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Platone
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PREMESSA
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LIBRO SESTO
ATENIESE: Dopo
tutto quello che è stato detto ora, credo che tu possa istituire nel tuo stato
le magistrature.
CLINIA: è così.
ATENIESE: Vi sono
allora due fasi nell'ordinamento dello stato: la prima fase riguarda
l'istituzione delle
magistrature e la
nomina dei magistrati, quante devono essere e in che modo vengono istituite; in
seguito si devono
assegnare le
leggi per ciascuna magistratura, e vedere quante e quali sono adatte a ogni
singola magistratura.
Ma prima di fare
questa scelta fermiamoci un momento, e facciamo un certo discorso che si rivela
adatto a questo
proposito.
CliNIA: Quale?
ATENIESE: Questo.
è chiaro a chiunque il fatto che, pur essendo di grande importanza l'opera
legislativa, se uno
stato ben
costituito mettesse a capo delle sue leggi ben stabilite magistrati incapaci,
non solo non si avrebbe alcun
vantaggio da quelle
leggi ben stabilite, derivandone anzi una grande risata, ma da esse credo che
scaturirebbero i danni
più ingenti e le
vergogne più turpi per gli stati.
CLINIA: Come no?
ATENIESE:
Dobbiamo pensare che questo è il rischio che ora può capitare nella tua
costituzione e nel tuo stato,
amico. Anche tu
ti rendi conto che coloro che vogliono accedere correttamente alle cariche
pubbliche devono prima di
tutto aver
fornito una prova adeguata, essi stessi e la famiglia di ciascuno, dalla
giovinezza sino all'età dell'elezione, e in
secondo luogo è
necessario che coloro che dovranno compiere la scelta si siano formati nelle
consuetudini delle leggi e
siano stati ben
educati in modo da essere in grado di scegliere ed escludere rettamente, con la
loro disapprovazione o
approvazione, chi
sia degno dell'una o dell'altra sorte: e allora nel nostro caso, persone che si
sono appena riunite e non
si conoscono fra
di loro, ancora prive di educazione, come potrebbero compiere una scelta
eccellente dei magistrati?
CLINIA: Non
sarebbe possibile.
ATENIESE: Ma
dicono che la gara non ammette scuse: e ora io e te dobbiamo allora fare questa
cosa, poiché tu hai
dato la tua
parola al popolo dei Cretesi per impegnarti, insieme ad altri nove, nella
fondazione di quello stato, come ora
dici, e io perché
ti ho promesso che ti avrei aiutato in questo racconto che ora noi stiamo
facendo. Dunque non lascerei
volentieri senza
una testa il discorso che sto facendo: infatti, vagando in ogni luogo in tali
condizioni sembrerebbe senza
forma.
CLINIA: Quello
che dici è giustissimo.
ATENIESE: Non
solo, ma farò così, per quanto mi è possibile.
CLINIA: Senza
dubbio, facciamo così come diciamo.
ATENIESE: Sarà
così, se il dio lo vuole e se vinceremo la nostra vecchiaia sino a tal punto.
CLINIA: è verosimile
che il dio lo voglia.
ATENIESE: Sì, è
verosimile. Seguiamolo e prendiamo in esame questo punto.
CLINIA: Quale?
ATENIESE: Il
fatto che con coraggio e a costo di correre dei pericoli nella presente
circostanza verrà da noi fondato
questo stato.
CLINIA: A che
cosa pensi, e come soprattutto hai ora potuto fare questa affermazione?
ATENIESE: Mi
riferisco al fatto che con estrema facilità e senza timori noi stiamo
legiferando per uomini inesperti,
perché mai
accolgano un giorno le leggi che ora sono state fissate. In ogni caso è chiaro
a chiunque, Clinia, anche a chi
non ha affatto
sapienza, che in principio nessuno le accetterà facilmente, ma bisognerà che
noi attendiamo che i giovani
abbiano gustato le
leggi, e cresciuti insieme a quelle e acquisita nei loro confronti una
sufficiente familiarità, possano
prendere parte
all'elezione dei magistrati che si svogono nello stato: avvenuta questa cosa di
cui parliamo, sempre che
avvenga secondo
un certo meccanismo e in modo corretto, io credo che d'ora in poi vi saranno
probabilità assai sicure
che uno stato
educato in questo modo sarà destinato a durare.
CLINIA: E questo
è logico.
ATENIESE: Vediamo
allora se procedendo lungo questa direzione troviamo una strada adatta alla
nostra ricerca. Io
sostengo, Clinia,
che i Cnosii, diversamente dagli altri Cretesi, non debbano consacrare in
maniera sbrigativa la regione
che voi ora
colonizzate, ma impegnarsi intensamente perché le principali magistrature, nei limiti
del possibile, si basino
sulle fondamenta
più solide e migliori. Per quanto riguarda le altre, si tratta di un lavoro più
breve, mentre è assai
necessario che
con ogni sforzo noi scegliamo per primi i custodi delle leggi.
CLINIA: Qual è la
strada che porta a questo scopo, e quale criterio troveremo?
ATENIESE: Eccola.
Io dico, o figli di Creta, che i Cnossi, per il fatto di avere una tradizione
politica più antica
rispetto agli
altri stati, devono scegliere, insieme agli altri che sono giunti per fondare
questa colonia, fra loro e fra
quelli,
trentasette uomini in tutto, diciannove fra i coloni, gli altri fra gli
abitanti della stessa Cnosso: i Cnossi daranno al
tuo stato questi
uomini, e ti persuaderanno, facendoti una lieve violenza, ad essere cittadino
di questa colonia, ed uno
dei diciotto.
CLINIA: Perché
anche tu e Megillo, straniero, non venite a far parte del nostro stato?
ATENIESE: Troppo
orgogliosa, Clinia, è Atene, e troppo orgogliosa è anche Sparta, e le une e le
altre sono troppo
distanti: per te,
invece, la cosa è ragionevole sotto tutti gli aspetti, e lo stesso discorso
vale per gli altri abitanti della
colonia. E se ciò
che avviene adesso è quanto di più opportuno può avvenire in seguito a questi
fatti, si dica come
avverrà
l'elezione dei magistrati, quando sarà passato un po' di tempo e la
costituzione dello stato avrà consolidato le
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sue basi.
All'elezione dei magistrati prendano parte tutti coloro che portano le armi
come cavalieri o come fanti, e
abbiano
partecipato alla guerra, nei limiti delle forze consentite dalla loro età:
l'elezione si tenga nel tempio che la città
ritiene più degno
di onori, e ciascuno porti all'altare del dio il suo voto, dopo aver scritto
sopra una tavoletta il nome del
padre del
candidato, della tribù e del demo al quale appartiene, e abbia aggiunto accanto
il proprio nome, secondo lo
stesso
procedimento.
Sia concesso a
chi lo vuole di levar via una qualsiasi tavoletta che non appaia opportunamente
scritta, e di collocarla
sulla piazza per un
periodo non inferiore ai trenta giorni. I magistrati mostrino pubblicamente a
tutto lo stato le tavolette
che saranno
scelte fra le prime, sino al numero di trecento, e, secondo le stesse
procedure, lo stato torni nuovamente a
votare chi di
questi ciascuno vorrà votare, e i primi cento candidati prescelti in questo
secondo turno siano nuovamente
mostrati a tutti.
Si voti infine per la terza volta e si scelga il candidato che si vuole fra
quei cento, facendo riti di
giuramento: e i
trentasette cui andranno la maggioranza dei voti, siano giudicati e dichiarati
magistrati.
Ma quali uomini,
Clinia e Megillo, organizzeranno tutto ciò nel nostro stato riguardo alle
magistrature e alla
valutazione dei
magistrati? Non pensiamo che in stati appena uniti insieme si presenti la
necessità che ci siano alcune
persone preposte
a tutte le magistrature, ma che in realtà non è possibile che ci siano? In un
modo o nell'altro bisogna
trovarli, e non
uomini di scarso valore, ma assai validi. Nei proverbi si dice che il principio
è a metà di tutta l'opera, e
noi ogni volta
elogiamo quando si comincia bene: ed anzi, per quel che mi sembra, cominciare
bene è già più della
metà, e nessuno
lo ha mai elogiato abbastanza, quando si è ben realizzato.
CLINIA:
Verissimo.
ATENIESE: Consapevoli
di questo, non trascuriamo la questione lasciando che passi sotto silenzio,
senza cercare di
chiarire a noi
stessi in quali termini si può risolverla. Quanto a me, non saprei trovare
nessun altro discorso se non uno
soltanto che in
questo momento mi sembra necessario ed utile.
CLINIA: Quale?
ATENIESE: Io dico
che questo stato che abbiamo intenzione di fondare non ha, per così dire, un
padre o una madre
che non sia lo
stato stesso che lo fonda, pur non essendo ignaro del fatto che vi sono state e
vi saranno sempre molte
discordie fra gli
stati che sono stati fondati e quelli fondatori. Ora, nella circostanza
presente, il nostro stato, come un
bambino, se anche
un giorno entrerà in discordia con i suoi genitori, ama ed è amato dai
genitori, venendosi ancora a
trovare nelle
difficoltà proprie della fanciullezza, e sempre si rifugia presso i familiari,
trovando soltanto in essi i
necessari
alleati: e questi rapporti di cui ora parlo hanno immediatamente riguardato i
Cnossi nei confronti del nuovo
stato, grazie
all'impegno che essi si sono assunti nei confronti di quella colonia, e il
nuovo stato nei confronti dei Cnosii.
Io dico, come ho
detto adesso - ma ripetere due volte la cosa ben detta non fa male - che i
Cnosii devono insieme
prendersi cura di
tutte queste cose, scegliendo non meno di cento uomini fra coloro che sono
giunti nella colonia, presi
nei limiti del
possibile fra i più anziani e i migliori; e ad essi si aggiungano altri cento
presi tra gli stessi Cnosii. Bisogna
che costoro, e lo
ripeto, una volta giunti nel nuovo stato, uniscano i loro sforzi insieme a quei
cento per istituire le
magistrature
secondo le leggi, e, dopo che sono state istituite, esaminare i magistrati:
svolti questi compiti, i Cnosii
torneranno ad abitare
a Cnosso, mentre il nuovo stato cercherà da solo di mantenersi e di prosperare.
Quelli che fanno
parte dei
trentasette magistrati, ora e in futuro, per tutto il tempo, siano eletti per
queste funzioni: prima di tutto siano
custodi delle
leggi, e in seguito di quei registri sui quali ciascuno avrà denunciato per
scritto ai magistrati l'entità del
proprio
patrimonio, fatta eccezione di quattro mine per chi appartiene alla prima
classe, di tre per chi appartiene alla
seconda, di due
per la terza, e di una per la quarta. Se qualcuno risulterà possedere altro
patrimonio oltre a quello che ha
denunciato, gli
venga confiscata questa eccedenza, ed inoltre chi vuole intenti una causa
contro di lui, non bella e
neppure onorata,
ma turpe, se viene riconosciuto colpevole di disprezzare le leggi a causa dei
guadagni che ha
realizzato. Dopo
averlo denunciato per turpe guadagno, chi vuole lo conduca in tribunale dinanzi
agli stessi giudici
custodi delle
leggi: e se l'accusato viene riconosciuto colpevole, non prenda parte dei beni
comuni, e se vi sia una
distribuzione
nello stato, rimanga escluso tranne per il lotto ricevuto in sorte, e sia
scritta la sua condanna, finché vive,
in un luogo dove
chiunque vuole potrà prenderne conoscenza. Il custode delle leggi non rimanga
in carica più di
vent'anni, e non
sia eletto a tale magistratura prima dei cinquant'anni: e chi viene eletto a
sessant'anni rimanga in carica
solo dieci anni,
e così di seguito, secondo la stessa proporzione, in modo che chi oltrepassi i
settant'anni, non pensi di
esercitare una
carica così autorev ole fra questi magistrati.
Queste dunque
sono le tre tre regole che riguardano i magistrati che custodiscono le leggi,
e, procedendo innanzi la
legislazione,
sarà ciascuna delle leggi che prescriverà a questi uomini di che cosa essi
dovranno occuparsi, oltre alle
cose che sono
state dette ora: adesso parliamo, qui di seguito, dell'elezione delle altre
magistrature. Dopo i custodi delle
leggi, bisogna
eleggere gli strateghi, e assegnare loro, come aiutanti in guerra, gli
ipparchi, i filarchi, e coloro che
ordinano le
schiere di fanti per tribù, ai quali si adatterebbe benissimo quel nome di
"tassiarchi" con cui generalmente li
chiamano. Fra
tutti questi i custodi delle leggi propongano gli strateghi scelti da tutto il
corpo dello stato, e fra coloro
che sono stati
proposti venga effettuata la scelta da parte di tutti quelli che hanno
partecipato alla guerra in gioventù, e
vi partecipano
ogni volta che si presenti la necessità. Se a qualcuno sembri che uno degli esclusi
sia migliore di
qualcuno di
quelli che invece sono stati proposti, faccia il nome di chi propone e di chi
vuole sostituito, e dopo aver
giurato faccia la
contro proposta: chi dei due risulti eletto mediante alzata di mano, sia
giudicato fra gli eleggibili. I tre
che avranno
ricevuto più voti per alzata di mano saranno strateghi, e amministreranno gli
affari della guerra, dopo
essere stati
esaminati come i custodi delle leggi. Gli strateghi eletti proporranno i loro
dodici tassiarchi, un tassiarco per
ogni tribù, e la
controproposta, la votazione, e l'esame avverranno per i tassiarchi secondo le
stesse modalità seguite per
gli strateghi.
Questa assemblea, al momento attuale, prima che siano eletti i pritani e il
consiglio, sarà convocata dai
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custodi delle
leggi, nel luogo più sacro e più adatto, e vi siederanno gli opliti separati
dai cavalieri, e in terzo luogo,
tutto quanto il
contingente militare: tutti eleggeranno per alzata di mano gli strateghi e gli
ipparchi; per i tassiarchi
votino coloro che
portano gli scudi; tutta quanta la cavalleria elegga i filarchi; mentre gli
strateghi eleggano i capi dei
fanti armati alla
leggera, degli arcieri e di qualche altro settore dell'esercito. Ci rimane
ancora da parlare dell'elezione
degli ipparchi.
Questi siano proposti da coloro che proposero anche gli strateghi, e la scelta
e la controproposta
avvengano secondo
le stesse modalità: la cavalleria li voterà alla presenza e sotto gli occhi
della fanteria, e i due cui
andrà la
maggioranza dei voti saranno i comandanti di tutti i cavalieri. Le
contestazioni per alzata di mano possono
essere sino a
due: se si farà una terza contestazione decideranno coloro cui è affidata
l'enumerazione di ciascun voto.
Il consiglio
dev'essere composto di trenta dozzine - il numero di trecentosessanta membri si
adatterebbe bene alle
suddivisioni -: e
si dividano allora questi membri in quattro parti di novanta membri ciascuna,
in modo che in ogni
classe si votino novanta
consiglieri. In primo luogo dovranno tutti necessariamente votare per quelli
della prima classe,
e chi non
obbedisca sia punito secondo la pena stabilita: concluse le votazioni, i voti
siano contrassegnati, il giorno dopo
si voti per
quelli della seconda classe seguendo le stesse procedure di prima, il terzo
giorno per quelli della terza classe,
e voti chi vuole,
ma il voto è obbligatorio per gli appartenenti alle prime tre classi, mentre
quelli della quarta ed ultima
classe siano
liberi da pena se non vogliono votare. Il quarto giorno tutti votino per la
quarta e ultima classe, e siano
liberi da pena
gli appartenenti alla quarta o terza classe che non abbiano intenzione di
votare: ma chi non voti e
appartiene alla
seconda e alla prima classe sia punito, quelli della seconda classe con una
pena tripla rispetto a quella del
primo giorno,
quelli della prima con una pena quadrupla. Il quinto giorno i magistrati
renderanno pubblici i nomi
contrassegnati,
perché tutti i cittadini possano venirne a conoscenza, e tutti dovranno votare,
altrimenti vi sarà la pena
pari a quella del
primo giorno: scelti così centottanta da ogni c lasse, ne verranno tratti a
sorte la metà, e, una volta
esaminati,
saranno i consiglieri per quell'anno.
Il sistema
elettorale che avvenga in questi termini si trova ad essere in mezzo fra la
costituzione monarchica e quella
democratica, e
sempre in mezzo ad esse deve trovarsi la costituzione: infatti schiavi e
padroni non potranno mai
diventare amici,
e neppure uomini di scarso valore e uomini valenti lo diventeranno in base ad
un decreto
sull'uguaglianza,
dato che per gli ineguali l'uguaglianza diventa ineguaglianza, se non vi è la
misura.
E a causa di
questi due elementi, le costituzioni sono piene di sedizioni. è vero
quell'antico detto, secondo cui
l'uguaglianza
produce amicizia, ed è un detto assai giusto e conveniente: ma poiché non si
capisce con sufficiente
chiarezza quale
sia questa uguaglianza che è in grado di produrre questa cosa, questo dubbio ci
mette in grande
difficoltà. Vi
sono infatti due specie di uguaglianza, che hanno sì lo stesso nome, ma in
pratica sono quasi opposte, sotto
molti aspetti:
per quanto riguarda la prima specie, qualsiasi stato e qualsiasi legislatore
può introdurla nella
distribuzione
degli onori, e riguarda l'uguaglianza nella misura, nel peso, e nel numero, e
nelle suddivisioni si può
regolare con il
sorteggio; quanto alla seconda, essa è la più autentica e la migliore
uguaglianza, e non tutti possono
vederla
facilmente. Solo Zeus è in grado di scorgerla, e agli uomini viene sempre
raramente in soccorso, ma per quanto
venga in aiuto a
stati e a privati cittadini, realizza ogni sorta di beni: al maggiore
distribuisce di più, al minore di meno,
assegnando
all'uno e all'altro quanto è conveniente secondo loro natura, e attribuisce
onori maggiori a chi possiede
maggiore virtù,
mentre a coloro che si trovano nella condizione opposta per virtù ed educazione
assegna ciò che loro
conviene in
proporzione. Questa giustizia riguarda secondo noi anche la sfera politica: e
prendendo di mira e
considerando
questa uguaglianza, Clinia, noi dobbiamo costruire lo stato che ora sta
nascendo. E se qualcuno mai fondi
un altro stato,
deve legiferare in vista dì questo stesso fine, e non nell'interesse di un
piccolo numero di tiranni, o di uno
solo, o del
potere del popolo, ma sempre in vista della giustizia intesa nel senso che
abbiamo detto adesso, e cioè capace
di assegnare ogni
volta agli ineguali l'uguaglianza, che spetta loro per natura. è necessario che
ogni stato adoperi tali
denominazioni, se
non vuole partecipare in qualche sua parte delle sedizioni che talvolta possono
nascere: l'equità,
infatti, e
l'indulgenza sono un'infrazione del significato compiuto e perfetto della
giustizia autentica, quando ciò
avviene, e perciò
bisogna servirsi dell'uguaglianza della sorte per contrastare il malumore della
folla, invocando allora,
nelle nostre
preghiere, il dio e la buona fortuna perché dirigano la sorte nella direzione
di ciò che è più giusto. Così ci si
deve necessariamente
servire delle due forme di uguaglianza, ma il più raramente possibile della
seconda, perché
necessita della
sorte.
Per queste
ragioni, amici, uno stato che vuole conservarsi in modo duraturo deve
comportarsi in questo modo:
perché come una
nave che traversa il mare ha bisogno sempre, giorno e notte, di protezione,
così uno stato che passa in
mezzo ai marosi
degli altri stati e vive nel continuo pericolo di essere colto dalle insidie,
ha bisogno che dal giorno sino
alla notte, e
dalla notte sino alla venuta del giorno, i magistrati si succedano ai
magistrati, i guardiani sì sostituiscano ai
guardiani, senza
mai cessare di trasmettersi le consegne. E poiché la massa non sarà mai in
grado di svolgere nessuna di
queste operazioni
con rapidità, è necessario che, mentre la maggior parte dei consiglieri viene
lasciata riposare per
lunghi periodi di
tempo, attendendo ai propri affari e disponendo in ordine le proprie case, si
assegni lo stato, nel corso
dei dodici mesi,
alla dodicesima parte di essi, in modo che, a turno, questi custodi sappiano
trattare prontamente con chi
viene da fuori o
anche dallo stato stesso, sia che costui venga con l'intenzione di recare
notizie, sia che voglia richiedere
qualcuna di
quelle informazioni che conviene che uno stato fornisca ad altri stati, o delle
quali conviene che riceva
risposta, se lo
stato abbia interrogato altri stati; ed inoltre essi dovranno vigilare perché
non si verifichino quelle
insurrezioni politiche
di ogni genere che ogni volta sono solite avvenire nello stato, e se accadono,
dovranno informare
il più presto
possibile lo stato perché ponga rimedio a quanto è accaduto. Per tali ragioni
questo corpo che è a capo dello
stato deve sempre
avere l'autorità di convocare o di sciogliere le assemblee, sia quelle che si
svolgono secondo la legge,
sia quelle che si
tengono in situazioni di emergenza improvvisa per lo stato. Sarà la dodicesima
parte del consiglio che
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disporrà tutte queste
cose, mentre si riposerà negli altri undici mesi dell'anno: ma questa parte del
consiglio deve
esercitare tale
vigilanza sullo stato in comune accordo con gli altri magistrati.
Tutto ciò che
riguarda lo stato è stato ordinato come si doveva: quale cura, invece, e quale
disposizione bisogna
assegnare a tutto
il resto della regione? E dal momento che tutta la città e tutta la regione
sono state divise in dodici
parti, non
bisogna designare dei soprintendenti che si prendano cura delle strade della
stessa città, delle case, degli
edifici, dei
porti, della piazza, delle fontane, dei luoghi sacri, dei templi, e di altre
cose simili?
CLINIA: Come no?
ATENIESE: Diciamo
allora che ai templi si devono assegnare guardiani, sacerdoti, e sacerdotesse.
Quanto alle
strade, agli
edifici, e al loro ordine, affinché sia gli uomini, sia le bestie non causino
danni, e perché venga mantenuto
l'ordine che si
conviene alle città tanto all'interno della stessa cinta muraria della città,
quanto nei sobborghi esterni,
bisogna eleggere
tre specie di magistrati e chiamare "astinomi" quelli che si occupano
di quanto si è appena detto,
"agoranomi"
invece coloro che si occupano dell'ordine relativo alla piazza. Non si devono
toccare quei sacerdoti e
quelle
sacerdotesse dei templi che hanno ricevuto la dignità sacerdotale dai padri: ma
se, com'è naturale che avvenga in
tali stati che
vengono fondati per la prima volta, non ve ne siano, o ve ne siano pochi, se
non sono stati istituiti, bisogna
istituire
sacerdoti e sacerdotesse che siano guardiani degli dèi. Nell'atto di istituire
tutte queste cariche, bisogna che
alcune siano
elette, altre tirate a sorte, mescolando, in vista della reciproca concordia,
il demo con chi non appartiene al
demo, in ogni
regione e città, per giungere alla massima concordia. Quanto alle cariche
sacerdotali, sia lasciata al dio
stesso la facoltà
di scegliere quello che più gli è gradito, e si proceda al sorteggio, affidando
così l'elezione alla sorte
divina: si
esamini quindi il sorteggiato per vedere se in primo luogo sia fisicamente
integro e di nobile stirpe, e se, in
secondo luogo,
proviene da una famiglia conservatasi il più possibile pura, e ancora, se lo
stesso sorteggiato, e allo
stesso modo suo
padre e sua madre abbiano vissuto immuni da uccisione e da tutte le altre colpe
del genere che si
commettono
dinanzi agli dèi. Bisogna che le leggi riguardanti tutte le cose divine
provengano da Delfi, e si devono
seguire, dopo che
si sia ricorsi ad interpreti appositamente istituiti per esse. Ciascuna carica sacerdotale
deve durare un
anno e non più a
lungo, e chi vuole adeguatamente esercitare i riti divini secondo le sacre
leggi non deve avere, secondo
noi, meno di
sessant'anni: le stesse regole abbiano validità anche per le sacerdotesse. Gli
interpreti siano eletti in tre
tempi, e volta a
volta quattro tribù eleggano quattro interpreti, e ciascuno provenga da una
tribù. I tre ai quali andrà la
maggioranza dei
voti vengano esaminati, gli altri nove siano inviati a Delfi, dove il dio ne
sceglierà uno per ogni terna:
quanto alle
procedure dell'esame e all'età valgano le stesse regole adottate per i
sacerdoti. Costoro però siano interpreti
per tutta la
vita, e se uno viene a mancare, le quattro tribù eleggano un sostituto dalla
tribù donde quello è mancato. Per
ciascun tempio
siano eletti, fra coloro che appartengono alla prima classe, in qualità di
amministratori responsabili delle
sacre ricchezze,
dei luoghi sacri, dei frutti provenienti da questi, e degli affitti, tre
amministratori per i tempi più grandi,
due per quelli
più piccoli, uno per i più modesti: quanto alla loro elezione e al relativo
esame valgano le stesse norme
seguite per gli
strateghi.
Tali dunque siano
le norme che regolano questi riti sacri.
Nulla per quanto
è possibile rimanga incustodito. La sorveglianza dello stato sia di competenza
degli strateghi, dei
tassiarchi, degli
ipparchi, dei filarchi, dei pritani, degli astinomi e degli agoranomi, dopo che
siano da noi eletti e
adeguatamente
preparati.
Quanto al resto
della regione sia interamente sorvegliato in questo modo. Noi abbiamo diviso
l'intera regione in
dodici parti il
più possibile uguali: ogni tribù, cui è stata assegnata per sorteggio ciascuna
di queste parti, offra ogni
anno cinque persone
in qualità di agronomi e di frurarchi; e a questi cinque sia consentito di
scegliere dalla propria tribù
dodici giovani
che non abbiano meno di venticinque anni e non superino la trentina. Ad essi
vengano assegnate mese
per mese le parti
di regione, ogni parte a ciascuno, affinché diventino tutti quanti esperti e
competenti di tutta la regione.
Questo comando e
questa sorveglianza abbiano la durata, per le guardie e i capi, di due anni.
Quale che sia la parte
ricevuta in sorte
per la prima volta, vale a dire i diversi luoghi della regione, si
trasferiscano sempre, ogni mese,
spostandosi nel
luogo adiacente, e siano guidati dai frurarchi circolarmente verso destra, e
per destra si intende verso
oriente.
Trascorso il
primo anno, nel corso del secondo, affinché la maggior parte delle guardie non
diventi soltanto esperta
della regione per
una sola stagione dell'anno, ma perché apprenda, oltre alla topografia, anche
le peculiarità di ciascun
luogo in ciascuna
stagione, coloro che allora li guidano li conducano nuovamente verso sinistra,
facendoli
continuamente
mutare luogo, fino a che sia trascorso il secondo anno. Nel corso del terzo
anno si scelgano altri cinque
agronomi e
frurarchi che si prenderanno cura di dodici giovani. Ecco di che cosa dovranno
occuparsi nel corso della
loro permanenza
in ciascun luogo: prima di tutto che il luogo sia il più possibile ben
fortificato contro i nemici,
scavando fossati,
dove se ne presenti l'esigenza, e costruendo trincee e fabbricando
fortificazioni per tenere il più
possibile lontano
qualsiasi tentativo di recar danno alla regione e alle sue ricchezze.
Per questi lavori
potranno servirsi di bestie da soma e degli schiavi che incontreranno in
ciascun luogo, e mediante
quelli
lavoreranno, dirigendoli durante il lavoro, e sceglieranno il più possibile
quei momenti in cui essi saranno liberi
dalle occupazioni
domestiche. Si faccia in modo di rendere ogni parte del territorio
inaccessibile ai nemici, mentre lo si
renda accessibile
agli amici, uomini, bestie da soma, ed armenti, prendendosi cura delle strade,
perché siano, ciascuna di
quelle strade, il
più possibile tranquille, e delle acque piovane, perché non rechino danno alla
regione, ma piuttosto sì
rivelino utili
scorrendo dalle alture verso le profonde valli fra i monti: allora tentino di
convogliarle in canali
rinchiudendole
con sbarramenti e fossati, in modo che quelle valli, assorbendo l'acqua e
imbibendosi, generino ruscelli
e sorgenti per
tutti i campi e i luoghi sottostanti, e rendano anche i luoghi più aridi ricchi
e abbondanti di buona acqua.
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Cerchino di
abbellire le acque sorgive - fiumi o fonti che siano - con piante e
costruzioni, rendendole più decorose, e
facendo confluire
le acque dei ruscelli mediante canali sotterranei rendano fertile ogni parte
del luogo; e se vi sia un
bosco o un luogo
sacro nelle vicinanze, mediante le irrigazioni in ogni stagione dell'anno, lo
abbelliscano indirizzando i
corsi d'acqua
verso i luoghi sacri degli dèi. Dovunque, in luoghi del genere, bisogna che i
giovani allestiscano ginnasi
per sé e per i
vecchi, dotandoli di bagni caldi per i vecchi, e fornendoli abbondantemente di
legna secca: tali ginnasi
recheranno
vantaggio a coloro che sono spossati dalle malattie e a quanti hanno il corpo
consumato dalle fatiche dei
campi, e vi
troveranno benevola accoglienza, accoglienza che sarà di gran lunga migliore di
un medico non troppo
saggio.
Tutti questi
lavori e gli altri simili a questi renderanno ordinati quei luoghi e saranno
loro di utilità, offrendo nel
contempo un
divertimento che non sarà affatto privo di godimento: ma l'aspetto serio delle
loro occupazioni sia il
seguente. I
sessanta agronomi custodiscano ciascuno il proprio luogo non solo dai nemici,
ma anche da coloro che
assicurano di
essere amici: se un vicino o un altro cittadino commette ingiustizia a danno di
un altro, sia egli schiavo o
libero, rendano
giustizia a chi afferma di averla subita, e se si tratta dì cause di scarsa
importanza siano gli stessi cinque
capi a rendere
giustizia, se invece si tratta di cause più importanti, sino a giungere al
valore di tre mine, siano i
diciassette a
giudicare, vale a dire i cinque e i dodici giovani, e giudichino tutte le
accuse che un cittadino avanza nei
confronti di un
altro. Nessun giudice o magistrato deve giudicare o governare senza essere
tenuto a rispondere delle
proprie azioni,
se non chi giudica in ultima istanza, come i re. E se questi agronomi si
mostrano prepotenti nei confronti
di quelli di cui si
prendono cura, dando ordini iniqui e tentando di prendere e portar via i
prodotti dell'agricoltura senza
domandare
permesso, e se accettano qualcosa che viene donato loro per corromperli, o se
amministrano ingiustamente
la giustizia, per
aver ceduto a tali lusinghe sopportino il peso del disonore in tutto lo stato;
per le altre colpe commesse
ai danni della
gente del luogo fino al valore di una mina, si rimettano spontaneamente alla
pena decisa dagli abitanti del
luogo e dai vicini;
per quelle più gravi, ogni volta che avvengono, o anche per quelle minori, nel
caso in cui non
vogliano
sottomettersi, confidando nel fatto di potervi sfuggire dato che ogni mese si
trasferiscono in un altro luogo, a
tal proposito,
dunque, chi ha subito l'ingiustizia si rivolga ai pubblici tribunali, e se
vince la causa, esiga da questi che
voleva sfuggire e
non voleva sottomettersi spontaneamente alla punizione il doppio della pena.
Questi magistrati e
questi agronomi,
nel corso dei loro due anni, conducano un tenore di vita che sia il seguente:
vi sia innanzitutto in ogni
luogo
l'istituzione dei pasti in comune, nei quali tutti devono prendere in comune il
vitto. Chi anche per un giorno solo
non partecipa ai
pasti in comune, o se ne vada via di notte, senza che i magistrati glielo
abbiano permesso o senza che si
sia presentata
una stretta necessità, se i cinque lo denunciano e stabiliscono di esporre il
suo nome scritto sulla piazza
come di persona
che ha trascurato il suo turno di guardia, subisca il disonore come se avesse
tradito la costituzione, per
quel che gli
competeva, e sia punito impunemente con percosse da chi si imbatta in lui e
voglia punirlo. E se è uno degli
stessi capi che
compie qualcosa di simile, bisogna che si occupino del caso tutti i sessanta, e
chi si accorge del fatto o ne
viene informato e
non intenti una causa sia sottoposto alle stesse leggi e sia punito con una
pena più severa di quelle dei
giovani: sia
inoltre dichiarato indegno di esercitare ogni carica relativa ai giovani. I
custodi delle leggi sorveglino
attentamente
queste illegalità perché esse non avvengano, o nel caso avvengano, siano punite
secondo la giusta pena.
Bisogna che ogni
uomo consideri, estendendo la riflessione a tutti gli uomini, che chi non è
stato schiavo non potrà
neppure essere un
padrone degno di lode, e che bisogna compiacersì maggiormente del fatto di
avere servito bene ch e di
aver ben
comandato, prima di tutto le leggi, poiché questo è un servizio reso agli dèi,
e in secondo luogo, se si è
giovani, i più
vecchi e coloro che hanno vissuto in modo onorevole.
Dopo di che
bisogna che chi è stato agronomo in questi due anni abbia assaporato quel
quotidiano tenore di vita
frugale e
rustico. Non appena eletti i dodici, riuniti agli altri cinque, decidano, come
fossero dei servi, che non avranno
per sé altri
servi e altri schiavi, e non utilizzeranno i servi degli altri contadini e
degli abitanti del luogo per i loro servizi
privati, ma solo
per le faccende di carattere pubblico: per il resto devono pensare di vivere
servendosi essi stessi
reciprocamente,
esplorando inoltre tutta la regione d'estate e d'inverno, girando armati, per
sorvegliare e conoscere tutti
i luoghi.
Probabilmente non c'è conoscenza migliore che conoscere con esattezza la
propria regione. Per questo un
giovane deve
dedicarsi alla caccia con il cane o ad altri generi di caccia, non meno che per
il piacere e il vantggio che
tutti possono
trarre da attività di questo tipo. E sia che jostoro - e la loro attività - li si
chiami "cripti" o "agronomi", o
comunque li si
voglia chiamare, ogni uomo, nei limiti delle sue possibilità, deve dedicarsi
volentieri a quest'attività,
almeno quelli che
vogliono salvaguardare il loro stato in modo adeguato Dopo di che seguiva per
noi, riguardo
all'elezione dei
magistrati, l'elezione degli agoranomi e degli astinomi. Ai sessanta agronomi
seguono tre astinomi, i
quali, dividendo
per tre le dodici parti della città, ad imitazione degli agronomi, si prendano
cura delle vie della città e
di quelle strade
che dalla regione conducono sempre verso la città, e degli edifici, perché
siano tutti conformi alle leggi,
e delle acque che
saranno loro consegnate ed affidate dalle guardie dopo essersene presi cura, in
modo che giungano
alle fonti in quantità
sufficiente e pure, e abbelliscano e siano di utilità alla città. è necessario
che anche costoro siano
uomini capaci e
abbiano tempo disponibile per occuparsi dei pubblici affari: perciò ogni
persona potrà proporre chi
vuole purché
provenga dalla prima classe, e dopo che siano stati eletti per alzata di mano e
coloro che hanno ottenuto la
maggioranza dei
voti siano giunti al numero di sei, chi è preposto a queste operazioni estragga
a sorte quei tre che, dopo
essere esaminati,
diventino magistrati secondo le leggi stabilite per essi.
Subito dopo si
eleggano cinque agoranomi tratti dalla seconda e dalla prima classe, per il
resto l'elezione segua le
stesse procedure
adottate per gli astinomi: fra i dieci che rispetto agli altri avranno ottenuto
più voti per alzata di mano,
si estraggano a
sorte cinque, e dopo un esame siano dichiarati magistrati. Chiunque deve votare
per tutti: e chi non
vuole, se viene
denunciato ai magistrati, sia punito con una multa di cinquanta dracme, oltre a
meritarsi la fama di
Platone Le
leggi
64
cattivo
cittadino. Chiunque voglia può recarsi all'assemblea e alla pubblica adunanza,
mentre sia obbligatorio per gli
appartenenti alla
prima e alla seconda classe, che saranno multati di dieci dracme se verrà provata
la loro assenza alle
riunioni:
l'obbligo non sussiste per gli appartenenti alla terza e alla quarta classe, e
non siano puniti con la multa, se non
nel caso in cui i
magistrati abbiano intimato a tutti di parteciparvi per una qualche necessità.
Gli agoranomi abbiano il
compito di
sorvegliare l'ordine relativo alla piazza stabilito dalle leggi, essi prendano
cura dei templi e delle fontane che
sorgono sulla
piazza, perché nessuno rechi danno ad alcuna cosa; e chi causi danni sia
punito, con percosse e catene se
si tratta di
schiavi o stranieri, se invece sia uno del luogo che commette tali disordini,
sino a cento dracme siano gli
stessi agoranomi
ad avere l'autorità di infliggere la pena, mentre per una pena sino alle
duecento dracme condannino il
colpevole insieme
agli astinomi.
Allo stesso modo
anche agli astinomi sia consentito di multare e di punire nell'ambito della
propria giurisdizione, ed
essi possano
multare sino ad una mina, mentre infliggano il doppio della multa insieme agli
agoranomi.
Dopo di che
converrà istituire i magistrati che si occupano di musica e di ginnastica, e
dell'una e dell'altra vi siano
due specie
magistrati: quelli che si occupano dell'educazione e quelli relativi alle gare.
Quanto ai magistrati
dell'educazione
la legge intendede riferirsi a coloro che si occupano dell'ordine e
dell'educazione che viene impartita nei
ginnasi e nelle
scuole, prendendosi cura della frequenza in tali scuole e degli alloggi dei
giovani e delle giovani; quanto
ai magistrati
delle gare, invece, la legge intende riferirsi a coloro che giudicheranno gli
atleti che affrontano le gare
ginniche e
musicali, e questi si divideranno di nuovo in due specie, quelli che si
occupano della musica e gli altri che si
occupano della
ginnastica. Per le gare degli uomini e per le gare ippiche i giudici siano
sempre gli stessi, per la musica,
invece,
converrebbe che alcuni fossero giudici del canto monodico e di quello
imitativo, altri, dei rapsodi, ad esempio,
dei citaredi, e
dei flautisti, e di altri simili, altri dei canti corali. In primo luogo
bisogna eleggere i magistrati che
sovrintendano a
quel divertimento corale di fanciulli, di uomini, e di fanciulle che si
realizza nella danza e in tutto ciò
che viene
ordinato dalla musica: in questo caso è sufficiente un solo magistrato che
abbia non meno di quarant'anni. E
uno solo sia
sufficiente anche per il canto monodico, il quale non abbia meno di trent'anni:
costui abbia il compito di
introdurre alle
gare i concorrenti e sia in grado di giudicare in modo adeguato. Ed ecco il
modo con cui si dovrà
eleggere il
magistrato preposto all'ordine dei cori. Quanti amano la danza corale si
rechino insieme alla riunione, e siano
puniti con una
multa se non si recano - di questo fatto siano giudici i custodi delle leggi -,
mentre non vi sia alcun
obbligo per gli
altri, se non hanno intenzione di parteciparvi. Chi avanza la proposta deve
farla scegliendo fra gli esperti
dell'arte, e nel
corso dell'esame l'unico argomento favorevole o contrario sia questo: per gli
uni il candidato sarà
inesperto, per
gli altri esperto dell'arte. E quell'unico che fra i dieci che hanno raccolto
più voti per alzata di mano sia
sorteggiato e sia
sottoposto all'esame sia per un anno il magistrato dei cori secondo la legge.
Allo stesso modo e
secondo le stesse
procedure, chi viene sorteggiato fra coloro che si sono presentati per essere
giudicati eserciti per
quell'anno la
magistratura sui canti monodici e sulla musica strumentale, dopo che il
sorteggiato sia stato affidato al
giudizio dei
giudici. Dopo di che è necessario eleggere dalla terza e anche dalla seconda
classe coloro che presiedono le
gare riguardanti
le competizioni di uomini e quelle ippiche: vi sia l'obbligo di recarsi
all'elezione per le prime tre classi,
mentre l'ultima
sia esente da pena. Siano tre i sorteggiati fra i venti più votati per alzata
di mano, e questi tre abbiano
anche ottenuto il
voto favorevole degli esaminatori che li valutano: se qualcuno viene respinto
all'esame in relazione a
qualsiasi carica,
sia quando si sorteggia, sia quando si giudica, se ne elegga un altro con la
stessa procedura, e allo
stesso modo si
conduca l'esame.
Rimane ancora un
magistrato riguardo a quel che abbiamo detto prima: si tratta di chi
sovrintende l'educazione
maschile e
femminile.
Uno solo sia, secondo
le leggi, chi detiene questa carica, non abbia meno di cinquant'anni, sia padre
di figli legittimi,
se possibile
figli maschi e figlie femmine, altrimenti dell'uno o dell'altro sesso. Tanto
chi viene preferito quanto chi lo
preferisce nel
giudizio rifletta sul fatto che questa carica è assolutamente la più importante
fra le massime cariche che vi
sono nello stato.
Infatti il primo
germoglio di ogni pianta, se comincia a crescere bene, ha moltissime
possibilità, in relazione al
valore della sua
natura, di compiere qualcosa di vantaggioso, e questo non vale solo per le
piante in genere, ma anche
per gli animali
domestici e selvatici, e per gli uomini: e l'uomo, noi diciamo, è un essere
domestico, e tuttavia se ha
ottenuto in sorte
una retta educazione e un'indole felice, è solito diventare il più divino e il
più mite degli esseri viventi,
ma se non è stato
allevato in maniera adeguata o in modo non onorevole diventa il più selvaggio
fra gli esseri che la
terra fa nascere.
Per queste ragioni il legislatore non deve permettere che l'educazione dei
fanciulli diventi un fatto
secondario o
puramente accessorio, ma bisognerà prima di tutto cominciare a scegliere bene
chi dovrà occuparsi dei
bambini, e, nei
limiti del possibile, bisognerà far sovrintendere alla loro educazione colui
che sotto ogni aspetto risulti il
migliore fra
quelli che vi sono nello stato. Tutti i magistrati, allora, fatta eccezione per
il consiglio e i pritani, si
riuniscano presso
il tempio di Apollo e votino in gran segreto, fra i custodì delle leggi, quello
che ciascuno ritiene che
possa detenere
nel modo migliore questa carica che riguarda l'educazione: chi abbia avuto la
maggioranza dei voti e sia
stato esaminato
dagli altri magistrati che abbiano preso parte all'elezione, fatta eccezione
per i custodi delle leggi,
detenga la carica
per cinque anni; nel sesto anno, con la stessa procedura, si elegga un altro
per questa carica.
Nel caso in cui
chi detiene una carica pubblica muoia più di trenta giorni prima dello scadere
del suo mandato,
secondo la stessa
procedura, chi si deve occupare di queste cose lo sostituisca con un altro
nella magistratura. E se
muoia un tutore
di orfani, i parenti che risiedono nello stato, da parte di padre e di madre,
sino ai figli dei cugini, ne
nominino un altro
entro dieci giorni, o ciascuno sia punito con una multa di una dracma al
giorno, finché non abbiano
nominato un
tutore ai bambini.
Platone Le
leggi
65
Uno stato in cui
i tribunali non fossero istituiti come si deve non sarebbe più uno stato: un
giudice che non parla, e
che nelle fasi
istruttorie non dice una parola in più di quanto dicono le parti in causa, come
negli arbitrati, un giudice
come questo non
sarà mai in grado di giudicare nelle questioni concernenti la giustizia. Per
questi motivi non è facile
giudicare bene se
si è in molti, ma neppure se si è in pochi e di scarso valore. Bisogna che ciò
che costituisce il fulcro
della
controversia sia messo sempre in chiaro da una parte e dall'altra; e il tempo,
e insieme la lentezza, e la serrata
indagine
preliminare servono a mettere in luce questa controversia. Ecco perché prima di
tutto bisogna che le parti in
causa si
rivolgano ai vicini, agli amici, a coloro che conoscono maggiormente i fatti
che sono oggetto della controversia,
e se non si
ottenga in questi tribunali una sentenza soddisfacente, ci si rechi presso un
altro tribunale. Il terzo tribunale,
se i primi due
tribunali non siano in grado di portare ad una riappacificazione, ponga fine
alla causa.
In un certo senso
anche le istituzioni dei tribunali rappresentano una forma di elezione dei
magistrati: è inevitabile
infatti che ogni
magistrato sia anche giudice di alcune questioni, ed il giudice, pur non
essendo magistrato, in un certo
senso lo diventi,
e non un magistrato di scarso valore, nel giorno in cui, fornendo la sentenza,
pone fine alla causa.
Considerando
allora anche i giudici come magistrati, dobbiamo dire quali siano quelli
adatti, in quale ambito possono
giudicare, e
quanti devono essere per ciascun ambito. Il tribunale più autorevole sia dunque
quello che ciascuna delle
parti avrà
indicato l'una all'altra, scegliendo in comune alcuni giudici. Per il resto, vi
siano due corti di giustizia: l'una
quando un privato
accusa un altro di aver commesso ingiustizia contro di lui, e lo porta in
giudizio e vuole che sia
giudicato;
l'altra quando un cittadino ritiene che un privato abbia arrecato danno allo
stato, e vuole venire in soccorso
della comunità.
Bisogna ora dire
chi devono essere i giudici e quale dev'essere la loro natura. Prima di tutto
dobbiamo avere un
tribunale comune
a tutti i privati che sono in controversia fra loro dopo aver fatto ricorso per
la terza volta, e tale
tribunale sia
organizzato in questo modo. Tutti i magistrati che sono in carica per un anno e
anche più di un anno, il
giorno prima
dell'inizio del nuovo anno, nel mese seguente al solstizio d'estate, bisogna
che si riuniscano tutti in un
tempio, e dopo
aver giurato in nome del dio, offrano al dio, come una primizia di ogni magistratura,
un giudice che
nella propria
carica si stimi essere stato il più valente, e dia l'impressione di
amministrare la giustizia per i cittadini,
nell'anno
seguente, nel modo migliore e più santo. Non appena siano stati eletti, siano
sottoposti all'esame da parte degli
stessi che li
hanno eletti, e se uno viene respinto, venga eletto un altro al suo posto
seguendo le stesse procedure; quelli
che risultano
eletti e hanno ottenuto l'approvazione giudicheranno le cause di chi ha
lasciato gli altri tribunali, e daranno
il loro voto
senza scrutinio segreto. Uditori e spettatori di questi processi siano
necessariamente i consiglieri, e gli altri
magistrati che li
hanno eletti, e tutti gli altri che lo desiderano. Se un tale accusa un giudice
di aver emesso
volontariamente
una sentenza ingiusta, deponga la sua accusa presso i custodi delle leggi: e
quello che sia ritenuto
colpevole in tale
processo sia condannato a pagare alla parte lesa la metà del danno recato, e se
si ritiene che meriti una
pena maggiore, i
giudici che si sono occupati della causa facciano una stima delle pena che deve
subire oltre a quella
che gli è stata
comminata, o quanto in più deve pagare alle casse dello stato o all'accusa.
Quanto alle imputazioni che
riguardano i delitti
contro lo stato, è in primo luogo necessario che il popolo partecipi al
giudizio - tutti infatti hanno
ricevuto
ingiustizia quando uno ha recato danno allo stato, e quindi avrebbero ragione
di sopportare a malincuore di
essere esclusi da
processi dì questo genere - ma bisogna che al popoìo siano affidate la fase
inziale e quella finale di una
simile causa,
mentre la fase investigativa dev'essere lasciata alle tre magistrature più
importanti sulle quali si
metteranno
d'accordo accusatore e accusato: se essi non saranno in grado di giungere ad un
accordo, il consiglio
giudicherà la
scelta dell'una e dell'altra parte.
Bisogna che anche
per le cause private tutti vi partecipino, nei limiti del possibile: e chi non
partecipa di questa
facoltà di
giudicare, non si ritiene affatto partecipe della vita dello stato. Per questi
motivi è necessario che vi siano i
tribunali per le
tribù, e i giudici, estratti a sorte, giudichino immediatamente senza lasciarsi
corrompere da nessuna
richiesta; ma il
giudizio finale di tutte queste cause spetta a quel tribunale di cui abbiamo
parlato e che abbiamo cercato
di rendere, nei
limiti delle umane possibilità, il più incorruttibile possibile, in modo che
sia in grado di risolvere le
vertenze di
coloro che non sono riusciti a rinconciliarsi né presso i tribunali dei vicini,
né presso quelli delle tribù.
Ora a proposito
dei nostri tribunali - e in tal caso non è facile dire in maniera
incontestabile se si tratta o no di
magistrature -
abbiamo tracciato uno schizzo e delineato i suoi contorni, precisando alcune
cose e tralasciandone altre:
infatti solo al
termine della legislazione si possono esattamente stabilire e ripartire nel
modo assolutamente più corretto
le leggi che si
occupano della giustizia. E queste cose, dunque, ci attendono alla fine, mentre
per quanto riguarda invece
l'istituzione
delle altre magistrature, possiamo dire che esse hanno assunto un ruolo assai
esteso nella legislazione.
Naturalmente, una
conoscenza complessiva e precisa di ognuna e di tutte quante le strutture che
regolano lo stato e la
vita civile, non
può diventare del tutto evidente prima che la trattazione, che è partita
dall'inizio e ha sviluppato una
seconda parte e
poi quella intermedia, sia completa di tutte le sue parti e giunga alla fine. E
ora, nella circostanza
presente, si
possa dare un'adeguata conclusione a quella parte che giunge sino all'elezione
dei magistrati, e si cominci a
fissare le leggi
che non ammettono più ritardo o incertezze.
CLINIA: Sono
pienamente d'accordo, straniero, con quel che hai detto prima: e ora il fatto
di collegare l'inizio di ciò
che dovrai dire
con la fine di ciò che è stato detto mi soddisfa ancora di più.
ATENIESE: Sin qui
ci siamo allora intrattenuti bene in questo saggio passatempo di vecchi.
CLINIA: Mi pare che
alluda evidentemente ad una onorevole occupazione propria di uomini valenti.
ATENIESE: è vero:
ma vediamo se anche tu sei d'accordo con me su questo punto.
CLINIA: Quale
punto? E di che cosa si tratta?
ATENIESE: Tu sai
che l'attività dei pittori, quando ritraggono un qualsiasi oggetto, non sembra
avere mai fine, e
Platone Le
leggi
66
pare che non
finiscano mai di abbellire l'opera caricando o attenuando i colori, o come
chiamano questa tecnica gli
allievi dei pittori,
sicché i dipinti non possano più evolversi in bellezza ed espressione.
CLINIA: Capisco
anch'io quello che dici, almeno per quel che ho sentito dire, dato che non mi
sono mai dedicato a
tale arte.
ATENIESE: E non
hai perso niente. Ma noi serviamoci di questo ragionamento sull'arte che ora si
è presentato nella
nostra
discussione, e facciamo la seguente considerazione. Se un pittore pensasse di
rappresentare l'opera più bella, tale
da non perdere
mai il suo valore, ma da migliorare continuamente con il passare del tempo, ti
rendi conto che, essendo
mortale, se non
nascerà un successore che restauri i danni provocati dall'azione del tempo,
capace inoltre di abbellirla
colmando quelle
mancanze determinate dalla sua stessa incapacità tecnica, questa fatica gli
sopravviverà per ben poco
tempo?
CLINIA: Vero.
ATENIESE: E
allora? Non credi che questa sia l'intenzione del legislatore? Prima di tutto
deve tracciare le leggi nel
modo più preciso possibile
e in quantità sufficiente; in seguito, con il passare del tempo, mettendo alla
prova dei fatti le
sue decisioni,
credi che vi sarà un legislatore così stolto da non riconoscere che
inevitabilmente ha lasciato molti aspetti
incompiuti, e che
quindi un successore dovrà correggerli, perché la costituzione non peggiori, ma
migliori, e l'ordine
regni sempre
nello stato da lui fondato?
CLINIA: Questa -
e come non potrebbe esserlo - potrebbe verosimilmente essere la volontà del
legislatore.
ATENIESE: E se
qualcuno possedesse un qualche sistema per giungere a questo fine, e con i
fatti e con le parole
insegnasse ad un
altro, migliore o peggiore di lui, in che modo si acquisisce la nozione per
custodire e correggere le
leggi, non è vero
che non finirebbe mai di spiegare questa cosa prima di giungere al fine
proposto?
CLINIA:
Certamente.
ATENIESE: E in
questo momento io e voi non dobbiamo fare così?
CLINIA: Di che
cosa parli?
ATENIESE: Dato
che stiamo per legiferare, e abbiamo già scelto i custodi delle leggi, e poiché
siamo al tramonto
della vita,
mentre quelli rispetto a noi sono giovani, come andiamo dicendo, dobbiamo
legiferare, e nello stesso tempo
tentare di
rendere anche costoro legislatori e custodi delle leggi, nei limiti del
possibile.
CLINIA: Certamente,
sempre che siamo abbastanza capaci!
ATENIESE:
Dobbiamo in ogni caso tentare e impegnarci.
CLINIA: E come
no?
ATENIESE: Diciamo
dunque loro: «Amici che salvaguardate le leggi, noi tralasceremo - ed è
inevitabile -
moltissimi elementi
riguardanti ogni questione di cui si occupano le leggi che stabiliamo, ma ciò
che è di importanza
essenziale e
tutto l'insieme non lasceremo che non venga spiegato, ma cercheremo di
delinearlo: bisognerà che voi
completiate
quest'abbozzo. Ora dunque ascoltate che cos'è che dovete considerare nel
compiere quest'impresa. Megillo,
Clinia, ed io ne
abbiamo parlato non poche volte fra di noi, e abbiamo convenuto che si è
parlato bene: dunque
vogliamo che
anche voi siate dello stesso avviso e diventiate nostri discepoli, tenendo in
considerazione quegli stessi
princìpi sui
quali abbiamo convenuto insieme che il custode delle leggi e il legislatore
devono concentrare la loro
attenzione. Il
punto principale sul quale ci siamo trovati d'accordo era questo, e cioè che in
qualunque modo un uomo
possa diventare
onesto, possedendo la virtù dell'anima che si addice ad un uomo, grazie ad una
consuetudine, ad un
costume di vita,
ad un possesso, ad un desiderio, ad un'opinione, ad una qualche disciplina,
siano coloro che vivono
nello stato
maschi o femmine, giovani o vecchi, egli deve tendere per tutta la vita con
qualsiasi sforzo al fine di cui
parliamo; e che
nessuno, chiunque sia, deve mostrare di preferire, fra le altre cose, quelle
che costituiscono un
impedimento a
questo scopo, e questo infine vale anche per lo stato, nel caso in cui risulti
necessario che esso venga
distrutto prima
ch'esso accetti di piegarsi al giogo servile e di essere governato dalle
persone più malvage, o se sarà
necessario
abbandonarlo volontariamente con l'esilio. Bisogna sopportare tutte queste
cose, prima di passare sotto una
forma di governo
che per sua natura rende gli uomini malvagi. Questi sono i punti sui quali noi
ci siamo
precedentemente
messi d'accordo, e ora voi, in vista dell'uno e dell'altro fine che ci siamo
proposti, elogiate e biasimate
le leggi, e
biasimate quelle che non sono in grado di perseguirli, mentre prediligete e
accogliete benevolmente quelle
che possono
perseguirli, e in esse vivete: quanto alle altre consuetudini, che tendono ad
altri cosidetti beni, bisogna dire
loro addio».
E il principio
delle leggi che noi qui di seguito stabiliremo sia questo, e prenda avvio dalla
materia sacra. Dobbiamo
innanzitutto
riprendere il numero cinquemilaquaranta, e tutte le utili suddivisioni che
conteneva e che contiene, sia nella
sua totalità, sia
diviso per tribù; e abbiamo stabilito che questa tribù fosse la dodicesima
parte dell'intero, la quale risulta
esattamente dal
prodotto di ventuno per venti. Come il numero intero è divisibile per dodici,
dodici è anche il numero
delle tribù: e
ciascuna parte dev'essere considerata come sacra, dono del dio, poiché si
accompagna ai mesi e alla
rivoluzione
annuale dell'universo.
Perciò l'innato
principio divino guida tutto lo stato e rende sacre le divisioni stesse: altri
forse avranno diviso più
correttamente di
altri, e le avranno consacrate al dio più felicemente. Noi ora in ogni caso
diciamo di aver scelto nel
modo migliore il numero
cinquemilaquaranta, che ha per divisori tutti i numeri dall'uno al dodici,
eccezion fatta per
l'undici - ma si
tratta di cosa facilmente rimediabile, e si risanerà in ambedue i casi se si
tolgono due famiglie -; e che le
cose stanno davvero
così, se avessimo tempo, potremmo darne dimostrazione con un discorso neppure
troppo lungo.
Prestando ora
fede a questa voce e a questo ragionamento dividiamo lo stato, e dopo aver
attribuito a ciascuna sua parte
un dio o un
figlio di dèi, assegnando loro altari e ciò che è conveniente per il culto,
facciamo delle riunioni presso di
Platone Le
leggi
67
essi due volte al
mese per fare sacrifici: dodici nella frazione della tribù, e dodici nella
suddivisione dello stato, in primo
luogo per
ottenere il favore degli dèi e di tutti quelli che hanno rapporti con essi, in
secondo luogo per acquisire con essi
familiarità, per
favorire la conoscenza reciproca, come diciamo, e per stringere ogni sorta di
relazione. Per quanto
riguarda le
relazioni e le unioni matrimoniali è necessario fare piena luce sulla famiglia
da cui proviene la sposa, e su
chi la prende in
sposa, e a quali condizioni viene stipulato il patto, valutando con estrema
attenzione il fatto di non
commettere
errori, nei limiti del possibile, in circostanze come queste. Per queste
motivazioni così serie bisogna
organizzare le
feste corali in cui fanciulli e fanciulle danzino, e nello stesso tempo
osservino e si lascino osservare, nudi
tanto gli uni
quanto le altre, nella misura in cui lo ammette un saggio senso del pudore che
è in ciascuno, secondo criteri
ragionevoli, e in
quanto la loro età fornisce giustificazioni plausibili. Si prenderanno cura di
tutte queste cose, e le
ordineranno, i
magistrati dei cori, e diventeranno legislatori, insieme ai custodi delle
leggi, per quanto noi tralasciamo di
ordinare: è
necessario, come dicevamo, che il legislatore tralasci molti particolari di
scarsa importanza come questi,
mentre coloro che
anno dopo anno diventano esperti di queste cose, apprendendole dalla pratica,
stabiliscano regole, e,
correggendole, le
riformino di anno in anno, finché non si giunga ad un'adeguata definizione di
tali norme e delle
relative
consuetudini. Pertanto un periodo di tempo giusto e sufficiente per acquisire
esperienza potrà essere
rappresentato da
dieci anni di sacrifici e di danze corali, nel corso del quale si disporrà ogni
cosa, in generale e in
particolare:
finché vive il legislatore che ha ordinato queste cose, bisogna accordarsi con
lui, ma quando muore, le
singole magistrature,
presentando ai custodi delle leggi gli aspetti carenti della loro magistratura,
li correggano, finché
non si pensi che
ogni cosa ha raggiunto il termine ultimo della perfezione; allora tali norme
diventino immutabili, e si
ricorra ad esse
insieme alle altre leggi che in principio il legislatore aveva fissato
stabilendole per le magistrature.
E queste ultime
norme, per nulla al mondo, nessuno deve mai riformare di sua spontanea volontà,
e se mai sembra
che se ne
presenti una qualche necessità, bisogna consultare tutti i magistrati, tutto il
popoìo, e tutti gli oracoli degli dèi,
e se tutti sono
d'accordo, si potrà così procedere alla riforma, altrimenti mai, in alcun modo,
sarà possibile, ed anzi avrà
sempre la meglio,
secondo la legge, chi impedirà le riforme.
Quando un uomo,
compiuti venticinque anni, osservando ed essendo osservato dagli altri, è
convinto di aver trovato
una persona che
corrisponda ai suoi propositi, e gli sembri adatta alla comune procreazione dei
figli, chiunque, allora, si
sposi, entro i
trentacinque anni, ma prima ascolti come si deve ricercare ciò che risulta
conveniente ed adatto: prima
della legge,
infatti, come dice Clinia, bisogna premettere quel proemio che si adatta a
ciascuna.
CLINIA: Ricordi
benissimo, straniero, e nel discorso hai colto un'occasione che mi sembra assai
adatta.
ATENIESE: Dici
bene. «Figlio», diciamo allora a chi proviene da valorosi antenati, «bisogna
sposarsi secondo le
nozze approvate
dai saggi, i quali ti consiglieranno di non evitare le nozze dei poveri, e
neppure di inseguire con
particolare
desiderio quelle dei ricchi: se invece tutte le condizioni si equivalgono,
conviene sempre preferire di unirsi
in nozze con chi
è leggermente inferiore.
Tali matrimoni
saranno vantaggiosi tanto per lo stato, quanto per le famiglie che si verranno
a formare: infatti
l'omogeneità e la
misura sono per la virtù mille volte superiori dell'intemperanza.
Chi sa di essere
più impetuoso e di lasciarsi trasportare con più veemenza del dovuto in ogni
sua azione deve
sforzarsi di
diventare genero di padri equilibrati, mentre chi per natura è il contrario
bisogna che vada a cercare parenti
opposti. E in
generale una sia la regola sul matrimonio: bisogna che ciascuno aspiri a nozze
che risultino vantaggiose
per lo stato, e
non a quelle che procurano il massimo piacere a se stessi. Ogni individuo viene
sempre attratto, per
natura, verso chi
gli è simile, per cui l'intero stato risulta eterogeneo per ricchezze e modi di
vita: di qui nascono quei
mali che non
vogliamo che accadano presso di noi, mentre accadono assai frequentemente
presso la maggior parte degli
stati. Il fatto
di prescrivere e di redigere queste norme sotto forma di legge, per cui il
ricco non sposi il ricco, e chi è in
grado di compiere
molte azioni non sposi un'altra persona che gli sia simile, ma si costringa la
natura esuberante ad
unirsi in nozze
con chi è più tranquillo, e chi è più tranquillo con chi ha natura esuberante,
oltre a suscitare risa, in molti
potrebbe
risvegliare l'ira: non è facile capire che lo stato dev'essere mescolato
secondo giuste proporzioni come una
coppa, nella
quale il vino, appena versato, è forte e ribolle, ma se viene moderato da un
altro dio temperante, ottiene una
buona mescolanza
e diventa una buona e temperata bevanda. Nessuno, per così dire, è in grado di
ved ere che una cosa
del genere accade
nell'unione per la procreazione dei figli: per questi motivi è necessario che
si lascino perdere tali
aspetti dal punto
di vista della legge, ma bisogna tentare di persuadere ciascuno, quasi con un
incantesimo, a stimare più