Locke, I limiti del potere legislativo e la separazione dei poteri

Il potere legislativo, che è il “potere supremo della comunità politica”, non può stabilire alcuna legge che sia contraria alla legge di natura; non deve interferire nella libertà individuale dei cittadini e deve quindi essere separato dal potere esecutivo: di fronte alle leggi che egli stesso ha prodotto, il legislatore è uguale a tutti gli altri cittadini.

 

J. Locke, Secondo trattato sul governo, parr. 135, 136, 138, 143-146, 148

 

Il potere legislativo è non solo il potere supremo della comunità politica, ma è anche sacro e inalterabile nelle mani nelle quali la comunità lo ha una volta collocato, e nessun editto di nessun'altra persona, quale che sia la forma in cui è concepito o il potere dal quale è sostenuto, ha la forza e l'obbligazione di una legge, se non riceve la sanzione dal potere legislativo, che il pubblico ha scelto e designato. Infatti senza ciò la legge non potrebbe avere ciò che è assolutamente necessario per farne una legge, cioè il consenso della società, perché nessuno può avere il potere di fare leggi sopra la società, se non ha il suo consenso e se non in base all'autorità da essa ricevuta.

In primo luogo il potere legislativo non è né può assolutamente essere in nessuna eventualità un potere arbitrario sulla vita e le fortune del popolo. Infatti esso è soltanto il potere congiunto di ogni membro della società, rassegnato nelle mani delle persone o dell'assemblea che fa da legislatore: perciò non può essere maggiore del potere che quelle persone avevano nello stato di natura, prima che entrassero nella società e consegnassero quel potere nelle mani della comunità: infatti nessuno può trasferire ad un altro piú potere di quello che egli abbia su se stesso, e nessuno ha un potere arbitrario assoluto su se stesso o su chiunque altro, sí da poter distruggere la propria vita o da poter eliminare la vita o la proprietà di un altro. [...] È un potere che non ha altro fine al di fuori della preservazione, e perciò chi lo detiene non può mai avere il diritto di distruggere, rendere in schiavitú o premeditatamente impoverire i sudditi. Le obbligazioni della legge di natura non vengono meno nella società, ma semplicemente in molti casi sono stabilite in maniera piú stretta e ricevono, per opera delle leggi umane, pene note collegate a esse, per rafforzare la loro osservanza. Perciò la legge di natura rimane come una regola eterna per tutti gli uomini, per i legislatori come per gli altri. Le regole che i legislatori elaborano per le azioni degli altri uomini, devono essere, esattamente come le azioni proprie e degli altri, conformi alla legge di natura, cioè alla volontà di Dio, della quale la legge di natura è una dichiarazione. E, poiché la legge fondamentale di natura è la preservazione dell'umanità, nessuna sanzione umana può essere buona o valida, se va contro di essa. In secondo luogo il potere legislativo, ossia l'autorità suprema, non può arrogarsi il potere di governare con decreti arbitrari estemporanei, ma è tenuta ad amministrare la giustizia e a decidere del diritto dei sudditi con leggi stabili e promulgate, e per mezzo di giudici noti e autorizzati. In terzo luogo il supremo potere non può togliere a nessun uomo nessuna parte della sua proprietà senza il suo consenso. [...]

Il potere legislativo è quello che ha il diritto di dare direttive sul modo in cui la forza della comunità politica deve essere impiegata per conservare la comunità e i membri di essa. Ma le leggi che devono essere costantemente eseguite e la cui forza deve essere sempre in vigore possono essere fatte in un piccolo tempo: perciò non c'è nessun bisogno che il potere legislativo sia sempre in funzione, non avendo sempre qualcosa da fare. Per le persone che hanno il potere di fare le leggi può essere una tentazione troppo grande, rispetto alla fragilità umana, cosí pronta a impadronirsi del potere, avere nelle mani anche il potere di eseguirle: e, con questo, esonerare se stessi dall'obbedienza alle leggi che fanno, e adattare la legge, sia nel farla che nell'eseguirla, al loro interesse privato, arrivando cosí ad avere un interesse distinto da quello del resto della comunità, contrario al fine della società e del governo. Perciò in una comunità politica bene ordinata, nella quale il bene del tutto è considerato nella misura dovuta, il potere legislativo è posto nelle mani di persone diverse, le quali, radunate in assemblea nei modi dovuti, hanno da sole, o insieme con altri, il potere di fare leggi. Ma, una volta che le hanno fatte, dopo essersi separati, sono essi stessi sottoposti alle leggi che hanno fatto; e questo rappresenta un vincolo supplementare e efficace su di essi, perché si prendano cura di fare leggi in vista del pubblico bene.

Ma poiché le leggi, che sono fatte tutte insieme e in breve tempo, hanno una forza costante e duratura, hanno bisogno di un'esecuzione continua e richiedono che qualcuno si prenda cura che questa esecuzione avvenga, è necessario che ci sia un potere sempre in funzione, che vigili sull'esecuzione delle leggi che sono fatte, e che rimanga in forza. E cosí il potere legislativo e il potere esecutivo vengono spesso a essere separati.

C'è un altro potere in ogni comunità politica che si potrebbe chiamare naturale, perché è quello che risponde al potere che ogni uomo naturalmente ha prima di essere entrato in una società, il potere di guerra e di pace, di stipulare leghe e alleanze, e di fare tutte le transazioni possibili con tutte le persone e le comunità fuori della politica; e questo potere può essere chiamato federativo, se a qualcuno cosí piace.

Sebbene, come ho detto, il potere esecutivo e il potere federativo di ogni comunità siano realmente distinti in se stessi, tuttavia essi possono difficilmente essere separati, e collocati, nello stesso tempo, nelle mani di persone distinte. Infatti entrambi, nel loro esercizio, richiedono la forza della società, ed è quasi praticamente impossibile collocare la forza della comunità politica in mani distinte e non subordinate l'una all'altra, o collocare il potere esecutivo e quello federativo in persone che possono agire separatamente, sicché la forza del pubblico sarebbe collocata sotto comandi diversi; il che potrebbe condurre un giorno o l'altro a causare disordine e rovina.

 

(Grande Antologia Filosofica, Marzorati, Milano, 1968, vol. XIII, pagg. 622-624)