Platone: LE LEGGI

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Platone Le leggi

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Platone

LE LEGGI

PREMESSA

Platone Le leggi

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LIBRO NONO

ATENIESE: Dopo di che si dovrebbero trattare i procedimenti giudiziari che, secondo l'ordine naturale delle nostre

leggi, dovrebbero seguire tutti quei fatti di cui si è detto precedentemente.

Riguardo ai fatti per cui devono aver luogo questi procedimenti, alcuni sono stati detti, e si tratta di quelli che

riguardano l'agricoltura e quanto ad essa è connesso, mentre gli altri, quelli più importanti, non li abbiamo ancora

trattati, e non abbiamo ancora parlato di essi singolarmente: e proprio questi bisogna allora trattare qui di seguito,

stabilendo quale pena richiede ciascun fatto, e a quali giudici ci si debba rivolgere.

CLINIA: Giusto.

ATENIESE: è cosa in un certo senso vergognosa stabilire tutte queste leggi, come ora stiamo per fare, in uno stato

che, come diciamo, dovrà essere ben governato, e fornito di ogni perfezione utile alla pratica della virtù: anche il

credere che in un simile stato possa nascere qualcuno che prende parte di quelle degenerazioni più gravi della malvagità

proprie degli altri stati, sicché bisogna legiferare facendo azione di prevenzione e di minaccia nei confronti di chi

potrebbe diventar tale e si devono porre leggi per questi individui, come se fossero già nel nostro stato, per distoglierli

dai delitti o per punirli, nel caso li abbiano già commessi, questo fatto, dunque, come dicevo, è in un certo senso

vergognoso. Ma dato che non siamo più nelle condizioni in cui si trovavano gli antichi legislatori che legiferavano per

gli eroi figli di dèi, come ora si dice, e provenendo essi stessi dagli dèi legiferavano per altri che similmente

discendevano dagli dèi, ma siamo uomini e dobbiamo ora legiferare per stirpi di uomini, non deve dispiacerci se

temiamo che qualcuno dei nostri cittadini sia duro come i semi toccati dalle corna di buoi (1) e abbia una natura

talmente inflessibile da non poterla ammorbidire: e come quei semi resistono al fuoco, ora temiamo che costoro non si

lascino ammorbidire dalle leggi, anche se quelle hanno la stessa forza del fuoco. Per queste ragioni, mi toccherà

l'ingrato compito di esporre per prima la legge riguardante il saccheggio dei luoghi sacri, se mai vi sia qualcuno che

abbia il coraggio di compiere un tale delitto. Noi non vorremmo e non avremmo affatto motivo di sperare che uno dei

cittadini che sono stati rettamente educati si ammalasse di tale malattia, mentre i loro servi, e gli stranieri, e i loro

schiavi avranno molte possibilità di porre mano a tali delitti.

Per queste persone soprattutto, pur essendo tuttavia vigile nei confronti della debolezza della natura umana nel suo

complesso, formulerò la legge sui ladri sacrileghi, e su tutti gli altri crimini di questo genere che sono difficili a guarire

e addirittura insanabili. A tutte queste leggi si deve premettere un brevissimo proemio, secondo gli accordi che abbiamo

preso in precedenza.

Conversando e nello stesso tempo consigliandolo, si potrebbe parlare in questo modo all'uomo che un malvagio

desiderio di compiere furti sacrileghi nei luoghi sacri stimola di giorno e tiene sveglio di notte: «Straordinario uomo,

non è un male umano, né divino ciò che ora ti muove e ti spinge a compiere un furto sacrilego, ma un assillo che si è

generato in te a causa di antiche ed inespiate colpe degli uomini, e che funesto si aggira, e sul quale con ogni sforzo devi

vigilare. Cerca di capire in che cosa consiste questa vigilanza. Quando ti capita di essere colto da questi pensieri, vai a

compiere sacrifici espiatori, vai supplice presso i templi delle divinità tutelari, vai a cercare la compagnia di quelle

persone che da voi sono dette oneste, ora ascoltandole, ora tentando di dire tu stesso che ogni uomo deve onorare ciò

che è bello e giusto: e fuggi senza voltarti dalla compagnia di uomini malvagi. E se ti comporterai in questo modo, il

male cesserà; altrimenti considera più onorevole la morte e abbandona la vita».

Questo è il proemio che noi cantiamo per coloro che concepiscono di compiere tutte queste azioni empie e dannose

allo stato, e se uno vi obbedisce bisogna che la legge stia in silenzio, ma se uno non obbedisce, dopo il proemio, bisogna

cantare a gran voce così: chi è s orpreso a rubare nei templi, se schiavo o straniero, sia segnato con il segno della

sventura sulla fronte e sulle mani, e sia frustato tante volte quanto sembrerà opportuno ai giudici, e quindi sia bandito,

nudo, dai confini della regione. Forse, infliggendogli questa pena, diventerà migliore e avrà modo di rinsavire. Nessuna

pena stabilita secondo la legge mira allo scopo di far del male, ma realizza semplicemente una di queste due condizioni:

o rende migliore, o, se non altro, meno malvagio chi la subisce. Se invece è un cittadino che risulta compiere un tale

delitto, compiendo gravi ingiustizie - di cui non si potrebbe neppure parlare - contro gli dèi, o i genitori, o lo stato, il

giudice deve ritenerlo ormai incurabile, considerando il fatto che, nonostante l'educazione e la formazione ricevuta sin

da bambino, non si è astenuto da questi gravissimi mali. Per lui la pena consisterà nella morte, il minore dei mali, e il

suo esempio servirà a tutti gli altri, e senza onore sparirà al di fuori dei confini della regione: i suoi figli e la sua stirpe,

se evitano i costumi del padre, conseguano gloria ed onore per il fatto che, allontanandosi dal male, si sono rivolti con

onestà e coraggio verso il bene. Ad una costituzione come la nostra, che prevede di dover mantenere sempre identici ed

uguali i lotti, non conviene confiscare i beni di queste persone. Quanto al pagamento delle multe, quando qualcuno

risulti arrecare un danno che si può materialmente quantificare, paghi se ci sia un eccedenza rispetto al valore del lotto

di cui ciascuno è stato dotato, e la multa rimanga in questi termini, e non paghi di più: i custodi delle leggi, esaminando

con la dovuta precisione i registri, riferiscano sempre ai giudici il chiaro ammontare dei patrimoni, perché qualche lotto

non sia lavorato per mancanza di ricchezze. E se si ritiene che uno debba meritare una multa maggiore, nel caso non vi

sia qualche amico che voglia farsi garante per lui e così liberarlo, pagando la somma dovuta, lo si metta in carcere per

lungo tempo e pubblicamente, e lo si punisca con alcuni alte oltraggiosi castighi, ma assolutamente nessuno sia mai

privato dei diritti civili, né per una delle sue colpe, né se tenta la fuga oltre i confini dello stato: sia condannato a morte,

o al carcere, o alle frustate, o a sedere o a stare in piedi in atteggiamenti sconvenienti, o all'allontanamento verso templi

situati presso gli estremi confini della regione, o a pagare delle multe secondo le procedure indicate prima. Giudici della

pena di morte siano i custodi delle leggi e un collegio di magistrati, scelti secondo il merito, fra quelli che erano in

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carica l'anno prima: per quanto riguarda le ammissioni di queste cause, le citazioni, e tutte le altre operazioni simili e il

modo in cui debbono avvenire, spetta ai legislatori più giovani occuparsene, mentre nostro compito è quello di

presentare la legge sulle modalità di voto. Il voto assegnato sia palese, ma prima di esso i nostri giudici seggano vicini,

uno accanto all'altro secondo l'anzianità, di fronte all'accusatore e all'accusato, e tutti i cittadini che hanno tempo libero

siano uditori attenti del processo. Parleranno a turno, prima l'accusatore, e dopo l'accusato: dopo questi discorsi,

comincerà a interrogarli il giudice più anziano, procedendo a un attento esame dei fatti esposti; dopo il più anziano tutti,

uno dopo l'altro, devono cercare di sapere dalle due parti in causa che cosa si desidera che sia detto o non sia detto.

Chi non desidera sapere nulla, lasci ad un altro l'inchiesta. Fra le cose dette vengano secretati i punti che si ritengono

di particolare importanza, e, suggellati da tutti i magistrati, siano deposti sull'altare di Estia. Il giorno dopo si riuniscano

di nuovo nello stesso luogo, e interrogandoli allo stesso modo, porteranno avanti l'inchiesta, firmando le deposizioni

rese: ripetute queste operazioni per tre volte, dopo che si è raccolto un numero sufficiente di prove e di testimonianze,

ciascuno deponga il sacro voto, e prometta in nome di Estia di giudicare nei limiti del possibile secondo giustizia e

verità, e così il processo abbia fine.

Dopo i delitti contro gli dèi, vi sono quelli contro lo stato.

Chi asservisce le leggi conducendole sotto il potere degli uomini, e rende lo stato suddito di una fazione politica, e si

muove contro le leggi facendo tutto ciò in modo violento e risvegliando la sedizione, costui va considerato il nemico

peggiore di tutto lo stato: bisogna che al secondo posto per malvagità sia considerato quel cittadino che, pur non

prendendo parte ad alcuno di quei delitti, ma detenendo le più importanti cariche dello stato, sia che sia stato informato

oppure che sia rimasto all'oscuro di questi fatti, per viltà non vendichi la patria stessa. Ogni uomo, anche se è scarso il

vantaggio che arreca, denunci ai magistrati, conducendolo in tribunale, colui che trama una trasformazione violenta e

illegale della costituzione: i giudici siano gli stessi che giudicavano i ladri sacrileghi, e tutto il processo avvenga

secondo quelle stesse modalità, e si decreti la morte con la maggioranza dei voti.

In una parola, conviene ripetere che il disonore e i castighi del padre non devono accompagnare nessuno dei figli, a

meno che qualcuno non abbia il padre, il nonno, e il bisnonno che siano stati uno dopo l'altro condannati a morte: lo

stato li mandi in esilio, rimandandoli alla loro antica patria, e conceda di portarsi via le loro sostanze, escludendo

completamente tutto ciò che è stato fornito in sorte. E così, fra i cittadini che abbiano più di un figlio che non abbia

meno di dieci anni si traggano a sorte dieci di questi bambini, e il padre o il nonno paterno o materno li presentino, e i

nomi dei sorteggiati siano inviati a Delfi: quello che il dio sceglierà, sia stabilito, come erede, nella casa di coloro che

sono andati via, e lo accompagni migliore fortuna.

CLINIA: Bene.

ATENIESE: Vi sia una terza legge comune ed uguale a quelle che precedono, sia riguardo ai giudici che devono

emettere la sentenza, sia riguardo alle modalità dei processi, e questo valga per coloro che sono condotti in tribunale con

un'accusa di tradimento: allo stesso modo vi sia un'unica legge per i discendenti di questi tre, il traditore, il ladro

sacrilego, e colui che ha annientato con la violenza le leggi dello stato, la quale regola la permanenza o l'espulsione

dalla patria. Per il ladro, sia che abbia commesso un grande o un piccolo furto, vi sia una sola legge e una sola pena

valida per tutti: si deve innanzitutto pagare il doppio di quello che è stato rubato, se uno viene condannato in una causa

come questa e dispone di un altro patrimonio, oltre il lotto che ha ricevuto in sorte, sufficiente a pagare la multa,

altrimenti, sia incarcerato fino a quando non abbia pagato o non abbia convinto il suo avversario a concedergli il

condono. Se un tale viene riconosciuto colpevole di aver rubato il patrimonio pubblico, dopo aver persuauso lo stato a

concedergli il condono, o dopo aver pagato il doppio di ciò che ha rubato, venga scarcerato.

CLINIA: Come possiamo dire, straniero, che non vi è differenza alcuna fra chi ha commesso un grande furto e chi

porta via poche cose, e fra furti sacri e furti profani? E così per ogni altra differenza che riguardi l'intera materia del

furto, alla cui varietà il legislatore deve adeguarsi, evitando di stabilire pene simili.

ATENIESE: Benissimo, Clinia. Mi stavo lasciando trasportare, per così dire, dal discorso, quando tu, urtandomi, mi

hai svegliato, richiamandomi alla memoria una riflessione già fatta anche prima, e cioè che la materia riguardante la

formulazione delle leggi non ha mai richiesto, in alcun modo, uno sforzo così impegnativo come nell'argomento di cui

ora ci è toccato di parlare.

Che vogliamo dire con questo? Non era malvagia l'immagine che abbiamo trovato nel descrivere tutti coloro che

sono governati dalla legge come schiavi curati da medici schiavi. Bisogna sapere con certezza che se uno di quei medici

che pratica la medicina grazie alla sua esperienza, ma senza il supporto dello studio, sorprendesse un medico libero

mentre discorre con un suo paziente, cittadino libero, usando un linguaggio assai vicino a quello filosofico, e tratta la

malattia sin dall'origine risalendo alla natura del corpo, l'altro si farebbe subito una sonora risata, e non direbbe altre

parole se non quelle che la maggior parte di questi cosiddetti medici ha sempre a portata di mano in questi casi:

«Sciocco», direbbe, «tu non curi il malato, ma quasi pretendi di educarlo, come se volesse diventare medico, e non

uomo sano».

CLINIA: E parlando così non direbbe bene?

ATENIESE: Forse sì, ma solo se pensasse che chiunque espone la materia concernente le leggi, così come noi ora

stiamo facendo, educa i cittadini, e non vuole solo fissare delle leggi. E non avrebbe ragione se si esprimesse in questo

modo?

CLINIA: Forse.

ATENIESE: Felice è in ogni caso la condizione in cui ora ci troviamo.

CLINIA: Quale?

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ATENIESE: Essa consiste nel fatto che non siamo incalzati da alcuna urgenza di legiferare, per cui, trovandoci nella

circostanza di esaminare una costituzione politica nel suo complesso, cerchiamo di scorgere in essa l'elemento migliore

e quello assolutamente necessario, e in che modo potrebbero realizzarsi. E ci è anche possibile, a quanto pare, se lo

vogliamo, esaminare l'elemento migliore e, se vogliamo, quello assolutamente necessario riguardo alle leggi: prendiamo

quello dei due che preferiamo.

CLINIA: Ma è ridicola, straniero, la scelta che ci proponiamo di fare, e saremmo senz'altro simili a quei legislatori

che sono costretti da una grave necessità a legiferare immediatamente, come se l'indomani non fosse già più possibile:

ma a noi è concesso, grazie a un dio, come a muratori o a chi comincia a mettere insieme qualsiasi altra cosa, di

ammassare confusamente il materiale, da cui sceglieremo ciò che ci è utile per la costruzione che stiamo per realizzare,

e di fare questa scelta in tutta tranquillità. Supponiamo allora di essere non come costruttori incalzati dalla necessità, ma

come chi con tranquillità mette insieme una parte del materiale, e un'altra parte la sistema: sicché è giusto dire che

ormai una parte delle leggi ha già avuto una sua sistemazione, mentre un'altra parte è in attesa di essere sistemata.

ATENIESE: Dunque, Clinia, il nostro sguardo generale sulle leggi è sempre più conforme alla loro natura.

Facciamo allora questa considerazione, per gli dèi, riguardo ai legislatori.

CLINIA: Quale?

ATENIESE: Negli stati vi sono opere scritte e discorsi scritti lasciati da molti altri scrittori, ma anche i discorsi del

legislatore sono opere scritte.

CLINIA: E come no?

ATENIESE: Forse dobbiamo prestare attenzione agli scritti degli altri, sia dei poeti, sia di quanti, scrivendo in prosa

o in versi, hanno deposto nella memoria i loro consigli di vita, e non dobbiamo invece rivolgere attenzione alle opere

dei legislatori?

Oppure dobbiamo prestare molta più attenzione a costoro?

CLINIA: Molta di più a costoro.

ATENIESE: Ma non dovrebbe essere soltanto il legislatore che, fra gli scrittori, fornisce consigli sulla bellezza,

l'onestà, e la giustizia, insegnando in che cosa consistono, e come devono essere praticati da coloro che vogliono essere

felici?

CLINIA: E come no?

ATENIESE: Ma sarebbe forse più turpe per Omero, Tirteo, e gli altri poeti fissare negli scritti consigli malvagi circa

la vita e le consuetudini, e meno per Licurgo, Solone, e quanti, divenuti legislatori, lasciarono opere scritte? O non è

giusto che, fra tutte le opere scritte che vi sono negli stati, quelle che svolgono la materia delle leggi appaiano come le

più belle e le più nobili, mentre tutte le altre o devono adeguarsi a queste, o se sono discordi devono essere ridicole?

Dobbiamo allora immaginarci, a proposito delle leggi scritte, che la loro redazione negli stati sia come un padre e una

madre pieni di amore e di attenzione, o come un tiranno o un signore che scolpisce sui muri i suoi ordini minacciosi, e

quindi se ne va? Vediamo anche noi ora se dobbiamo provare a parlare delle leggi immaginandole come in quel primo

caso, e, sia che ne siamo capaci, sia che non lo siamo, mettiamoci d'impegno: e procedendo lungo questa strada, se

anche ci fosse qualche difficoltà da affrontare, affrontiamola.

Speriamo che così tutto vada bene, se anche il dio lo vorrà.

CLINIA: Hai detto bene, e facciamo come dici.

ATENIESE: Bisogna innanzitutto prendere accuratamente in esame, come già abbiamo cominciato a fare, la legge

riguardante i furti sacrileghi, e il furto in genere, e tutte le ingiustizie che vengono compiute, e non dobbiamo

infastidirci se nell'atto di legiferare, abbiamo già fissato alcune leggi, mentre altre attendono ancora di essere esaminate:

infatti stiamo per diventare legislatori, ma non lo siamo ancora, e forse lo diventeremo. Se vi sembra allora opportuno

che si prendano in esame le questioni di cui ho parlato, e nei termini in cui ne ho parlato, prendiamole in esame.

CLINIA: Senza dubbio.

ATENIESE: Riguardo alla bellezza ed alla giustizia nel loro complesso, cerchiamo di vedere dove ci troviamo ora

d'accordo, e dove invece dissentiamo, noi che diciamo di sforzarci, se non altro, di distinguerci dalla maggior parte delle

persone, proprio dove i più dissentono fra loro.

CLINIA: A quali nostri dissensi intendi alludere?

ATENIESE: Tenterò di spiegarvelo. Siamo tutti d'accordo nel sostenere che la giustizia in genere, e gli uomini

giusti, e i fatti e le azioni giuste sono tutte cose belle, sicché, neppure se un tale affermasse con sicurezza che gli uomini

giusti, anche se sono deformi nel corpo, sono assai belli proprio per il fatto di tenere una condotta all'insegna

dell'assoluta giustizia, nessuno, per così dire, parlando così, penserebbe di dire q ualcosa di stonato.

CLINIA: E non è giusto?

ATENIESE: Forse. Ma vediamo come, se tutto ciò che prende parte della giustizia è bello, anche i nostri stati

d'animo appartengono a tutte queste cose, e in ugual misura alle nostre azioni.

CLINIA: E allora?

ATENIESE: Un'azione, se è giusta, nella misura in cui prende parte della giustizia, partecipa in altrettanta misura

della bellezza.

CLINIA: Certamente.

ATENIESE: E dunque anche a proposito di uno stato d'animo che partecipa della giustizia. se ammettessimo che

esso è tanto bello quanto è giusto, non faremmo un discorso discordante, non è vero?

CLINIA: Vero.

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ATENIESE: Se ammettessimo che uno stato d'animo, pur essendo giusto, è turpe, forse metteremmo in

contraddizione il giusto e il bello, dicendo appunto che ciò che giusto è assai turpe.

CLINIA: Che senso ha quello che hai detto?

ATENIESE: Non è difficile da capire: quelle leggi che abbiamo fissato poco fa sembrano dichiarare tutto il

contrario di quello che ora stiamo dicendo.

CLINIA: Quali cose?

ATENIESE: Noi prima abbiamo considerato che il ladro sacrilego e il nemico delle leggi ben stabilite sono

giustamente condannati a morte, ed essendo sul punto di stabilire altre norme simili, ci siamo fermati, vedendo che esse

vengono a determinare infiniti stati d'animo per numero e grandezza, che sono i più giusti e nello stesso tempo i più

turpi fra tutti gli stati d'animo. E così le cose giuste e belle non ci appariranno ora tutte la stessa cosa, ora del tutto

opposte fra loro?

CLINIA: Può darsi.

ATENIESE: Così la m aggior parte delle persone parla di queste cose in modo contradditorio, separando il bello dal

giusto.

CLINIA: Pare di sì, straniero.

ATENIESE: Per quanto ci riguarda, Clinia, vediamo di nuovo come possiamo stabilire un accordo intorno a questi

problemi.

CLINIA: Quale accordo e su quale problema?

ATENIESE: Nei precedenti discorsi credo di aver parlato chiaramente, e se non l'ho fatto prima, lasciate che ve lo

dica ora.

CLINIA: Che cosa?

ATENIESE: Che tutti i malvagi sono in ogni caso involontariamente malvagi: stando così la questione, è inevitabile

che ad essa si accompagni il discorso che segue.

CLINIA: Di quale discorso parli?

ATENIESE: Alludo al fatto che l'uomo ingiusto è malvagio, e il malvagio è tale involontariamente. Non ha senso

ritenere che chi agisce involontariamente compie un'azione volontaria: chi crede involontario il compiere ingiustizia,

ritiene che l'ingiusto compie l'ingiustizia involontariamente, e anch'io ora concordo su questo punto. Affermo infatti che

tutti compiono ingiustizia involontariamente, anche se qualcuno per amor di polemica o per ambizione sostenesse che,

certo, gli ingiusti sono tali involontariamente, ma molti commettono volontariamente ingiustizia; e in ogni caso il mio

discorso è quell'altro, non questo. Ma come potrò essere d'accordo con i miei discorsi? Se voi, Clinia e Megillo, mi

chiedeste: «Straniero, stando le cose in questi termini, che ci consigli di fare circa la legislazione dello stato dei

Magneti?

Bisogna legiferare oppure no?» «Come no?», dirò. «Ma distinguerai per loro ingiustizie involontarie e volontarie, e

stabiliremo punizioni maggiori per le colpe e le ingiustizie commesse volontariamente, e minori per le altre? Oppure

saranno uguali per tutte, come se non ci fossero affatto ingiustizie volontarie?».

CLINIA: Quello che dici è giusto, straniero: e come ci regoleremo con queste parole che ora hai detto?

ATENIESE: Bella domanda. Prima di tutto regoliamoci così.

CLINIA: Come?

ATENIESE: Ricordiamoci che poco fa dicevamo bene che intorno al giusto vi è da parte nostra grande confusione e

disaccordo.

Riprendendo di nuovo questo punto, interroghiamo noi stessi così: «Se non diamo una soluzione a questa difficoltà,

e non teniamo conto che queste cose sono distinte le une dalle altre, e in base a questa distinzione in tutti gli stati e da

tutti i legislatori si ritiene vi siano due specie di ingiustizie, le une volontarie, le altre involontarie, e di conseguenza, in

base ad essa si stabiliscono leggi, non è vero che il discorso che ora abbiamo pronunciato, come se fosse pronunciato da

un dio, dopo aver detto solo questo avrà termine, e, non avendo dato spiegazione di quel che giustamente è stato detto,

in un certo senso fisseremo leggi che vanno in senso contrario a quel che si è detto?». Non è possibile, ma è necessario

che prima di legiferare si dimostri che queste sono due specie di ingiustizie e che vi sono altre differenze, così che,

quando si stabiliscono le pene per l'una o per l'altra specie, ognuno possa seguire i nostri discorsi, e sia in grado di

giudicare la pena che è stata convenientemente stabilita e quella che non lo è.

CLINIA: Quel che dici ci pare giusto, straniero, e quindi, ora, delle due l'una: o non si deve affermare che tutte le

ingiustizie sono involontarie, oppure, facendo prima la dovuta distinzione, si deve dimostrare che questa affermazione è

corretta.

ATENIESE: Di queste due affermazioni, non riesco assolutamente a tollerare che la prima abbia senso, non dire

cioè quel che io credo sia il vero - poiché questo non sarebbe lecito né permesso -.

Dunque in che modo possiamo dire che vi sono due specie di ingiustizie, se non vale la distinzione in ingiustizie

involontarie e volontarie? Ma in un modo o nell'altro dobbiamo dimostrare che vi è un altro criterio di distinzione.

CLINIA: Assolutamente sì , straniero, noi non possiamo pensarla in modo diverso.

ATENIESE: Sarà così. Ebbene, nei loro commerci e nelle loro relazioni sono molti i danni che i cittadini, a quanto

pare, arrecano gli uni agli altri, e una grande quantità di essi sono volontari ed involontari.

CLINIA: Come no?

ATENIESE: Non si creda allora, considerando tutti i danni come delle ingiustizie, che anche nell'ambito dei danni le

ingiustizie siano di due specie, alcune volontarie, altre involontarie: i danni involontari, infatti, non sono, in genere,

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inferiori né per numero né per importanza a quelli volontari. Vedete un po' se quello che sto per dire ha senso, o se non

lo ha affatto. Non dico, Clinia e Megillo, che se un tale danneggia un altro senza volerlo, involontariamente, commette

ingiustizia, involontaria certamente, e non farò una legge in base a questo principio, stabilendo una legge come se

questa fosse una colpa involontaria, ma anzi non considererò affatto un'ingiustizia un simile danno, sia che abbia colpito

qualcuno in misura maggiore sia minore: spesso noi diremo, se ho ragione, che commettere ingiustizia consiste nel

determinare un vantaggio tale da non risultare un giusto vantaggio.

Non bisogna, amici, affermare così, con semplicità, che è giusto o ingiusto ciò che uno dà o sottrae ad un altro, ma

un legislatore deve osservare se un tale arreca vantaggio o danneggia un altro con un'indole e un comportamento ispirati

a giustizia, e a questi due termini deve guardare, ingiustizia e danno: quanto al danno, deve risanarlo, nei limiti del

possibile, con le leggi, salvando ciò che va in rovina, ristabilendo ciò che uno aveva fatto cadere, curando ciò che è

condannato a morire o è ferito, e dopo aver conciliato con le ammende previste dalle leggi quelli che hanno compiuto e

subito ciascun danno, deve sempre cercare di riportarli all'amicizia da una precedente condizione di discordia.

CLINIA: Bene.

ATENIESE: Per quanto riguarda i danni e i guadagni ingiusti, nel caso in cui, cioè, un tale, comportandosi

ingiustamente, faccia guadagnare un altro, di questi mali, in quanto essi sono mali dell'anima, bisogna curare quelli

curabili: e la guarigione dell'ingiustizia dobbiamo dire che si volge in questa direzione.

CLINIA: Quale?

ATENIESE: La legge dovrà istruire chiunque commette un'ingiustizia, grande o piccola che sia, e dovrà costringerlo

a non avere neppure più il coraggio di commettere volontariamente una simile ingiustizia in avvenire, o comunque in

misura molto minore, oltre al risarcimento del danno. Questo deve avvenire sia con i fatti, sia con le parole, con i piaceri

o con i dolori, con gli onori o i disonori, con le multe o i doni, o anche in qualsiasi altro modo si dovrà far sì che si

detesti l'ingiustizia, e si ami, o per lo meno non si detesti la natura del giusto, e questo è appunto compito delle leggi più

belle. E se il legislatore si rende conto che uno è incurabile sotto questo aspetto, quale pena e quale legge stabilirà in

questi casi? E sapendo che per tutti costoro sarebbe meglio non vivere, e che gioverebbero doppiamente agli altri se

abbandonassero la vita, diventando da un lato un esempio per gli altri perché non commettano ingiustizie, e facendo in

modo, dall'altro, che lo stato venga abbandonato dagli uomini malvagi, così, riguardo a questa gente, è necessario che il

legislatore punisca le colpe commesse assegnando loro la morte, e non si comporti affatto in alcun altro modo.

CLINIA: Mi pare che tu parli in modo assai conveniente, ma noi ascolteremmo con molto più piacere

un'esposizione ancora più chiara che riguardi la differenza fra ingiustizia e danno, fra azioni volontarie e involontarie, e

su come queste cose si compongono variamente fra loro.

ATENIESE: Tenterò di agire e di parlare come mi consigliate.

è chiaro che parlando fra di voi e sentendo parlare dell'anima, sapete che una sua proprietà e una parte della sua

natura è costi- tuita dall'ira, litigiosa e ribelle, suo naturale possesso, che insieme ad una violenza irrazionale determina

molti sconvolgimenti.

CLINIA: Come no?

ATENIESE: Noi dunque diciamo che il piacere, che non lo si può proprio definire identico all'ira, esercitando il suo

dominio con una forza contraria all'ira, riesce a far fare, con la persuasione unita ad una seducente violenza, tutto ciò

che la sua volontà desidera.

CLINIA: Certamente.

ATENIESE: E se si dicesse che l'ignoranza è la terza causa dei delitti, non si direbbe una menzogna: a questo

proposito sarebbe meglio che il legislatore la dividesse in due, ritenendo che di essa vi è una forma semplice che è causa

di errori leggeri, e una forma doppia, quando non si è soltanto oppressi dall'ignoranza, ma anche da una certa credenza

di saggezza, per cui si crede di essere pienamente sapienti riguardo a ciò che non si conosce affatto.

Il legislatore considererà tali mali, accompagnati dal vigore e dalla forza, causa di gravi e di grossolani delitti,

mentre se accompagnati dalla debolezza, li considererà errori propri dei bambini e dei vecchi, e pur tuttavia li

considererà errori, e per essi stabilirà delle leggi, anche se più miti e più indulgenti.

CLINIA: Quello che dici è naturale.

ATENIESE: Noi tutti diciamo che il piacere e l'ira, per così dire, ora ci dominano, e ora li dominiamo: e in effetti le

cose stanno così.

CLINIA: Senza dubbio.

ATENIESE: E invece non abbiamo mai sentito dire che l'ignoranza ora ci domina, e ora la dominiamo.

CLINIA: Verissimo.

ATENIESE: Noi diciamo che tutte queste forze, traendoci ciascuna al proprio volere, spesso ci spingono a compiere

azioni contrarie a quelle che faremmo.

CLINIA: Assai spesso.

ATENIESE: Ora ti posso fornire una spiegazione chiara e senza troppi fronzoli circa la distinzione fra ciò che è

giusto ed ingiusto, secondo la mia definizione. Definisco assolutamente ingiustizia la tirannide dell'ira, della paura, del

piacere, del dolore, dell'invidia, e dei desideri, sia fonte o meno di danni, che ha luogo nell'anima: per quanto riguarda

l'opinione dell'ottimo, dovunque uno stato o dei privati cittadini ritengano che possa essere, se essa, esercitando il suo

potere sull'anima, mette in regola ogni uomo, anche se in qualcosa cade in errore, bisogna affermare che è giusto tutto

ciò che viene compiuto in conformità con essa, ed è cosa ottima che ciascuno si pieghi a tale potere, anche nel corso di

tutta la vita umana. Eppure, molti credono che un tale danno sia un'ingiustizia involontaria. Ora non possiamo discutere

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sui nomi, ma poiché abbiamo dimostrato che vi sono tre specie di errori, si potrebbero innanzitutto richiamare alla

memoria.

Vi è una specie di sofferenza che abbiamo chiamato ira e paura.

CLINIA: Senza dubbio.

ATENIESE: Una seconda specie è costituita dal piacere e dai desideri, un'altra ancora, la terza, dalla brama di

speranze e della vera opinione intorno all'ottimo. Dividendo questa terza specie in tre parti per due sezioni, possiamo

dire di aver ottenuto cinque specie: per queste cinque specie bisogna stabilire leggi fra loro differenti, divise in due

generi.

CLINIA: Quali sono questi?

ATENIESE: L'uno è costituito da ciò che ogni volta viene compiuto violentemente e alla luce del sole, l'altro da ciò

che avviene di nascosto con la complicità delle tenebre e dell'inganno. Talvolta, poi, si agisce in tutti e due i modi: in

questo caso le leggi saranno durissime, se saranno fatte come conviene.

CLINIA: Naturale.

ATENIESE: Dopo di che, torniamo di nuovo al punto da cui siamo partiti per questa digressione, portando a termine

questo nostro compito di stabilire le leggi. Abbiamo già stabilito leggi riguardanti i ladri sacrileghi, credo, e i traditori,

ed inoltre quelli che corrompono le leggi per far cadere il governo in carica. Si possono compiere alcuni di questi delitti

per follia, ovvero oppressi da malattie o dalla vecchiaia che avanza, o vivendo in modo infantile, e a questo proposito

non vi sarebbe alcuna differenza con gli altri casi citati. E se uno di questi casi diventerà manifesto ai giudici che ogni

volta sono scelti per questo incarico, grazie alla deposizione resa da chi ha commesso il fatto e di chi lo difende, e

secondo il loro verdetto chi si sia comportato in tal modo è andato contro le leggi, l'imputato risarcisca assolutamente il

semplice danno arrecato ad altri, e non sia soggetto ad altre pene, se non chi, avendo ucciso, abbia le mani impure per

l'omicidio commesso: e così, partendo per un'altra regione, per un luogo straniero, abiti lon tano dalla patria per un anno,

e se vi fa ritorno prima del tempo prescritto dalla legge, o entra in qualsiasi luogo della terra patria, sia incarcerato nelle

pubbliche carceri dai custodi delle leggi per due anni, e in seguito lo si liberi.

Poiché abbiamo preso le mosse dall'omicidio, cerchiamo di stabilire in modo completo le leggi riguardanti ogni

specie di omicidio, e parliamo prima di tutto di quelli violenti ed involontari.

Se uno in una gara o nelle pubbliche competizioni uccide involontariamente un amico, sia che la morte giunga

immediatamente, sia che giunga qualche tempo dopo in seguito alle ferite, o, allo stesso modo in guerra, o nelle

esercitazioni finalizzate alla guerra, mentre compie esercitazioni a corpo libero, o con le armi simula l'attività bellica,

sia ritenuto puro da ogni colpa, dopo essersi purificato secondo le leggi riguardanti questi delitti e provenienti da Delfi:

per quanto riguarda i medici in generale, se chi viene curato da essi muore, senza però che vi sia una loro responsabilità,

sia ritenuto puro secondo la legge. Se un tale uccide un altro di sua mano, involontariamente, sia disarmato, sia con uno

strumento o un'arma, o con la somministrazione di bevande e di cibi, o esponendolo al fuoco o al gelo, o soffocandolo,

mediante il suo corpo o altri corpi, sia considerato in ogni caso come assassino di sua mano, e condannato alle seguenti

pene: se uccide uno schiavo, credendo di aver ucciso il proprio, risarcisca il danno e la perdita al padrone dello schiavo

morto, oppure sia soggetto al pagamento di una multa doppia rispetto al valore del morto, e i giudici dovranno stimare

l'entità della pena; inoltre dovrà compiere sacrifici espiatori più importanti e più numerosi di coloro che uccidono nelle

gare, e di questi sacrifici saranno autorevoli interpreti coloro che verranno scelti dal dio. Se uno uccide il proprio

schiavo, dopo essersi purificato, sia liberato dall'accusa di omicidio, come prevede la legge. Se involontariamente

uccide un libero cittadino, si purifichi seguendo gli stessi riti di purificazione di chi uccide uno schiavo, e non disprezzi

quel che nei tempi più remoti si dice negli antichi miti. Si dice infatti che chi viene ucciso di morte violenta, se abbia

vissuto con animo libero ed elevato, appena morto si adira contro chi lo ha ucciso, e ancora pieno di paura e di terrore

per la violenza avvenuta, vedendo il suo uccisore aggirarsi nei luoghi a lui familiari, è colto da paura, e, sconvolto,

sconvolge l'autore del fatto, per quanto gli è possibile, lui e ogni sua azione, avendo la memoria come alleata. Perciò è

necessario che chi ha commesso il fatto si allontani dalla tomba della vittima per tutte le stagioni che vi sono in un anno,

e abbandoni tutti i luoghi familiari che vi sono in patria: e se l'ucciso è uno straniero, stia lontano anche dalla terra dello

straniero, per lo stesso periodo di tempo. Se l'uccisore obbedisce di sua spontanea volontà a questa legge, il parente più

prossimo al morto, sorvegliando che tutte queste cose avvengano come stabilito, usi indulgenza nei suoi confronti, e se

farà addirittura la pace con lui si dimostrerà uomo assolutamente moderato: ma se non obbedisce, e in primo luogo, non

essendo ancora purificato avrà il coraggio di recarsi nei templi per compiere sacrifici, e se inoltre non vuole trascorrere

il tempo stabilito per l'esilio, il parente più prossimo del morto accusi l'uccisore di omicidio, e se viene riconosciuto

colpevole, sia condannato al doppio di tutte le pene. Se il parente più prossimo non lo accusa per il male subito, come se

la macchia del delitto ricadesse su di lui, chi ha subito il fatto si appella alla sua disgrazia, e chiunque vuole potrà

portarlo in tribunale, e, secondo la legge, costringerlo ad allontanarlo dalla sua patria per cinque anni. Se uno straniero

involontariamente uccide uno degli stranieri residenti nello stato, chiunque vuole lo denunci in base alle stesse leggi; se

si tratta di straniero residente, sia condannato ad un anno di esilio, se invece è straniero a tutti gli effetti, nel caso in cui

abbia ucciso un altro straniero, uno straniero residente, o un cittadino, oltre ai riti di purificazione, stia lontano per tutta

la vita dalla regione dove queste leggi esercitano il loro potere: e se vi fa ritorno in modo illegale, i custodi delle leggi lo

puniscano con la morte, e se possiede un patrimonio, sia esso assegnato al parente più prossimo della vittima. Se invece

vi fa ritorno involontariamente, nel caso in cui andando per mare sia sbattuto sulle spiagge della regione, dopo aver

piantato una tenda, metta i piedi a bagno nel mare e controlli la navigazione, e se uno con la violenza lo trascina sulla

terra, il primo magistrato dello stato che incontra, lasciandolo andare libero, lo spedisca senza avergli fatto violenza

Platone Le leggi

106

fuori dei confini dello stato.

Se uno di propria mano uccide un uomo libero, e il fatto avviene a causa dell'ira, bisogna innanzitutto distinguere il

caso in due modi. Agiscono sotto l'impulso repentino dell'ira quanti, all'improvviso e senza la premeditazione di

uccidere, uccidono con percosse o in altro modo, e subito giunge il pentimento di ciò che hanno compiuto; e agiscono

per ira quanti, oltraggiati da parole o da fatti disonorevoli, perseguendo la vendetta, alla fine uccidono qualcuno con la

chiara volontà di uccidere, e non provano alcun pentimento per il fatto compiuto. Bisogna allora stabilire che queste

uccisioni sono di due specie, come appare, e direi che entrambe hanno la loro origine dall'ira, e assai giustamente si può

dire che esse stanno a metà fra il delitto volontario e quello involontario. Ed una è l'immagine dell'altra: chi sorveglia la

propria ira e non uccide sul momento, all'improvviso, ma con premeditazione, molto tempo dopo, persegue la sua

vendetta, sembra agire volontariamente, mentre chi non controlla la propria ira, e all'improvviso, immediatamente,

senza premeditazione agisce, è simile a chi agisce in modo involontano, anche se costui non agisce involontanamente,

ma solo in apparenza è involontario. è perciò difficile distinguere gli omicidi che vengono compiuti sotto l'impulso

dell'ira, e vedere se la legge li deve considerare volontari, o alcuni involontari. Sarebbe meglio e più corrispondente alla

verità che si considerassero entrambi come immagini, e si dividessero secondo il criterio della premeditazione e della

mancanza di premeditazione, e la legge dovrebbe stabilire pene più gravi per quelli che uccidono con premeditazione e

con collera, e pene più miti per quelli che agiscono senza premeditazione e all'improvviso: ciò che è immagine di un

male più grande si deve punire con una pena maggiore, mentre ciò che è immagine di una pena minore, con una pena

minore.

Devono fare così anche le nostre leggi.

CLINIA: Senza dubbio.

ATENIESE: Ritornando un poco indietro, ripetiamo di nuovo: se un tale di propria mano uccide un libero cittadino,

e il fatto viene commesso senza premeditazione e sotto l'impulso dell'ira, subisca, oltre al resto, quella pena che deve

subire chi ha ucciso senza ira, ma trascorra necessariamente due anni in esilio, mettendo così un freno alla propr ia ira.

Chi ha ucciso con ira, e premeditatamente, oltre al resto, deve subire la stessa pena del precedente, ma starà in esilio tre

anni, come l'altro se ne stava due anni, in quanto alla maggiore intensità dell'ira corrisponde un periodo di tempo più

lungo. Ed ecco come deve avvenire il loro ritorno in patria. è difficile in proposito fissare leggi precise: infatti di questi

due omicidi, quello che la legge considera come più grave potrebbe essere più mite, quello che considerato più mite

potrebbe essere più grave, e uno può commettere l'omicidio in modo più feroce, un altro in modo più mite; e

generalmente avviene come ora noi diciamo. I custodi delle leggi devono essere arbitri di tutti questi casi, e dopo che

per gli uni e per gli altri condannati è trascorso il tempo dell'esilio, devono inviare dodici loro giudici ai confini della

regione, i quali, dopo aver indagato, in questo periodo di tempo, in modo ancora più chiaro la condotta degli esiliati,

dovranno giudicare se sono degni di compassione e se si possono accettare nello stato, e questi ultimi devono rimettersi

alle decisioni di tali magistrati. E se uno di questi due assassini, tornato in patria, è vinto dall'ira e commette lo stesso

fatto, vada in esilio e non faccia più ritorno, e se vi fa ritorno, subisca le stesse pene che subisce lo straniero che cerca di

ritornare. Chi uccide per ira il proprio schiavo compia riti di purificazione, chi, sempre per ira, uccide lo schiavo di un

altro, paghi il doppio del danno al proprietario. Se uno qualsiasi di tutti questi uccisori non obbedisce la legge, ma senza

essersi purificato macchia con la sua colpa la piazza, le gare, e gli altri luoghi sacri, chiunque lo vuole faccia comparire

in processo il parente del morto che lo permette e chi ha compiuto l'assassinio, e li costringa a pagare il doppio della

multa in danaro, e anche a sostenere le altre spese, e l'ammenda sia ricevuta dall'accusatore stesso per sé, come

prescrive la legge. Se uno schiavo, spinto dall'ira, uccide il suo padrone, i parenti del morto possono fare all'assassino

ciò che vogliono ma in ogni caso non devono usare alcuna misericordia, e siano ugualmente puri: se un altro schiavo

uccide per l'ira un cittadino libero, i padroni consegnino lo schiavo ai parenti del morto, e quelli dovranno

necessariamente infliggergli la morte, nel modo m cui vorranno. Se un padre o una madre a causa dell'ira uccidono un

figlio o una figlia con percosse, o con qualsiasi altra violenza - ed è una cosa possibile, anche se rara - si purifichino

secondo gli stessi riti di purificazione previsti per gli altri omicidi, e siano esiliati per tre anni, e dopo il loro ritorno, la

donna sia separata dall'uomo e l'uomo dalla donna, e non potranno più fare figli insieme, né vivere con coloro che essi

hanno privato di un figlio o di un fratello, né prendere parte delle cose sacre: chi a tal proposito si comporta in modo

empio e non obbedisce alle leggi, sia accusato di empietà da parte di chi lo vuole. Se il marito uccide per ira la moglie, o

la moglie fa la stessa cosa uccidendo suo marito, compiano purificazioni seguendo le stesse forme di purificazione e

trascorrano tre mesi in esilio. Dopo il loro ritorno, l'autore di questo fatto non partecipi più ai riti sacri con i propri figli,

e non segga più con loro alla stessa tavola: e se il genitore o il figlio disobbedisce, sia accusato di empietà da parte di

chi vuole. E se un fratello o una sorella per ira uccidono un fratello o una sorella, si dica che anche costoro devono

compiere purificazioni e andare in esilio per un anno, così come si diceva per i genitori e per i figli, e non possano

vivere insieme, né prendere parte dei sacrifici con i fratelli che abbiano privato di fratelli o con genitori che abbiano

privato dei figli: e se uno disobbedisce, può essere a buon diritto e secondo giustizia sottoposto alla legge di cui si è

detto, relativa a questi casi di empietà. Se uno si lascia a tal punto dominare dall'ira verso i genitori, da avere il coraggio

di uccidere, folle per la collera, uno di essi, e se il genitore morente, prima di spirare, proscioglie volontariamente

l'autore del tragico gesto dall'omicidio, dopo essersi purificato così come fa chi compie un omicidio involontario, e

seguendo tutte le altre modalità di questo caso, sia alla fine puro, ma se non viene prosciolto, l'autore di un gesto simile

sia sottoposto alle numerose leggi: e infatti dovrebbe essere sottoposto alle gravissime pene relative all'offesa personale

e all'empietà allo stesso modo dell'accusa del furto sacrilego, poiché ha sottratto in modo sacrilego la vita al genitore,

sicché se fosse possibile che la stessa persona morisse più volte, sarebbe assai giusto che il parricida o il matricida, che

Platone Le leggi

107

ha compiuto il gesto spinto dall'ira, morisse di molte morti. A lui solo, infatti, neppure se dovesse difendersi dalla

morte, proprio mentre sta per morire ucciso dai genitori, nessuna legge procurerà un valido pretesto che giustifichi

l'uccisione del padre e della madre, vale a dire quelle persone che hanno dato alla luce la sua natura, ma anzi la legge gli

ordinerà di sopportare e di subire qualsiasi cosa, prima di compiere un gesto simile: e allora come sarebbe opportuno

che costui per legge subisse una pena diversa? Per chi uccide il padre e la madre sotto l'impulso dell'ira vi sia la pena di

morte. Se il fratello uccide il fratello nel corso di un combattimento sorto durante una sedizione o in un'altra circostanza

del genere, dovendosi difendere da chi per primo ha cominciato a menar le mani, sia puro come se avesse ucciso un

nemico, e allo stesso modo se un cittadino uccide un cittadino, o uno straniero uno straniero. Se un cittadino uccide uno

straniero, o uno straniero un cittadino per legittima difesa, allo stesso modo siano ritenuti puri. E lo stesso discorso vale

per uno schiavo che uccide uno schiavo: se uno schiavo uccide un libero per legittima difesa, sia soggetto alle stesse

leggi di chi uccide il padre. Quel che si è detto a proposito dell'assoluzione concessa dal padre all'assassino valga per

tutte le altre assoluzioni che in simili casi possono essere concesse, e se un tale vuole di sua spontanea volontà

prosciogliere dall'accusa un'altra persona, come se l'uccisione fosse avvenuta involontariamente, l'autore del fatto

compia i riti di purificazione, e stia un anno in esilio, come prevede la legge. E sia sufficiente quel che si è detto sugli

omicidi violenti e involontari, e su quelli commessi a causa dell'ira: per quanto riguarda invece quei delitti volontari e

che avvengono secondo ogni forma di ingiustizia e premeditatamente, grazie alla vittoria dei piaceri, delle passioni e

delle invidie, sono proprio questi di cui ora dobbiamo parlare dopo quegli altri.

CLINIA: Quello che dici è giusto.

ATENIESE: In primo luogo parliamo di nuovo di essi e diciamo quanti sono. Il più importante è la passione che

domina l'anima esasperata dai desideri: il che avviene soprattutto quando nella maggior parte delle persone è più

frequente e più forte il desiderio capace di generare infiniti amori che spingono all'infinito ed insaziabile possesso di

ricchezze, desiderio che sorge a causa di una malvagia natura e anche per mancanza dì educazione.

E la causa della mancanza di educazione consiste nel lodare in modo malvagio la ricchezza, ed essa è nota presso

Greci e barbari: giudicando la ricchezza come primo bene, e non come terzo, oltraggiano i loro discendenti e se stessi.

La cosa più bella e migliore di tutte sarebbe dire la verità sulla ricchezza in tutti gli stati, e cioè che essa è in funzione

del corpo, e il corpo è in funzione dell'anima: se dunque la ricchezza è per natura in funzione di questi beni, essa sarà

terza dopo la virtù del corpo e dell'anima. Questo discorso dovrebbe insegnarci che chi aspira ad essere felice non deve

cercare di arricchirsi e basta, ma di arricchirsi secondo giustizia e moderazione: e così non dovrebbero verificarsi negli

stati uccisioni da purificarsi per mezzo di uccisioni. Ora, come abbiamo detto all'inizio di questo discorso, questa è la

prima ed è la causa più importante che fa in modo che si celebrino i più gravi processi per omicidio volontario. La

seconda consiste in quella condizione dell'anima che desidera onori e genera invidie, molesti compagni soprattutto per

lo stesso invidioso, e in secondo luogo per i cittadini migliori. La terza è rappresentata dalle paure vili ed ingiuste,

responsabili di molti delitti, quando si compiono o si sono compiuti molti fatti di cui nessuno vuole che alcuno sappia

che stanno avvenendo o sono avvenuti: con la morte si fanno sparire gli eventuali delatori di questi fatti, quando non sia

possibile seguire nessun'altra procedura. Quanto si è detto abbia allora valore di proemio di tutta questa materia, ed

inoltre si aggiunga il discorso che molti ascoltano nei riti di iniziazione da parte di chi si occupa di tali cose, e a cui

prestano fede assoluta, e cioè che nell'Ade si sconta la punizione per questi delitti, e che una volta ritornati qui è

necessario che si paghi la pena naturale, secondo la quale si subirà quel che si è fatto, e per un simile destino terminerà

la vita per mano di un altro. Se uno obbedisce e si mostra assolutamente timoroso nei confronti di una simile pena

enunciata da questo proemio, bisogna che la legge non canti nulla a costui, ma se uno non obbedisce, una legge scritta

dica così: chi premeditatamente ed ingiustamente uccide d i propria mano uno dei suoi concittadini, prima di tutto stia

lontano dalle consuetudini del vivere civile, e non contamini con le proprie colpe i templi, la piazza, i porti, o un'altra

pubblica adunanza, sia che qualcuno glielo vieti, sia che nessuno glielo vieti, e allora sarà la legge a vietarglielo, e

sempre risulta e risulterà vietarglielo in nome di tutto lo stato. E chi, pur dovendolo fare, non lo porta in tribunale o non

gli vieta di rimanere lontano dai luoghi pubblici, ed è parente del morto per via paterna o materna, sino al grado di

cugino, in primo luogo riceverà su di sé la macchia della colpa e l'odio degli dèi, così come la legge dichiara, in secondo

luogo si presenti al processo se qualcuno vuole prendere vendetta in nome del morto. E chi vuole vendicare il morto

compia tutto ciò che è relativo alle libagioni da farsi in questo caso e a tutte le norme che il dio assegna a tal riguardo, e

depositato l'invito a comparire, vada a costringere l'autore del fatto a sottoporsi all'azione della giustizia come prevede

la legge. è facile per il legislatore dichiarare che tutto ciò deve avvenire insieme a certe preghiere e a certi sacrifici agli

dèi che si occupano di tali questioni, e cioè che negli stati non avvengano omicidi: quali siano gli dèi e quale la modalità

più corretta, secondo la divinità, per avviare tali processi, saranno i custodi delle leggi insieme agli interpreti e agli

indovini del dio che lo stabiliranno per legge, ed avvieranno i processi. Giudici di questi processi siano gli stessi che si

sono detti competenti a giudicare i ladri sacrileghi: e il colpevole sia punito con la morte, e non sia sepolto nella regione

della sua vittima per la sua empietà oltre che per la sua iniquità. Se fugge e non vuole sottostare al giudizio, sia

condannato a fuggire di continuo; e se giunge per caso nella regione del del morto, il primo che lo incontra dei parenti

del morto, o anche dei cittadini, lo uccida impunemente, oppure, dopo averlo legato, lo consegni ai magistrati che lo

hanno giudicato nel processo perché lo uccidano. L'accusatore pretenda mallevadori dall'accusato: e questo glieli

procuri, e questi devono essere giudicati degni di fede dal collegio dei giudici che sono preposti a questo incarico, tre

mallevadori degni di fede che garantiranno che l'accusato si presenta al processo. E se non vuole o non può nominare i

mallevadori, i magistrati lo arrestino e lo tengano in custodia e lo presentino nel giorno del processo. Se uno non uccide

di sua mano, ma, essendo stata decisa la morte di un altro, è colpevole di aver ucciso in base a quella volontà e per

Platone Le leggi

108

mezzo dell'insidia, e risiede nello stato con l'anima ancora impura per l'omicidio, anche costui sia giudicato secondo la

stessa procedura adottata in questi casi, fatta eccezione per la malleveria, e se risulta colpevole, gli sia consentito di

essere seppellito in patria, mentre per tutto il resto sia punito così come si è detto in precedenza.

Le stesse norme abbiano valore per gli stranieri verso gli stranieri, per i cittadini e gli stranieri nelle loro reciproche

relazioni, per gli schiavi verso gli schiavi, sia nei delitti compiuti di propria mano, sia in quelli in cui si adopera

l'insidia, e si faccia esclusione per la malleveria: e questa non soltanto è obbligata a darla, come si è detto, chi uccide di

propria mano, ma chi accusa di omicidio è obbligato a richiederla anche a costoro. Se uno schiavo volontariamente

uccide un uomo libero, sia di propria mano, sia mediante insidia, e viene giudicato colpevole, il boia pubblico dello

stato, conducendolo verso il monumento funebre del morto, donde possa vedere la tomba, lo frusti tante volte quante ha

ordinato l'accusatore, e se l'assassino in tal modo non cessa di vivere, lo si uccida direttamente. Se uno uccide uno

schiavo senza che abbia commesso alcun male, e lo uccide per paura che diventi delatore dei fatti turpi e malvagi che

egli ha commesso, o per un altro motivo di questo genere, sia perseguito per la morte di questo schiavo allo stesso modo

e seguendo le stesse procedure che si sarebbero seguite se fosse stato accusato di aver ucciso un cittadino libero.

Se avvengono dei delitti per i quali è terribile e nient'affatto piacevole stabilire leggi, ma per i quali non si può non

legiferare, siano essi omicidi di parenti commessi di propria mano o con l'insidia, volontari o assolutamente ingiusti, i

quali avvengono generalmente negli stati che sono male governati e male allevati, ma che possono avvenire anche in

quella regione in cui uno non se l'aspetterebbe, bisogna ripetere il discorso che si è fatto poco fa, in modo che qualcuno,

ascoltandoci, sia in grado di astenersi più volentieri, grazie a queste nostre parole, da queste uccisioni che sono sotto

ogni aspetto le più empie. Il mito, o discorso, o come lo si debba chiamare, che viene chiaramente raccontato dagli

antichi sacerdoti, sostiene che la giustizia vendicatrice del sangue dei consanguinei è vigile, e si serve della legge di cui

si è appena detto e stabilisce che chi ha commesso un fatto simile dovrà necessariamente subire le stesse cose che ha

compiuto: se uno ha ucciso il padre, deve subire la stessa sorte violenta da parte dei figli in un determinato periodo di

tempo, e se uccide la madre, necessariamente rinasce partecipe della natura femminile, e diventato tale, abbandona la

vita, in un tempo successivo, per mano dei suoi figli. Non vi è altra purificazione per quel sangue comune che è stato

macchiato, né tale macchia potrà essere lavata prima che l'anima di chi ha compiuto il fatto non abbia pagato, uguale

omicidio con uguale omicidio, e non abbia placato l'ira di tutti i consanguinei. Temendo così questi castighi che

provengono dagli dèi, bisogna stare lontano da tali vendette. Ma se una misera sventura coglie qualcuno in modo tale da

avere il coraggio di privare del corpo l'anima del padre, o della madre, o dei fratelli o dei figli, e di farlo

premeditatamente e volontariamente, questa sarà la legge che stabilirà il legislatore mortale a tal proposito: l'ordine di

astenersi dalle consuetudini dello stato e le malleverie siano le stesse che si sono dette prima. Se un tale viene

riconosciuto colpevob di un simile omicidio, avendo ucciso una di queste persone, i servi dei giudici e i magistrati lo

uccideranno e lo getteranno nudo in un determinato trivio, fuori della città; e allora tutti i magistrati, in nome dello stato,

portino ciascuno un sasso, e gettandolo sul capo del cadavere, purifichino lo stato intero, e dopo di ciò lo conducano

presso i confini della regione, e lo gettino al di fuori di quei confini, senza sepoltura, come prevede la legge.

E che cosa dovrà subire chi uccide ciò che ha di più intimo ed è, come si dice, più caro? Alludo a chi uccide se

stesso, privandosi con la violenza della sorte stabilita dal destino, senza che una qualche pena gli sia stata imposta dallo

stato, né perché sia stato costretto da una dolorosa ed inevitabile disgrazia che gli sia capitata, e neppure perché abbia

ricevuto in sorte una qualche insormontabile ed insopportabile vergogna, ma solo perché per ignavia e per una viltà

dovuta alla mancanza di coraggio impone a se stesso questa pena ingiusta. A questo riguardo il dio conosce tutte le altre

norme di legge che regolano le purificazioni e le sepolture che si devono seguire, e bisogna che i parenti più stretti

interroghino gli interpreti di queste norme e le leggi relative a questi casi, e si comportino secondo quanto da esse viene

ordinato: e per quanti muoiono in tal modo, le tombe siano in primo luogo isolate e non vi sia nessuno sepolto nella

stessa tomba, in secondo luogo siano seppelliti senza gloria, ai confini delle dodici parti, in luoghi incolti ed anonimi, e

le tombe non siano segnalate né da stele, né da nomi.

Se un animale da tiro o un altro animale uccide un uomo, escludendo il caso in cui il fatto avvenga mentre quegli

animali stanno gareggiando nelle pubbliche gare, i parenti del morto intentino un processo contro l'uccisore, e siano

giudici gli agronomi - e il parente della vittima stabilirà quali e quanti devono essere -: se viene riconosciuto colpevole,

dopo averlo ucciso, lo gettino fuori dai confini della regione. Se è un essere inanimato che priva gli uomini della vita -

escludendo il caso del fulmine o di qualche altra saetta scagliata dal dio -, quando, cioè, un qualsiasi oggetto uccide, o

perché uno ci cade sopra, o perché quello stesso oggetto cade addosso a qualcuno, il parente stabilisca come giudice il

più prossimo dei vicini, e quindi purifichi se stesso e tutta la sua parentela, mentre l'oggetto riconosciuto colpevole sia

gettato oltre i confini dello stato, come si è detto per il genere degli animali.

Se viene scoperto un morto, ma l'identità dell'omicida rimane oscura, e neppure dopo accurate ricerche si riesce a

scovarlo, si facciano le stesse intimazioni che si erano seguite negli altri casi, e si accusi di omicidio l'autore del fatto, e

dopo aver celebrato il processo, l'araldo proclami sulla piazza all'assassino risultato colpevole di omicidio di non entrare

nei templi né in tutta la regione della vittima, poiché, se verrà scoperto e riconosciuto, sarà ucciso e gettato fuori dei

confini della regione della vittima senza ottenere sepoltura. Questa sia la legge da noi stabilita che ha competenza in

materia di omicidi.

E così, in tale materia, stiano le cose sin qui stabilite. Per quanto riguarda invece chi ha ucciso in circostanze tali per

cui a buon diritto si sente puro, queste siano le norme specifiche: se un tale di notte scopre ed uccide un ladro che si è

introdotto in casa sua per rubare dei soldi, sia puro; e se un tale uccide per legittima difesa un malvivente, sia puro. Se</