggi in senso proprio, ma qualità che dispongono gli uomini alla pace e all'obbedienza. Quando viene costituito uno Stato allora quelle diventano leggi effettive, e non prima, poiché solo allora esiste l'autorità dello Stato, e perciò anche leggi civili poiché il potere sovrano obbliga gli uomini a rispettarle. Poiché nelle questioni fra i privati, per stabilire che cosa sia l'equità, che cosa sia la giustizia, e che cosa la virtú morale, e per rendere queste obbligatorie, c'è bisogno degli ordini del potere sovrano, e debbono essere stabilite delle sanzioni per coloro che non le rispettano; i quali ordini sono perciò parte della legge civile. La legge di natura è perciò una parte della legge civile in tutti gli Stati del mondo; e reciprocamente la legge civile è una parte dei dettami della natura. Infatti la giustizia, cioè rispettare i patti e dare a ognuno il suo, è uno dei dettami della legge di natura. Ma ogni suddito in uno Stato si è impegnato a obbedire alla legge civile; e questo o con un patto reciproco come quando essi si riuniscono per cercare un comune rappresentante, o con un patto stipulato con lo stesso rappresentante quando sottomessi con la spada essi promisero obbedienza, avendo in cambio salva la vita; e perciò l'obbedienza alla legge civile è anche parte della legge di natura. La legge civile e la legge naturale non costituiscono due specie diverse di leggi, ma sono parti differenti di una stessa legge: una parte, scritta, è chiamata civile, l'altra, non scritta, naturale. Ma il diritto di natura, cioè la libertà naturale dell'uomo, può venire ridotto e limitato dalla legge civile: anzi lo scopo per cui si fanno le leggi non è se non quello di limitare tale libertà, senza di che non sarebbe possibile la pace. E la legge è stata introdotta nel mondo con nessun altro scopo che quello di limitare la libertà naturale dei singoli individui in maniera tale che essi non si danneggiassero ma si aiutassero a vicenda, e si unissero insieme contro il nemico comune.

 

(Grande Antologia Filosofica, Marzorati, Milano, 1968, vol. XIII, pagg. 489-490)