Platone: LE LEGGI

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Platone Le leggi

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Platone

LE LEGGI

PREMESSA

Platone Le leggi

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LIBRO SESTO

ATENIESE: Dopo tutto quello che è stato detto ora, credo che tu possa istituire nel tuo stato le magistrature.

CLINIA: è così.

ATENIESE: Vi sono allora due fasi nell'ordinamento dello stato: la prima fase riguarda l'istituzione delle

magistrature e la nomina dei magistrati, quante devono essere e in che modo vengono istituite; in seguito si devono

assegnare le leggi per ciascuna magistratura, e vedere quante e quali sono adatte a ogni singola magistratura.

Ma prima di fare questa scelta fermiamoci un momento, e facciamo un certo discorso che si rivela adatto a questo

proposito.

CliNIA: Quale?

ATENIESE: Questo. è chiaro a chiunque il fatto che, pur essendo di grande importanza l'opera legislativa, se uno

stato ben costituito mettesse a capo delle sue leggi ben stabilite magistrati incapaci, non solo non si avrebbe alcun

vantaggio da quelle leggi ben stabilite, derivandone anzi una grande risata, ma da esse credo che scaturirebbero i danni

più ingenti e le vergogne più turpi per gli stati.

CLINIA: Come no?

ATENIESE: Dobbiamo pensare che questo è il rischio che ora può capitare nella tua costituzione e nel tuo stato,

amico. Anche tu ti rendi conto che coloro che vogliono accedere correttamente alle cariche pubbliche devono prima di

tutto aver fornito una prova adeguata, essi stessi e la famiglia di ciascuno, dalla giovinezza sino all'età dell'elezione, e in

secondo luogo è necessario che coloro che dovranno compiere la scelta si siano formati nelle consuetudini delle leggi e

siano stati ben educati in modo da essere in grado di scegliere ed escludere rettamente, con la loro disapprovazione o

approvazione, chi sia degno dell'una o dell'altra sorte: e allora nel nostro caso, persone che si sono appena riunite e non

si conoscono fra di loro, ancora prive di educazione, come potrebbero compiere una scelta eccellente dei magistrati?

CLINIA: Non sarebbe possibile.

ATENIESE: Ma dicono che la gara non ammette scuse: e ora io e te dobbiamo allora fare questa cosa, poiché tu hai

dato la tua parola al popolo dei Cretesi per impegnarti, insieme ad altri nove, nella fondazione di quello stato, come ora

dici, e io perché ti ho promesso che ti avrei aiutato in questo racconto che ora noi stiamo facendo. Dunque non lascerei

volentieri senza una testa il discorso che sto facendo: infatti, vagando in ogni luogo in tali condizioni sembrerebbe senza

forma.

CLINIA: Quello che dici è giustissimo.

ATENIESE: Non solo, ma farò così, per quanto mi è possibile.

CLINIA: Senza dubbio, facciamo così come diciamo.

ATENIESE: Sarà così, se il dio lo vuole e se vinceremo la nostra vecchiaia sino a tal punto.

CLINIA: è verosimile che il dio lo voglia.

ATENIESE: Sì, è verosimile. Seguiamolo e prendiamo in esame questo punto.

CLINIA: Quale?

ATENIESE: Il fatto che con coraggio e a costo di correre dei pericoli nella presente circostanza verrà da noi fondato

questo stato.

CLINIA: A che cosa pensi, e come soprattutto hai ora potuto fare questa affermazione?

ATENIESE: Mi riferisco al fatto che con estrema facilità e senza timori noi stiamo legiferando per uomini inesperti,

perché mai accolgano un giorno le leggi che ora sono state fissate. In ogni caso è chiaro a chiunque, Clinia, anche a chi

non ha affatto sapienza, che in principio nessuno le accetterà facilmente, ma bisognerà che noi attendiamo che i giovani

abbiano gustato le leggi, e cresciuti insieme a quelle e acquisita nei loro confronti una sufficiente familiarità, possano

prendere parte all'elezione dei magistrati che si svogono nello stato: avvenuta questa cosa di cui parliamo, sempre che

avvenga secondo un certo meccanismo e in modo corretto, io credo che d'ora in poi vi saranno probabilità assai sicure

che uno stato educato in questo modo sarà destinato a durare.

CLINIA: E questo è logico.

ATENIESE: Vediamo allora se procedendo lungo questa direzione troviamo una strada adatta alla nostra ricerca. Io

sostengo, Clinia, che i Cnosii, diversamente dagli altri Cretesi, non debbano consacrare in maniera sbrigativa la regione

che voi ora colonizzate, ma impegnarsi intensamente perché le principali magistrature, nei limiti del possibile, si basino

sulle fondamenta più solide e migliori. Per quanto riguarda le altre, si tratta di un lavoro più breve, mentre è assai

necessario che con ogni sforzo noi scegliamo per primi i custodi delle leggi.

CLINIA: Qual è la strada che porta a questo scopo, e quale criterio troveremo?

ATENIESE: Eccola. Io dico, o figli di Creta, che i Cnossi, per il fatto di avere una tradizione politica più antica

rispetto agli altri stati, devono scegliere, insieme agli altri che sono giunti per fondare questa colonia, fra loro e fra

quelli, trentasette uomini in tutto, diciannove fra i coloni, gli altri fra gli abitanti della stessa Cnosso: i Cnossi daranno al

tuo stato questi uomini, e ti persuaderanno, facendoti una lieve violenza, ad essere cittadino di questa colonia, ed uno

dei diciotto.

CLINIA: Perché anche tu e Megillo, straniero, non venite a far parte del nostro stato?

ATENIESE: Troppo orgogliosa, Clinia, è Atene, e troppo orgogliosa è anche Sparta, e le une e le altre sono troppo

distanti: per te, invece, la cosa è ragionevole sotto tutti gli aspetti, e lo stesso discorso vale per gli altri abitanti della

colonia. E se ciò che avviene adesso è quanto di più opportuno può avvenire in seguito a questi fatti, si dica come

avverrà l'elezione dei magistrati, quando sarà passato un po' di tempo e la costituzione dello stato avrà consolidato le

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sue basi. All'elezione dei magistrati prendano parte tutti coloro che portano le armi come cavalieri o come fanti, e

abbiano partecipato alla guerra, nei limiti delle forze consentite dalla loro età: l'elezione si tenga nel tempio che la città

ritiene più degno di onori, e ciascuno porti all'altare del dio il suo voto, dopo aver scritto sopra una tavoletta il nome del

padre del candidato, della tribù e del demo al quale appartiene, e abbia aggiunto accanto il proprio nome, secondo lo

stesso procedimento.

Sia concesso a chi lo vuole di levar via una qualsiasi tavoletta che non appaia opportunamente scritta, e di collocarla

sulla piazza per un periodo non inferiore ai trenta giorni. I magistrati mostrino pubblicamente a tutto lo stato le tavolette

che saranno scelte fra le prime, sino al numero di trecento, e, secondo le stesse procedure, lo stato torni nuovamente a

votare chi di questi ciascuno vorrà votare, e i primi cento candidati prescelti in questo secondo turno siano nuovamente

mostrati a tutti. Si voti infine per la terza volta e si scelga il candidato che si vuole fra quei cento, facendo riti di

giuramento: e i trentasette cui andranno la maggioranza dei voti, siano giudicati e dichiarati magistrati.

Ma quali uomini, Clinia e Megillo, organizzeranno tutto ciò nel nostro stato riguardo alle magistrature e alla

valutazione dei magistrati? Non pensiamo che in stati appena uniti insieme si presenti la necessità che ci siano alcune

persone preposte a tutte le magistrature, ma che in realtà non è possibile che ci siano? In un modo o nell'altro bisogna

trovarli, e non uomini di scarso valore, ma assai validi. Nei proverbi si dice che il principio è a metà di tutta l'opera, e

noi ogni volta elogiamo quando si comincia bene: ed anzi, per quel che mi sembra, cominciare bene è già più della

metà, e nessuno lo ha mai elogiato abbastanza, quando si è ben realizzato.

CLINIA: Verissimo.

ATENIESE: Consapevoli di questo, non trascuriamo la questione lasciando che passi sotto silenzio, senza cercare di

chiarire a noi stessi in quali termini si può risolverla. Quanto a me, non saprei trovare nessun altro discorso se non uno

soltanto che in questo momento mi sembra necessario ed utile.

CLINIA: Quale?

ATENIESE: Io dico che questo stato che abbiamo intenzione di fondare non ha, per così dire, un padre o una madre

che non sia lo stato stesso che lo fonda, pur non essendo ignaro del fatto che vi sono state e vi saranno sempre molte

discordie fra gli stati che sono stati fondati e quelli fondatori. Ora, nella circostanza presente, il nostro stato, come un

bambino, se anche un giorno entrerà in discordia con i suoi genitori, ama ed è amato dai genitori, venendosi ancora a

trovare nelle difficoltà proprie della fanciullezza, e sempre si rifugia presso i familiari, trovando soltanto in essi i

necessari alleati: e questi rapporti di cui ora parlo hanno immediatamente riguardato i Cnossi nei confronti del nuovo

stato, grazie all'impegno che essi si sono assunti nei confronti di quella colonia, e il nuovo stato nei confronti dei Cnosii.

Io dico, come ho detto adesso - ma ripetere due volte la cosa ben detta non fa male - che i Cnosii devono insieme

prendersi cura di tutte queste cose, scegliendo non meno di cento uomini fra coloro che sono giunti nella colonia, presi

nei limiti del possibile fra i più anziani e i migliori; e ad essi si aggiungano altri cento presi tra gli stessi Cnosii. Bisogna

che costoro, e lo ripeto, una volta giunti nel nuovo stato, uniscano i loro sforzi insieme a quei cento per istituire le

magistrature secondo le leggi, e, dopo che sono state istituite, esaminare i magistrati: svolti questi compiti, i Cnosii

torneranno ad abitare a Cnosso, mentre il nuovo stato cercherà da solo di mantenersi e di prosperare. Quelli che fanno

parte dei trentasette magistrati, ora e in futuro, per tutto il tempo, siano eletti per queste funzioni: prima di tutto siano

custodi delle leggi, e in seguito di quei registri sui quali ciascuno avrà denunciato per scritto ai magistrati l'entità del

proprio patrimonio, fatta eccezione di quattro mine per chi appartiene alla prima classe, di tre per chi appartiene alla

seconda, di due per la terza, e di una per la quarta. Se qualcuno risulterà possedere altro patrimonio oltre a quello che ha

denunciato, gli venga confiscata questa eccedenza, ed inoltre chi vuole intenti una causa contro di lui, non bella e

neppure onorata, ma turpe, se viene riconosciuto colpevole di disprezzare le leggi a causa dei guadagni che ha

realizzato. Dopo averlo denunciato per turpe guadagno, chi vuole lo conduca in tribunale dinanzi agli stessi giudici

custodi delle leggi: e se l'accusato viene riconosciuto colpevole, non prenda parte dei beni comuni, e se vi sia una

distribuzione nello stato, rimanga escluso tranne per il lotto ricevuto in sorte, e sia scritta la sua condanna, finché vive,

in un luogo dove chiunque vuole potrà prenderne conoscenza. Il custode delle leggi non rimanga in carica più di

vent'anni, e non sia eletto a tale magistratura prima dei cinquant'anni: e chi viene eletto a sessant'anni rimanga in carica

solo dieci anni, e così di seguito, secondo la stessa proporzione, in modo che chi oltrepassi i settant'anni, non pensi di

esercitare una carica così autorev ole fra questi magistrati.

Queste dunque sono le tre tre regole che riguardano i magistrati che custodiscono le leggi, e, procedendo innanzi la

legislazione, sarà ciascuna delle leggi che prescriverà a questi uomini di che cosa essi dovranno occuparsi, oltre alle

cose che sono state dette ora: adesso parliamo, qui di seguito, dell'elezione delle altre magistrature. Dopo i custodi delle

leggi, bisogna eleggere gli strateghi, e assegnare loro, come aiutanti in guerra, gli ipparchi, i filarchi, e coloro che

ordinano le schiere di fanti per tribù, ai quali si adatterebbe benissimo quel nome di "tassiarchi" con cui generalmente li

chiamano. Fra tutti questi i custodi delle leggi propongano gli strateghi scelti da tutto il corpo dello stato, e fra coloro

che sono stati proposti venga effettuata la scelta da parte di tutti quelli che hanno partecipato alla guerra in gioventù, e

vi partecipano ogni volta che si presenti la necessità. Se a qualcuno sembri che uno degli esclusi sia migliore di

qualcuno di quelli che invece sono stati proposti, faccia il nome di chi propone e di chi vuole sostituito, e dopo aver

giurato faccia la contro proposta: chi dei due risulti eletto mediante alzata di mano, sia giudicato fra gli eleggibili. I tre

che avranno ricevuto più voti per alzata di mano saranno strateghi, e amministreranno gli affari della guerra, dopo

essere stati esaminati come i custodi delle leggi. Gli strateghi eletti proporranno i loro dodici tassiarchi, un tassiarco per

ogni tribù, e la controproposta, la votazione, e l'esame avverranno per i tassiarchi secondo le stesse modalità seguite per

gli strateghi. Questa assemblea, al momento attuale, prima che siano eletti i pritani e il consiglio, sarà convocata dai

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custodi delle leggi, nel luogo più sacro e più adatto, e vi siederanno gli opliti separati dai cavalieri, e in terzo luogo,

tutto quanto il contingente militare: tutti eleggeranno per alzata di mano gli strateghi e gli ipparchi; per i tassiarchi

votino coloro che portano gli scudi; tutta quanta la cavalleria elegga i filarchi; mentre gli strateghi eleggano i capi dei

fanti armati alla leggera, degli arcieri e di qualche altro settore dell'esercito. Ci rimane ancora da parlare dell'elezione

degli ipparchi. Questi siano proposti da coloro che proposero anche gli strateghi, e la scelta e la controproposta

avvengano secondo le stesse modalità: la cavalleria li voterà alla presenza e sotto gli occhi della fanteria, e i due cui

andrà la maggioranza dei voti saranno i comandanti di tutti i cavalieri. Le contestazioni per alzata di mano possono

essere sino a due: se si farà una terza contestazione decideranno coloro cui è affidata l'enumerazione di ciascun voto.

Il consiglio dev'essere composto di trenta dozzine - il numero di trecentosessanta membri si adatterebbe bene alle

suddivisioni -: e si dividano allora questi membri in quattro parti di novanta membri ciascuna, in modo che in ogni

classe si votino novanta consiglieri. In primo luogo dovranno tutti necessariamente votare per quelli della prima classe,

e chi non obbedisca sia punito secondo la pena stabilita: concluse le votazioni, i voti siano contrassegnati, il giorno dopo

si voti per quelli della seconda classe seguendo le stesse procedure di prima, il terzo giorno per quelli della terza classe,

e voti chi vuole, ma il voto è obbligatorio per gli appartenenti alle prime tre classi, mentre quelli della quarta ed ultima

classe siano liberi da pena se non vogliono votare. Il quarto giorno tutti votino per la quarta e ultima classe, e siano

liberi da pena gli appartenenti alla quarta o terza classe che non abbiano intenzione di votare: ma chi non voti e

appartiene alla seconda e alla prima classe sia punito, quelli della seconda classe con una pena tripla rispetto a quella del

primo giorno, quelli della prima con una pena quadrupla. Il quinto giorno i magistrati renderanno pubblici i nomi

contrassegnati, perché tutti i cittadini possano venirne a conoscenza, e tutti dovranno votare, altrimenti vi sarà la pena

pari a quella del primo giorno: scelti così centottanta da ogni c lasse, ne verranno tratti a sorte la metà, e, una volta

esaminati, saranno i consiglieri per quell'anno.

Il sistema elettorale che avvenga in questi termini si trova ad essere in mezzo fra la costituzione monarchica e quella

democratica, e sempre in mezzo ad esse deve trovarsi la costituzione: infatti schiavi e padroni non potranno mai

diventare amici, e neppure uomini di scarso valore e uomini valenti lo diventeranno in base ad un decreto

sull'uguaglianza, dato che per gli ineguali l'uguaglianza diventa ineguaglianza, se non vi è la misura.

E a causa di questi due elementi, le costituzioni sono piene di sedizioni. è vero quell'antico detto, secondo cui

l'uguaglianza produce amicizia, ed è un detto assai giusto e conveniente: ma poiché non si capisce con sufficiente

chiarezza quale sia questa uguaglianza che è in grado di produrre questa cosa, questo dubbio ci mette in grande

difficoltà. Vi sono infatti due specie di uguaglianza, che hanno sì lo stesso nome, ma in pratica sono quasi opposte, sotto

molti aspetti: per quanto riguarda la prima specie, qualsiasi stato e qualsiasi legislatore può introdurla nella

distribuzione degli onori, e riguarda l'uguaglianza nella misura, nel peso, e nel numero, e nelle suddivisioni si può

regolare con il sorteggio; quanto alla seconda, essa è la più autentica e la migliore uguaglianza, e non tutti possono

vederla facilmente. Solo Zeus è in grado di scorgerla, e agli uomini viene sempre raramente in soccorso, ma per quanto

venga in aiuto a stati e a privati cittadini, realizza ogni sorta di beni: al maggiore distribuisce di più, al minore di meno,

assegnando all'uno e all'altro quanto è conveniente secondo loro natura, e attribuisce onori maggiori a chi possiede

maggiore virtù, mentre a coloro che si trovano nella condizione opposta per virtù ed educazione assegna ciò che loro

conviene in proporzione. Questa giustizia riguarda secondo noi anche la sfera politica: e prendendo di mira e

considerando questa uguaglianza, Clinia, noi dobbiamo costruire lo stato che ora sta nascendo. E se qualcuno mai fondi

un altro stato, deve legiferare in vista dì questo stesso fine, e non nell'interesse di un piccolo numero di tiranni, o di uno

solo, o del potere del popolo, ma sempre in vista della giustizia intesa nel senso che abbiamo detto adesso, e cioè capace

di assegnare ogni volta agli ineguali l'uguaglianza, che spetta loro per natura. è necessario che ogni stato adoperi tali

denominazioni, se non vuole partecipare in qualche sua parte delle sedizioni che talvolta possono nascere: l'equità,

infatti, e l'indulgenza sono un'infrazione del significato compiuto e perfetto della giustizia autentica, quando ciò

avviene, e perciò bisogna servirsi dell'uguaglianza della sorte per contrastare il malumore della folla, invocando allora,

nelle nostre preghiere, il dio e la buona fortuna perché dirigano la sorte nella direzione di ciò che è più giusto. Così ci si

deve necessariamente servire delle due forme di uguaglianza, ma il più raramente possibile della seconda, perché

necessita della sorte.

Per queste ragioni, amici, uno stato che vuole conservarsi in modo duraturo deve comportarsi in questo modo:

perché come una nave che traversa il mare ha bisogno sempre, giorno e notte, di protezione, così uno stato che passa in

mezzo ai marosi degli altri stati e vive nel continuo pericolo di essere colto dalle insidie, ha bisogno che dal giorno sino

alla notte, e dalla notte sino alla venuta del giorno, i magistrati si succedano ai magistrati, i guardiani sì sostituiscano ai

guardiani, senza mai cessare di trasmettersi le consegne. E poiché la massa non sarà mai in grado di svolgere nessuna di

queste operazioni con rapidità, è necessario che, mentre la maggior parte dei consiglieri viene lasciata riposare per

lunghi periodi di tempo, attendendo ai propri affari e disponendo in ordine le proprie case, si assegni lo stato, nel corso

dei dodici mesi, alla dodicesima parte di essi, in modo che, a turno, questi custodi sappiano trattare prontamente con chi

viene da fuori o anche dallo stato stesso, sia che costui venga con l'intenzione di recare notizie, sia che voglia richiedere

qualcuna di quelle informazioni che conviene che uno stato fornisca ad altri stati, o delle quali conviene che riceva

risposta, se lo stato abbia interrogato altri stati; ed inoltre essi dovranno vigilare perché non si verifichino quelle

insurrezioni politiche di ogni genere che ogni volta sono solite avvenire nello stato, e se accadono, dovranno informare

il più presto possibile lo stato perché ponga rimedio a quanto è accaduto. Per tali ragioni questo corpo che è a capo dello

stato deve sempre avere l'autorità di convocare o di sciogliere le assemblee, sia quelle che si svolgono secondo la legge,

sia quelle che si tengono in situazioni di emergenza improvvisa per lo stato. Sarà la dodicesima parte del consiglio che

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disporrà tutte queste cose, mentre si riposerà negli altri undici mesi dell'anno: ma questa parte del consiglio deve

esercitare tale vigilanza sullo stato in comune accordo con gli altri magistrati.

Tutto ciò che riguarda lo stato è stato ordinato come si doveva: quale cura, invece, e quale disposizione bisogna

assegnare a tutto il resto della regione? E dal momento che tutta la città e tutta la regione sono state divise in dodici

parti, non bisogna designare dei soprintendenti che si prendano cura delle strade della stessa città, delle case, degli

edifici, dei porti, della piazza, delle fontane, dei luoghi sacri, dei templi, e di altre cose simili?

CLINIA: Come no?

ATENIESE: Diciamo allora che ai templi si devono assegnare guardiani, sacerdoti, e sacerdotesse. Quanto alle

strade, agli edifici, e al loro ordine, affinché sia gli uomini, sia le bestie non causino danni, e perché venga mantenuto

l'ordine che si conviene alle città tanto all'interno della stessa cinta muraria della città, quanto nei sobborghi esterni,

bisogna eleggere tre specie di magistrati e chiamare "astinomi" quelli che si occupano di quanto si è appena detto,

"agoranomi" invece coloro che si occupano dell'ordine relativo alla piazza. Non si devono toccare quei sacerdoti e

quelle sacerdotesse dei templi che hanno ricevuto la dignità sacerdotale dai padri: ma se, com'è naturale che avvenga in

tali stati che vengono fondati per la prima volta, non ve ne siano, o ve ne siano pochi, se non sono stati istituiti, bisogna

istituire sacerdoti e sacerdotesse che siano guardiani degli dèi. Nell'atto di istituire tutte queste cariche, bisogna che

alcune siano elette, altre tirate a sorte, mescolando, in vista della reciproca concordia, il demo con chi non appartiene al

demo, in ogni regione e città, per giungere alla massima concordia. Quanto alle cariche sacerdotali, sia lasciata al dio

stesso la facoltà di scegliere quello che più gli è gradito, e si proceda al sorteggio, affidando così l'elezione alla sorte

divina: si esamini quindi il sorteggiato per vedere se in primo luogo sia fisicamente integro e di nobile stirpe, e se, in

secondo luogo, proviene da una famiglia conservatasi il più possibile pura, e ancora, se lo stesso sorteggiato, e allo

stesso modo suo padre e sua madre abbiano vissuto immuni da uccisione e da tutte le altre colpe del genere che si

commettono dinanzi agli dèi. Bisogna che le leggi riguardanti tutte le cose divine provengano da Delfi, e si devono

seguire, dopo che si sia ricorsi ad interpreti appositamente istituiti per esse. Ciascuna carica sacerdotale deve durare un

anno e non più a lungo, e chi vuole adeguatamente esercitare i riti divini secondo le sacre leggi non deve avere, secondo

noi, meno di sessant'anni: le stesse regole abbiano validità anche per le sacerdotesse. Gli interpreti siano eletti in tre

tempi, e volta a volta quattro tribù eleggano quattro interpreti, e ciascuno provenga da una tribù. I tre ai quali andrà la

maggioranza dei voti vengano esaminati, gli altri nove siano inviati a Delfi, dove il dio ne sceglierà uno per ogni terna:

quanto alle procedure dell'esame e all'età valgano le stesse regole adottate per i sacerdoti. Costoro però siano interpreti

per tutta la vita, e se uno viene a mancare, le quattro tribù eleggano un sostituto dalla tribù donde quello è mancato. Per

ciascun tempio siano eletti, fra coloro che appartengono alla prima classe, in qualità di amministratori responsabili delle

sacre ricchezze, dei luoghi sacri, dei frutti provenienti da questi, e degli affitti, tre amministratori per i tempi più grandi,

due per quelli più piccoli, uno per i più modesti: quanto alla loro elezione e al relativo esame valgano le stesse norme

seguite per gli strateghi.

Tali dunque siano le norme che regolano questi riti sacri.

Nulla per quanto è possibile rimanga incustodito. La sorveglianza dello stato sia di competenza degli strateghi, dei

tassiarchi, degli ipparchi, dei filarchi, dei pritani, degli astinomi e degli agoranomi, dopo che siano da noi eletti e

adeguatamente preparati.

Quanto al resto della regione sia interamente sorvegliato in questo modo. Noi abbiamo diviso l'intera regione in

dodici parti il più possibile uguali: ogni tribù, cui è stata assegnata per sorteggio ciascuna di queste parti, offra ogni

anno cinque persone in qualità di agronomi e di frurarchi; e a questi cinque sia consentito di scegliere dalla propria tribù

dodici giovani che non abbiano meno di venticinque anni e non superino la trentina. Ad essi vengano assegnate mese

per mese le parti di regione, ogni parte a ciascuno, affinché diventino tutti quanti esperti e competenti di tutta la regione.

Questo comando e questa sorveglianza abbiano la durata, per le guardie e i capi, di due anni. Quale che sia la parte

ricevuta in sorte per la prima volta, vale a dire i diversi luoghi della regione, si trasferiscano sempre, ogni mese,

spostandosi nel luogo adiacente, e siano guidati dai frurarchi circolarmente verso destra, e per destra si intende verso

oriente.

Trascorso il primo anno, nel corso del secondo, affinché la maggior parte delle guardie non diventi soltanto esperta

della regione per una sola stagione dell'anno, ma perché apprenda, oltre alla topografia, anche le peculiarità di ciascun

luogo in ciascuna stagione, coloro che allora li guidano li conducano nuovamente verso sinistra, facendoli

continuamente mutare luogo, fino a che sia trascorso il secondo anno. Nel corso del terzo anno si scelgano altri cinque

agronomi e frurarchi che si prenderanno cura di dodici giovani. Ecco di che cosa dovranno occuparsi nel corso della

loro permanenza in ciascun luogo: prima di tutto che il luogo sia il più possibile ben fortificato contro i nemici,

scavando fossati, dove se ne presenti l'esigenza, e costruendo trincee e fabbricando fortificazioni per tenere il più

possibile lontano qualsiasi tentativo di recar danno alla regione e alle sue ricchezze.

Per questi lavori potranno servirsi di bestie da soma e degli schiavi che incontreranno in ciascun luogo, e mediante

quelli lavoreranno, dirigendoli durante il lavoro, e sceglieranno il più possibile quei momenti in cui essi saranno liberi

dalle occupazioni domestiche. Si faccia in modo di rendere ogni parte del territorio inaccessibile ai nemici, mentre lo si

renda accessibile agli amici, uomini, bestie da soma, ed armenti, prendendosi cura delle strade, perché siano, ciascuna di

quelle strade, il più possibile tranquille, e delle acque piovane, perché non rechino danno alla regione, ma piuttosto sì

rivelino utili scorrendo dalle alture verso le profonde valli fra i monti: allora tentino di convogliarle in canali

rinchiudendole con sbarramenti e fossati, in modo che quelle valli, assorbendo l'acqua e imbibendosi, generino ruscelli

e sorgenti per tutti i campi e i luoghi sottostanti, e rendano anche i luoghi più aridi ricchi e abbondanti di buona acqua.

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Cerchino di abbellire le acque sorgive - fiumi o fonti che siano - con piante e costruzioni, rendendole più decorose, e

facendo confluire le acque dei ruscelli mediante canali sotterranei rendano fertile ogni parte del luogo; e se vi sia un

bosco o un luogo sacro nelle vicinanze, mediante le irrigazioni in ogni stagione dell'anno, lo abbelliscano indirizzando i

corsi d'acqua verso i luoghi sacri degli dèi. Dovunque, in luoghi del genere, bisogna che i giovani allestiscano ginnasi

per sé e per i vecchi, dotandoli di bagni caldi per i vecchi, e fornendoli abbondantemente di legna secca: tali ginnasi

recheranno vantaggio a coloro che sono spossati dalle malattie e a quanti hanno il corpo consumato dalle fatiche dei

campi, e vi troveranno benevola accoglienza, accoglienza che sarà di gran lunga migliore di un medico non troppo

saggio.

Tutti questi lavori e gli altri simili a questi renderanno ordinati quei luoghi e saranno loro di utilità, offrendo nel

contempo un divertimento che non sarà affatto privo di godimento: ma l'aspetto serio delle loro occupazioni sia il

seguente. I sessanta agronomi custodiscano ciascuno il proprio luogo non solo dai nemici, ma anche da coloro che

assicurano di essere amici: se un vicino o un altro cittadino commette ingiustizia a danno di un altro, sia egli schiavo o

libero, rendano giustizia a chi afferma di averla subita, e se si tratta dì cause di scarsa importanza siano gli stessi cinque

capi a rendere giustizia, se invece si tratta di cause più importanti, sino a giungere al valore di tre mine, siano i

diciassette a giudicare, vale a dire i cinque e i dodici giovani, e giudichino tutte le accuse che un cittadino avanza nei

confronti di un altro. Nessun giudice o magistrato deve giudicare o governare senza essere tenuto a rispondere delle

proprie azioni, se non chi giudica in ultima istanza, come i re. E se questi agronomi si mostrano prepotenti nei confronti

di quelli di cui si prendono cura, dando ordini iniqui e tentando di prendere e portar via i prodotti dell'agricoltura senza

domandare permesso, e se accettano qualcosa che viene donato loro per corromperli, o se amministrano ingiustamente

la giustizia, per aver ceduto a tali lusinghe sopportino il peso del disonore in tutto lo stato; per le altre colpe commesse

ai danni della gente del luogo fino al valore di una mina, si rimettano spontaneamente alla pena decisa dagli abitanti del

luogo e dai vicini; per quelle più gravi, ogni volta che avvengono, o anche per quelle minori, nel caso in cui non

vogliano sottomettersi, confidando nel fatto di potervi sfuggire dato che ogni mese si trasferiscono in un altro luogo, a

tal proposito, dunque, chi ha subito l'ingiustizia si rivolga ai pubblici tribunali, e se vince la causa, esiga da questi che

voleva sfuggire e non voleva sottomettersi spontaneamente alla punizione il doppio della pena. Questi magistrati e

questi agronomi, nel corso dei loro due anni, conducano un tenore di vita che sia il seguente: vi sia innanzitutto in ogni

luogo l'istituzione dei pasti in comune, nei quali tutti devono prendere in comune il vitto. Chi anche per un giorno solo

non partecipa ai pasti in comune, o se ne vada via di notte, senza che i magistrati glielo abbiano permesso o senza che si

sia presentata una stretta necessità, se i cinque lo denunciano e stabiliscono di esporre il suo nome scritto sulla piazza

come di persona che ha trascurato il suo turno di guardia, subisca il disonore come se avesse tradito la costituzione, per

quel che gli competeva, e sia punito impunemente con percosse da chi si imbatta in lui e voglia punirlo. E se è uno degli

stessi capi che compie qualcosa di simile, bisogna che si occupino del caso tutti i sessanta, e chi si accorge del fatto o ne

viene informato e non intenti una causa sia sottoposto alle stesse leggi e sia punito con una pena più severa di quelle dei

giovani: sia inoltre dichiarato indegno di esercitare ogni carica relativa ai giovani. I custodi delle leggi sorveglino

attentamente queste illegalità perché esse non avvengano, o nel caso avvengano, siano punite secondo la giusta pena.

Bisogna che ogni uomo consideri, estendendo la riflessione a tutti gli uomini, che chi non è stato schiavo non potrà

neppure essere un padrone degno di lode, e che bisogna compiacersì maggiormente del fatto di avere servito bene ch e di

aver ben comandato, prima di tutto le leggi, poiché questo è un servizio reso agli dèi, e in secondo luogo, se si è

giovani, i più vecchi e coloro che hanno vissuto in modo onorevole.

Dopo di che bisogna che chi è stato agronomo in questi due anni abbia assaporato quel quotidiano tenore di vita

frugale e rustico. Non appena eletti i dodici, riuniti agli altri cinque, decidano, come fossero dei servi, che non avranno

per sé altri servi e altri schiavi, e non utilizzeranno i servi degli altri contadini e degli abitanti del luogo per i loro servizi

privati, ma solo per le faccende di carattere pubblico: per il resto devono pensare di vivere servendosi essi stessi

reciprocamente, esplorando inoltre tutta la regione d'estate e d'inverno, girando armati, per sorvegliare e conoscere tutti

i luoghi. Probabilmente non c'è conoscenza migliore che conoscere con esattezza la propria regione. Per questo un

giovane deve dedicarsi alla caccia con il cane o ad altri generi di caccia, non meno che per il piacere e il vantggio che

tutti possono trarre da attività di questo tipo. E sia che jostoro - e la loro attività - li si chiami "cripti" o "agronomi", o

comunque li si voglia chiamare, ogni uomo, nei limiti delle sue possibilità, deve dedicarsi volentieri a quest'attività,

almeno quelli che vogliono salvaguardare il loro stato in modo adeguato Dopo di che seguiva per noi, riguardo

all'elezione dei magistrati, l'elezione degli agoranomi e degli astinomi. Ai sessanta agronomi seguono tre astinomi, i

quali, dividendo per tre le dodici parti della città, ad imitazione degli agronomi, si prendano cura delle vie della città e

di quelle strade che dalla regione conducono sempre verso la città, e degli edifici, perché siano tutti conformi alle leggi,

e delle acque che saranno loro consegnate ed affidate dalle guardie dopo essersene presi cura, in modo che giungano

alle fonti in quantità sufficiente e pure, e abbelliscano e siano di utilità alla città. è necessario che anche costoro siano

uomini capaci e abbiano tempo disponibile per occuparsi dei pubblici affari: perciò ogni persona potrà proporre chi

vuole purché provenga dalla prima classe, e dopo che siano stati eletti per alzata di mano e coloro che hanno ottenuto la

maggioranza dei voti siano giunti al numero di sei, chi è preposto a queste operazioni estragga a sorte quei tre che, dopo

essere esaminati, diventino magistrati secondo le leggi stabilite per essi.

Subito dopo si eleggano cinque agoranomi tratti dalla seconda e dalla prima classe, per il resto l'elezione segua le

stesse procedure adottate per gli astinomi: fra i dieci che rispetto agli altri avranno ottenuto più voti per alzata di mano,

si estraggano a sorte cinque, e dopo un esame siano dichiarati magistrati. Chiunque deve votare per tutti: e chi non

vuole, se viene denunciato ai magistrati, sia punito con una multa di cinquanta dracme, oltre a meritarsi la fama di

Platone Le leggi

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cattivo cittadino. Chiunque voglia può recarsi all'assemblea e alla pubblica adunanza, mentre sia obbligatorio per gli

appartenenti alla prima e alla seconda classe, che saranno multati di dieci dracme se verrà provata la loro assenza alle

riunioni: l'obbligo non sussiste per gli appartenenti alla terza e alla quarta classe, e non siano puniti con la multa, se non

nel caso in cui i magistrati abbiano intimato a tutti di parteciparvi per una qualche necessità. Gli agoranomi abbiano il

compito di sorvegliare l'ordine relativo alla piazza stabilito dalle leggi, essi prendano cura dei templi e delle fontane che

sorgono sulla piazza, perché nessuno rechi danno ad alcuna cosa; e chi causi danni sia punito, con percosse e catene se

si tratta di schiavi o stranieri, se invece sia uno del luogo che commette tali disordini, sino a cento dracme siano gli

stessi agoranomi ad avere l'autorità di infliggere la pena, mentre per una pena sino alle duecento dracme condannino il

colpevole insieme agli astinomi.

Allo stesso modo anche agli astinomi sia consentito di multare e di punire nell'ambito della propria giurisdizione, ed

essi possano multare sino ad una mina, mentre infliggano il doppio della multa insieme agli agoranomi.

Dopo di che converrà istituire i magistrati che si occupano di musica e di ginnastica, e dell'una e dell'altra vi siano

due specie magistrati: quelli che si occupano dell'educazione e quelli relativi alle gare. Quanto ai magistrati

dell'educazione la legge intendede riferirsi a coloro che si occupano dell'ordine e dell'educazione che viene impartita nei

ginnasi e nelle scuole, prendendosi cura della frequenza in tali scuole e degli alloggi dei giovani e delle giovani; quanto

ai magistrati delle gare, invece, la legge intende riferirsi a coloro che giudicheranno gli atleti che affrontano le gare

ginniche e musicali, e questi si divideranno di nuovo in due specie, quelli che si occupano della musica e gli altri che si

occupano della ginnastica. Per le gare degli uomini e per le gare ippiche i giudici siano sempre gli stessi, per la musica,

invece, converrebbe che alcuni fossero giudici del canto monodico e di quello imitativo, altri, dei rapsodi, ad esempio,

dei citaredi, e dei flautisti, e di altri simili, altri dei canti corali. In primo luogo bisogna eleggere i magistrati che

sovrintendano a quel divertimento corale di fanciulli, di uomini, e di fanciulle che si realizza nella danza e in tutto ciò

che viene ordinato dalla musica: in questo caso è sufficiente un solo magistrato che abbia non meno di quarant'anni. E

uno solo sia sufficiente anche per il canto monodico, il quale non abbia meno di trent'anni: costui abbia il compito di

introdurre alle gare i concorrenti e sia in grado di giudicare in modo adeguato. Ed ecco il modo con cui si dovrà

eleggere il magistrato preposto all'ordine dei cori. Quanti amano la danza corale si rechino insieme alla riunione, e siano

puniti con una multa se non si recano - di questo fatto siano giudici i custodi delle leggi -, mentre non vi sia alcun

obbligo per gli altri, se non hanno intenzione di parteciparvi. Chi avanza la proposta deve farla scegliendo fra gli esperti

dell'arte, e nel corso dell'esame l'unico argomento favorevole o contrario sia questo: per gli uni il candidato sarà

inesperto, per gli altri esperto dell'arte. E quell'unico che fra i dieci che hanno raccolto più voti per alzata di mano sia

sorteggiato e sia sottoposto all'esame sia per un anno il magistrato dei cori secondo la legge. Allo stesso modo e

secondo le stesse procedure, chi viene sorteggiato fra coloro che si sono presentati per essere giudicati eserciti per

quell'anno la magistratura sui canti monodici e sulla musica strumentale, dopo che il sorteggiato sia stato affidato al

giudizio dei giudici. Dopo di che è necessario eleggere dalla terza e anche dalla seconda classe coloro che presiedono le

gare riguardanti le competizioni di uomini e quelle ippiche: vi sia l'obbligo di recarsi all'elezione per le prime tre classi,

mentre l'ultima sia esente da pena. Siano tre i sorteggiati fra i venti più votati per alzata di mano, e questi tre abbiano

anche ottenuto il voto favorevole degli esaminatori che li valutano: se qualcuno viene respinto all'esame in relazione a

qualsiasi carica, sia quando si sorteggia, sia quando si giudica, se ne elegga un altro con la stessa procedura, e allo

stesso modo si conduca l'esame.

Rimane ancora un magistrato riguardo a quel che abbiamo detto prima: si tratta di chi sovrintende l'educazione

maschile e femminile.

Uno solo sia, secondo le leggi, chi detiene questa carica, non abbia meno di cinquant'anni, sia padre di figli legittimi,

se possibile figli maschi e figlie femmine, altrimenti dell'uno o dell'altro sesso. Tanto chi viene preferito quanto chi lo

preferisce nel giudizio rifletta sul fatto che questa carica è assolutamente la più importante fra le massime cariche che vi

sono nello stato.

Infatti il primo germoglio di ogni pianta, se comincia a crescere bene, ha moltissime possibilità, in relazione al

valore della sua natura, di compiere qualcosa di vantaggioso, e questo non vale solo per le piante in genere, ma anche

per gli animali domestici e selvatici, e per gli uomini: e l'uomo, noi diciamo, è un essere domestico, e tuttavia se ha

ottenuto in sorte una retta educazione e un'indole felice, è solito diventare il più divino e il più mite degli esseri viventi,

ma se non è stato allevato in maniera adeguata o in modo non onorevole diventa il più selvaggio fra gli esseri che la

terra fa nascere. Per queste ragioni il legislatore non deve permettere che l'educazione dei fanciulli diventi un fatto

secondario o puramente accessorio, ma bisognerà prima di tutto cominciare a scegliere bene chi dovrà occuparsi dei

bambini, e, nei limiti del possibile, bisognerà far sovrintendere alla loro educazione colui che sotto ogni aspetto risulti il

migliore fra quelli che vi sono nello stato. Tutti i magistrati, allora, fatta eccezione per il consiglio e i pritani, si

riuniscano presso il tempio di Apollo e votino in gran segreto, fra i custodì delle leggi, quello che ciascuno ritiene che

possa detenere nel modo migliore questa carica che riguarda l'educazione: chi abbia avuto la maggioranza dei voti e sia

stato esaminato dagli altri magistrati che abbiano preso parte all'elezione, fatta eccezione per i custodi delle leggi,

detenga la carica per cinque anni; nel sesto anno, con la stessa procedura, si elegga un altro per questa carica.

Nel caso in cui chi detiene una carica pubblica muoia più di trenta giorni prima dello scadere del suo mandato,

secondo la stessa procedura, chi si deve occupare di queste cose lo sostituisca con un altro nella magistratura. E se

muoia un tutore di orfani, i parenti che risiedono nello stato, da parte di padre e di madre, sino ai figli dei cugini, ne

nominino un altro entro dieci giorni, o ciascuno sia punito con una multa di una dracma al giorno, finché non abbiano

nominato un tutore ai bambini.

Platone Le leggi

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Uno stato in cui i tribunali non fossero istituiti come si deve non sarebbe più uno stato: un giudice che non parla, e

che nelle fasi istruttorie non dice una parola in più di quanto dicono le parti in causa, come negli arbitrati, un giudice

come questo non sarà mai in grado di giudicare nelle questioni concernenti la giustizia. Per questi motivi non è facile

giudicare bene se si è in molti, ma neppure se si è in pochi e di scarso valore. Bisogna che ciò che costituisce il fulcro

della controversia sia messo sempre in chiaro da una parte e dall'altra; e il tempo, e insieme la lentezza, e la serrata

indagine preliminare servono a mettere in luce questa controversia. Ecco perché prima di tutto bisogna che le parti in

causa si rivolgano ai vicini, agli amici, a coloro che conoscono maggiormente i fatti che sono oggetto della controversia,

e se non si ottenga in questi tribunali una sentenza soddisfacente, ci si rechi presso un altro tribunale. Il terzo tribunale,

se i primi due tribunali non siano in grado di portare ad una riappacificazione, ponga fine alla causa.

In un certo senso anche le istituzioni dei tribunali rappresentano una forma di elezione dei magistrati: è inevitabile

infatti che ogni magistrato sia anche giudice di alcune questioni, ed il giudice, pur non essendo magistrato, in un certo

senso lo diventi, e non un magistrato di scarso valore, nel giorno in cui, fornendo la sentenza, pone fine alla causa.

Considerando allora anche i giudici come magistrati, dobbiamo dire quali siano quelli adatti, in quale ambito possono

giudicare, e quanti devono essere per ciascun ambito. Il tribunale più autorevole sia dunque quello che ciascuna delle

parti avrà indicato l'una all'altra, scegliendo in comune alcuni giudici. Per il resto, vi siano due corti di giustizia: l'una

quando un privato accusa un altro di aver commesso ingiustizia contro di lui, e lo porta in giudizio e vuole che sia

giudicato; l'altra quando un cittadino ritiene che un privato abbia arrecato danno allo stato, e vuole venire in soccorso

della comunità.

Bisogna ora dire chi devono essere i giudici e quale dev'essere la loro natura. Prima di tutto dobbiamo avere un

tribunale comune a tutti i privati che sono in controversia fra loro dopo aver fatto ricorso per la terza volta, e tale

tribunale sia organizzato in questo modo. Tutti i magistrati che sono in carica per un anno e anche più di un anno, il

giorno prima dell'inizio del nuovo anno, nel mese seguente al solstizio d'estate, bisogna che si riuniscano tutti in un

tempio, e dopo aver giurato in nome del dio, offrano al dio, come una primizia di ogni magistratura, un giudice che

nella propria carica si stimi essere stato il più valente, e dia l'impressione di amministrare la giustizia per i cittadini,

nell'anno seguente, nel modo migliore e più santo. Non appena siano stati eletti, siano sottoposti all'esame da parte degli

stessi che li hanno eletti, e se uno viene respinto, venga eletto un altro al suo posto seguendo le stesse procedure; quelli

che risultano eletti e hanno ottenuto l'approvazione giudicheranno le cause di chi ha lasciato gli altri tribunali, e daranno

il loro voto senza scrutinio segreto. Uditori e spettatori di questi processi siano necessariamente i consiglieri, e gli altri

magistrati che li hanno eletti, e tutti gli altri che lo desiderano. Se un tale accusa un giudice di aver emesso

volontariamente una sentenza ingiusta, deponga la sua accusa presso i custodi delle leggi: e quello che sia ritenuto

colpevole in tale processo sia condannato a pagare alla parte lesa la metà del danno recato, e se si ritiene che meriti una

pena maggiore, i giudici che si sono occupati della causa facciano una stima delle pena che deve subire oltre a quella

che gli è stata comminata, o quanto in più deve pagare alle casse dello stato o all'accusa. Quanto alle imputazioni che

riguardano i delitti contro lo stato, è in primo luogo necessario che il popolo partecipi al giudizio - tutti infatti hanno

ricevuto ingiustizia quando uno ha recato danno allo stato, e quindi avrebbero ragione di sopportare a malincuore di

essere esclusi da processi dì questo genere - ma bisogna che al popoìo siano affidate la fase inziale e quella finale di una

simile causa, mentre la fase investigativa dev'essere lasciata alle tre magistrature più importanti sulle quali si

metteranno d'accordo accusatore e accusato: se essi non saranno in grado di giungere ad un accordo, il consiglio

giudicherà la scelta dell'una e dell'altra parte.

Bisogna che anche per le cause private tutti vi partecipino, nei limiti del possibile: e chi non partecipa di questa

facoltà di giudicare, non si ritiene affatto partecipe della vita dello stato. Per questi motivi è necessario che vi siano i

tribunali per le tribù, e i giudici, estratti a sorte, giudichino immediatamente senza lasciarsi corrompere da nessuna

richiesta; ma il giudizio finale di tutte queste cause spetta a quel tribunale di cui abbiamo parlato e che abbiamo cercato

di rendere, nei limiti delle umane possibilità, il più incorruttibile possibile, in modo che sia in grado di risolvere le

vertenze di coloro che non sono riusciti a rinconciliarsi né presso i tribunali dei vicini, né presso quelli delle tribù.

Ora a proposito dei nostri tribunali - e in tal caso non è facile dire in maniera incontestabile se si tratta o no di

magistrature - abbiamo tracciato uno schizzo e delineato i suoi contorni, precisando alcune cose e tralasciandone altre:

infatti solo al termine della legislazione si possono esattamente stabilire e ripartire nel modo assolutamente più corretto

le leggi che si occupano della giustizia. E queste cose, dunque, ci attendono alla fine, mentre per quanto riguarda invece

l'istituzione delle altre magistrature, possiamo dire che esse hanno assunto un ruolo assai esteso nella legislazione.

Naturalmente, una conoscenza complessiva e precisa di ognuna e di tutte quante le strutture che regolano lo stato e la

vita civile, non può diventare del tutto evidente prima che la trattazione, che è partita dall'inizio e ha sviluppato una

seconda parte e poi quella intermedia, sia completa di tutte le sue parti e giunga alla fine. E ora, nella circostanza

presente, si possa dare un'adeguata conclusione a quella parte che giunge sino all'elezione dei magistrati, e si cominci a

fissare le leggi che non ammettono più ritardo o incertezze.

CLINIA: Sono pienamente d'accordo, straniero, con quel che hai detto prima: e ora il fatto di collegare l'inizio di ciò

che dovrai dire con la fine di ciò che è stato detto mi soddisfa ancora di più.

ATENIESE: Sin qui ci siamo allora intrattenuti bene in questo saggio passatempo di vecchi.

CLINIA: Mi pare che alluda evidentemente ad una onorevole occupazione propria di uomini valenti.

ATENIESE: è vero: ma vediamo se anche tu sei d'accordo con me su questo punto.

CLINIA: Quale punto? E di che cosa si tratta?

ATENIESE: Tu sai che l'attività dei pittori, quando ritraggono un qualsiasi oggetto, non sembra avere mai fine, e

Platone Le leggi

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pare che non finiscano mai di abbellire l'opera caricando o attenuando i colori, o come chiamano questa tecnica gli

allievi dei pittori, sicché i dipinti non possano più evolversi in bellezza ed espressione.

CLINIA: Capisco anch'io quello che dici, almeno per quel che ho sentito dire, dato che non mi sono mai dedicato a

tale arte.

ATENIESE: E non hai perso niente. Ma noi serviamoci di questo ragionamento sull'arte che ora si è presentato nella

nostra discussione, e facciamo la seguente considerazione. Se un pittore pensasse di rappresentare l'opera più bella, tale

da non perdere mai il suo valore, ma da migliorare continuamente con il passare del tempo, ti rendi conto che, essendo

mortale, se non nascerà un successore che restauri i danni provocati dall'azione del tempo, capace inoltre di abbellirla

colmando quelle mancanze determinate dalla sua stessa incapacità tecnica, questa fatica gli sopravviverà per ben poco

tempo?

CLINIA: Vero.

ATENIESE: E allora? Non credi che questa sia l'intenzione del legislatore? Prima di tutto deve tracciare le leggi nel

modo più preciso possibile e in quantità sufficiente; in seguito, con il passare del tempo, mettendo alla prova dei fatti le

sue decisioni, credi che vi sarà un legislatore così stolto da non riconoscere che inevitabilmente ha lasciato molti aspetti

incompiuti, e che quindi un successore dovrà correggerli, perché la costituzione non peggiori, ma migliori, e l'ordine

regni sempre nello stato da lui fondato?

CLINIA: Questa - e come non potrebbe esserlo - potrebbe verosimilmente essere la volontà del legislatore.

ATENIESE: E se qualcuno possedesse un qualche sistema per giungere a questo fine, e con i fatti e con le parole

insegnasse ad un altro, migliore o peggiore di lui, in che modo si acquisisce la nozione per custodire e correggere le

leggi, non è vero che non finirebbe mai di spiegare questa cosa prima di giungere al fine proposto?

CLINIA: Certamente.

ATENIESE: E in questo momento io e voi non dobbiamo fare così?

CLINIA: Di che cosa parli?

ATENIESE: Dato che stiamo per legiferare, e abbiamo già scelto i custodi delle leggi, e poiché siamo al tramonto

della vita, mentre quelli rispetto a noi sono giovani, come andiamo dicendo, dobbiamo legiferare, e nello stesso tempo

tentare di rendere anche costoro legislatori e custodi delle leggi, nei limiti del possibile.

CLINIA: Certamente, sempre che siamo abbastanza capaci!

ATENIESE: Dobbiamo in ogni caso tentare e impegnarci.

CLINIA: E come no?

ATENIESE: Diciamo dunque loro: «Amici che salvaguardate le leggi, noi tralasceremo - ed è inevitabile -

moltissimi elementi riguardanti ogni questione di cui si occupano le leggi che stabiliamo, ma ciò che è di importanza

essenziale e tutto l'insieme non lasceremo che non venga spiegato, ma cercheremo di delinearlo: bisognerà che voi

completiate quest'abbozzo. Ora dunque ascoltate che cos'è che dovete considerare nel compiere quest'impresa. Megillo,

Clinia, ed io ne abbiamo parlato non poche volte fra di noi, e abbiamo convenuto che si è parlato bene: dunque

vogliamo che anche voi siate dello stesso avviso e diventiate nostri discepoli, tenendo in considerazione quegli stessi

princìpi sui quali abbiamo convenuto insieme che il custode delle leggi e il legislatore devono concentrare la loro

attenzione. Il punto principale sul quale ci siamo trovati d'accordo era questo, e cioè che in qualunque modo un uomo

possa diventare onesto, possedendo la virtù dell'anima che si addice ad un uomo, grazie ad una consuetudine, ad un

costume di vita, ad un possesso, ad un desiderio, ad un'opinione, ad una qualche disciplina, siano coloro che vivono

nello stato maschi o femmine, giovani o vecchi, egli deve tendere per tutta la vita con qualsiasi sforzo al fine di cui

parliamo; e che nessuno, chiunque sia, deve mostrare di preferire, fra le altre cose, quelle che costituiscono un

impedimento a questo scopo, e questo infine vale anche per lo stato, nel caso in cui risulti necessario che esso venga

distrutto prima ch'esso accetti di piegarsi al giogo servile e di essere governato dalle persone più malvage, o se sarà

necessario abbandonarlo volontariamente con l'esilio. Bisogna sopportare tutte queste cose, prima di passare sotto una

forma di governo che per sua natura rende gli uomini malvagi. Questi sono i punti sui quali noi ci siamo

precedentemente messi d'accordo, e ora voi, in vista dell'uno e dell'altro fine che ci siamo proposti, elogiate e biasimate

le leggi, e biasimate quelle che non sono in grado di perseguirli, mentre prediligete e accogliete benevolmente quelle

che possono perseguirli, e in esse vivete: quanto alle altre consuetudini, che tendono ad altri cosidetti beni, bisogna dire

loro addio».

E il principio delle leggi che noi qui di seguito stabiliremo sia questo, e prenda avvio dalla materia sacra. Dobbiamo

innanzitutto riprendere il numero cinquemilaquaranta, e tutte le utili suddivisioni che conteneva e che contiene, sia nella

sua totalità, sia diviso per tribù; e abbiamo stabilito che questa tribù fosse la dodicesima parte dell'intero, la quale risulta

esattamente dal prodotto di ventuno per venti. Come il numero intero è divisibile per dodici, dodici è anche il numero

delle tribù: e ciascuna parte dev'essere considerata come sacra, dono del dio, poiché si accompagna ai mesi e alla

rivoluzione annuale dell'universo.

Perciò l'innato principio divino guida tutto lo stato e rende sacre le divisioni stesse: altri forse avranno diviso più

correttamente di altri, e le avranno consacrate al dio più felicemente. Noi ora in ogni caso diciamo di aver scelto nel

modo migliore il numero cinquemilaquaranta, che ha per divisori tutti i numeri dall'uno al dodici, eccezion fatta per

l'undici - ma si tratta di cosa facilmente rimediabile, e si risanerà in ambedue i casi se si tolgono due famiglie -; e che le

cose stanno davvero così, se avessimo tempo, potremmo darne dimostrazione con un discorso neppure troppo lungo.

Prestando ora fede a questa voce e a questo ragionamento dividiamo lo stato, e dopo aver attribuito a ciascuna sua parte

un dio o un figlio di dèi, assegnando loro altari e ciò che è conveniente per il culto, facciamo delle riunioni presso di

Platone Le leggi

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essi due volte al mese per fare sacrifici: dodici nella frazione della tribù, e dodici nella suddivisione dello stato, in primo

luogo per ottenere il favore degli dèi e di tutti quelli che hanno rapporti con essi, in secondo luogo per acquisire con essi

familiarità, per favorire la conoscenza reciproca, come diciamo, e per stringere ogni sorta di relazione. Per quanto

riguarda le relazioni e le unioni matrimoniali è necessario fare piena luce sulla famiglia da cui proviene la sposa, e su

chi la prende in sposa, e a quali condizioni viene stipulato il patto, valutando con estrema attenzione il fatto di non

commettere errori, nei limiti del possibile, in circostanze come queste. Per queste motivazioni così serie bisogna

organizzare le feste corali in cui fanciulli e fanciulle danzino, e nello stesso tempo osservino e si lascino osservare, nudi

tanto gli uni quanto le altre, nella misura in cui lo ammette un saggio senso del pudore che è in ciascuno, secondo criteri

ragionevoli, e in quanto la loro età fornisce giustificazioni plausibili. Si prenderanno cura di tutte queste cose, e le

ordineranno, i magistrati dei cori, e diventeranno legislatori, insieme ai custodi delle leggi, per quanto noi tralasciamo di

ordinare: è necessario, come dicevamo, che il legislatore tralasci molti particolari di scarsa importanza come questi,

mentre coloro che anno dopo anno diventano esperti di queste cose, apprendendole dalla pratica, stabiliscano regole, e,

correggendole, le riformino di anno in anno, finché non si giunga ad un'adeguata definizione di tali norme e delle

relative consuetudini. Pertanto un periodo di tempo giusto e sufficiente per acquisire esperienza potrà essere

rappresentato da dieci anni di sacrifici e di danze corali, nel corso del quale si disporrà ogni cosa, in generale e in

particolare: finché vive il legislatore che ha ordinato queste cose, bisogna accordarsi con lui, ma quando muore, le

singole magistrature, presentando ai custodi delle leggi gli aspetti carenti della loro magistratura, li correggano, finché

non si pensi che ogni cosa ha raggiunto il termine ultimo della perfezione; allora tali norme diventino immutabili, e si

ricorra ad esse insieme alle altre leggi che in principio il legislatore aveva fissato stabilendole per le magistrature.

E queste ultime norme, per nulla al mondo, nessuno deve mai riformare di sua spontanea volontà, e se mai sembra

che se ne presenti una qualche necessità, bisogna consultare tutti i magistrati, tutto il popoìo, e tutti gli oracoli degli dèi,

e se tutti sono d'accordo, si potrà così procedere alla riforma, altrimenti mai, in alcun modo, sarà possibile, ed anzi avrà

sempre la meglio, secondo la legge, chi impedirà le riforme.

Quando un uomo, compiuti venticinque anni, osservando ed essendo osservato dagli altri, è convinto di aver trovato

una persona che corrisponda ai suoi propositi, e gli sembri adatta alla comune procreazione dei figli, chiunque, allora, si

sposi, entro i trentacinque anni, ma prima ascolti come si deve ricercare ciò che risulta conveniente ed adatto: prima

della legge, infatti, come dice Clinia, bisogna premettere quel proemio che si adatta a ciascuna.

CLINIA: Ricordi benissimo, straniero, e nel discorso hai colto un'occasione che mi sembra assai adatta.

ATENIESE: Dici bene. «Figlio», diciamo allora a chi proviene da valorosi antenati, «bisogna sposarsi secondo le

nozze approvate dai saggi, i quali ti consiglieranno di non evitare le nozze dei poveri, e neppure di inseguire con

particolare desiderio quelle dei ricchi: se invece tutte le condizioni si equivalgono, conviene sempre preferire di unirsi

in nozze con chi è leggermente inferiore.

Tali matrimoni saranno vantaggiosi tanto per lo stato, quanto per le famiglie che si verranno a formare: infatti

l'omogeneità e la misura sono per la virtù mille volte superiori dell'intemperanza.

Chi sa di essere più impetuoso e di lasciarsi trasportare con più veemenza del dovuto in ogni sua azione deve

sforzarsi di diventare genero di padri equilibrati, mentre chi per natura è il contrario bisogna che vada a cercare parenti

opposti. E in generale una sia la regola sul matrimonio: bisogna che ciascuno aspiri a nozze che risultino vantaggiose

per lo stato, e non a quelle che procurano il massimo piacere a se stessi. Ogni individuo viene sempre attratto, per

natura, verso chi gli è simile, per cui l'intero stato risulta eterogeneo per ricchezze e modi di vita: di qui nascono quei

mali che non vogliamo che accadano presso di noi, mentre accadono assai frequentemente presso la maggior parte degli

stati. Il fatto di prescrivere e di redigere queste norme sotto forma di legge, per cui il ricco non sposi il ricco, e chi è in

grado di compiere molte azioni non sposi un'altra persona che gli sia simile, ma si costringa la natura esuberante ad

unirsi in nozze con chi è più tranquillo, e chi è più tranquillo con chi ha natura esuberante, oltre a suscitare risa, in molti

potrebbe risvegliare l'ira: non è facile capire che lo stato dev'essere mescolato secondo giuste proporzioni come una

coppa, nella quale il vino, appena versato, è forte e ribolle, ma se viene moderato da un altro dio temperante, ottiene una

buona mescolanza e diventa una buona e temperata bevanda. Nessuno, per così dire, è in grado di ved ere che una cosa

del genere accade nell'unione per la procreazione dei figli: per questi motivi è necessario che si lascino perdere tali

aspetti dal punto di vista della legge, ma bisogna tentare di persuadere ciascuno, quasi con un incantesimo, a stimare più