RAWLS, GIUSTIZIA E COSTITUZIONE

 

Vorrei ora considerare la giustizia politica, cioè la giustizia della costituzione, e abbozzare il significato della eguale libertà per questa parte della struttura fondamentale. La giustizia politica ha due aspetti , che nascono dal fatto che una costituzione giusta è un caso di giustizia procedurale imperfetta(1). In primo luogo, la costituzione deve essere una procedura giusta che soddisfa i requisiti dell’eguale libertà; e, per secondo, essa deve essere strutturata in modo che, di tutti gli assetti giusti praticabili, rappresenti il risultato più probabile di ogni altro in un sistema legislativo giusto ed efficace(2). La giustizia della costituzione deve essere valutata sotto entrambi questi aspetti, alla luce di ciò che permettono le circostanze e sulla base di valutazioni espresse dal punto di vista dell’assemblea costituente.

 

Il principio dell’eguale libertà, quando è applicato alla procedura politica definita dalla costituzione, verrà chiamato col nome di principio della( eguale) partecipazione. Esso richiede che tutti i cittadini devono possedere un eguale diritto di partecipare e di determinare il risultato del processo costituzionale che stabilisce le leggi che essi debbono osservare. La giustizia come equità parte dall’idea che , dove principi comuni sono necessari, e vantaggiosi per tutti, essi devono essere delineati dal punto di vista di una situazione iniziale di eguaglianza opportunamente definita, in cui ogni persona è equamente rappresentata.Il principio di partecipazione applica questa idea della posizione originaria alla costituzione in quanto sistema di grado più alto di norme sociali per produrre norme. Solo se lo stato deve esercitare un’autorità suprema e coercitiva su un certo territorio, e se deve così influenzare in modo permanente le aspettative di vita degli uomini, allora il processo costituzionale dovrebbe conservare l’eguale rappresentatività della posizione originaria, nella misura in cui ciò è possibile.

 

Assumo per ora che una democrazia costituzionale può essere strutturata in modo da soddisfare il principio di partecipazione. Ma è necessario sapere con maggiore esattezza ciò che questo principio richiede in circostanze favorevoli, quando viene considerato, per così dire, al limite. Questi requisiti, naturalmente, sono ben noti, e comprendono ciò che Constant chiamava la libertà degli antichi in contrasto con quella dei moderni. Tuttavia, vale la pena di vedere in che modo queste libertà cadono sotto il principio di partecipazione . Discuterò nel prossimo paragrafo le modifiche che è necessario apportare in vista delle condizioni esistenti, e il ragionamento che è alla loro base .

 

Possiamo iniziare ricordando certi elementi di un regime costituzionale. In primo luogo, l’autorità di determinare le politiche sociali fondamentali appartiene a un corpo rappresentativo scelto per un periodo di tempo limitato dall’elettorato, e in ultima istanza responsabile verso di esso. Questo corpo rappresentativo non ha solo una capacità consultiva. Esso è un’assemblea legislativa con il potere di fare leggi , e non soltanto un forum di delegati dei vari settori della società al quale l’esecutivo spiega le proprie azioni, e attraverso cui apprende i mutamenti dell’opinione pubblica. Neanche i partiti politici sono semplici gruppi di interesse che sollecitano il governo per propri fini; al contrario, per ottenere a conquistare posti di potere, essi devono proporre una qualche concezione del bene pubblico(3). Ovviamente, la costituzione può circoscrivere la legislazione sotto vari aspetti: e le norme costituzionali definiscono le sue azioni in quanto corpo parlamentare . Ma, a tempo debito, una stabile maggioranza dell’elettorato è in grado di raggiungere i suoi scopi, se necessario per mezzo di un emendamento costituzionale.

 

(Op.cit. pp 191-193)