Platone: LE
LEGGI
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Platone
LE LEGGI
PREMESSA
Platone Le
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LIBRO NONO
ATENIESE: Dopo di
che si dovrebbero trattare i procedimenti giudiziari che, secondo l'ordine
naturale delle nostre
leggi, dovrebbero
seguire tutti quei fatti di cui si è detto precedentemente.
Riguardo ai fatti
per cui devono aver luogo questi procedimenti, alcuni sono stati detti, e si
tratta di quelli che
riguardano
l'agricoltura e quanto ad essa è connesso, mentre gli altri, quelli più
importanti, non li abbiamo ancora
trattati, e non
abbiamo ancora parlato di essi singolarmente: e proprio questi bisogna allora
trattare qui di seguito,
stabilendo quale
pena richiede ciascun fatto, e a quali giudici ci si debba rivolgere.
CLINIA: Giusto.
ATENIESE: è cosa
in un certo senso vergognosa stabilire tutte queste leggi, come ora stiamo per
fare, in uno stato
che, come
diciamo, dovrà essere ben governato, e fornito di ogni perfezione utile alla
pratica della virtù: anche il
credere che in un
simile stato possa nascere qualcuno che prende parte di quelle degenerazioni
più gravi della malvagità
proprie degli
altri stati, sicché bisogna legiferare facendo azione di prevenzione e di
minaccia nei confronti di chi
potrebbe diventar
tale e si devono porre leggi per questi individui, come se fossero già nel
nostro stato, per distoglierli
dai delitti o per
punirli, nel caso li abbiano già commessi, questo fatto, dunque, come dicevo, è
in un certo senso
vergognoso. Ma
dato che non siamo più nelle condizioni in cui si trovavano gli antichi
legislatori che legiferavano per
gli eroi figli di
dèi, come ora si dice, e provenendo essi stessi dagli dèi legiferavano per
altri che similmente
discendevano
dagli dèi, ma siamo uomini e dobbiamo ora legiferare per stirpi di uomini, non
deve dispiacerci se
temiamo che
qualcuno dei nostri cittadini sia duro come i semi toccati dalle corna di buoi
(1) e abbia una natura
talmente
inflessibile da non poterla ammorbidire: e come quei semi resistono al fuoco,
ora temiamo che costoro non si
lascino
ammorbidire dalle leggi, anche se quelle hanno la stessa forza del fuoco. Per
queste ragioni, mi toccherà
l'ingrato compito
di esporre per prima la legge riguardante il saccheggio dei luoghi sacri, se
mai vi sia qualcuno che
abbia il coraggio
di compiere un tale delitto. Noi non vorremmo e non avremmo affatto motivo di
sperare che uno dei
cittadini che
sono stati rettamente educati si ammalasse di tale malattia, mentre i loro
servi, e gli stranieri, e i loro
schiavi avranno
molte possibilità di porre mano a tali delitti.
Per queste
persone soprattutto, pur essendo tuttavia vigile nei confronti della debolezza
della natura umana nel suo
complesso,
formulerò la legge sui ladri sacrileghi, e su tutti gli altri crimini di questo
genere che sono difficili a guarire
e addirittura
insanabili. A tutte queste leggi si deve premettere un brevissimo proemio,
secondo gli accordi che abbiamo
preso in
precedenza.
Conversando e
nello stesso tempo consigliandolo, si potrebbe parlare in questo modo all'uomo
che un malvagio
desiderio di
compiere furti sacrileghi nei luoghi sacri stimola di giorno e tiene sveglio di
notte: «Straordinario uomo,
non è un male
umano, né divino ciò che ora ti muove e ti spinge a compiere un furto
sacrilego, ma un assillo che si è
generato in te a
causa di antiche ed inespiate colpe degli uomini, e che funesto si aggira, e
sul quale con ogni sforzo devi
vigilare. Cerca
di capire in che cosa consiste questa vigilanza. Quando ti capita di essere
colto da questi pensieri, vai a
compiere
sacrifici espiatori, vai supplice presso i templi delle divinità tutelari, vai
a cercare la compagnia di quelle
persone che da
voi sono dette oneste, ora ascoltandole, ora tentando di dire tu stesso che
ogni uomo deve onorare ciò
che è bello e
giusto: e fuggi senza voltarti dalla compagnia di uomini malvagi. E se ti
comporterai in questo modo, il
male cesserà;
altrimenti considera più onorevole la morte e abbandona la vita».
Questo è il
proemio che noi cantiamo per coloro che concepiscono di compiere tutte queste
azioni empie e dannose
allo stato, e se
uno vi obbedisce bisogna che la legge stia in silenzio, ma se uno non
obbedisce, dopo il proemio, bisogna
cantare a gran
voce così: chi è s orpreso a rubare nei templi, se schiavo o straniero, sia
segnato con il segno della
sventura sulla
fronte e sulle mani, e sia frustato tante volte quanto sembrerà opportuno ai
giudici, e quindi sia bandito,
nudo, dai confini
della regione. Forse, infliggendogli questa pena, diventerà migliore e avrà
modo di rinsavire. Nessuna
pena stabilita secondo
la legge mira allo scopo di far del male, ma realizza semplicemente una di
queste due condizioni:
o rende migliore,
o, se non altro, meno malvagio chi la subisce. Se invece è un cittadino che
risulta compiere un tale
delitto, compiendo
gravi ingiustizie - di cui non si potrebbe neppure parlare - contro gli dèi, o
i genitori, o lo stato, il
giudice deve
ritenerlo ormai incurabile, considerando il fatto che, nonostante l'educazione
e la formazione ricevuta sin
da bambino, non
si è astenuto da questi gravissimi mali. Per lui la pena consisterà nella
morte, il minore dei mali, e il
suo esempio
servirà a tutti gli altri, e senza onore sparirà al di fuori dei confini della
regione: i suoi figli e la sua stirpe,
se evitano i
costumi del padre, conseguano gloria ed onore per il fatto che, allontanandosi
dal male, si sono rivolti con
onestà e coraggio
verso il bene. Ad una costituzione come la nostra, che prevede di dover
mantenere sempre identici ed
uguali i lotti,
non conviene confiscare i beni di queste persone. Quanto al pagamento delle
multe, quando qualcuno
risulti arrecare
un danno che si può materialmente quantificare, paghi se ci sia un eccedenza
rispetto al valore del lotto
di cui ciascuno è
stato dotato, e la multa rimanga in questi termini, e non paghi di più: i
custodi delle leggi, esaminando
con la dovuta
precisione i registri, riferiscano sempre ai giudici il chiaro ammontare dei
patrimoni, perché qualche lotto
non sia lavorato
per mancanza di ricchezze. E se si ritiene che uno debba meritare una multa
maggiore, nel caso non vi
sia qualche amico
che voglia farsi garante per lui e così liberarlo, pagando la somma dovuta, lo
si metta in carcere per
lungo tempo e
pubblicamente, e lo si punisca con alcuni alte oltraggiosi castighi, ma
assolutamente nessuno sia mai
privato dei
diritti civili, né per una delle sue colpe, né se tenta la fuga oltre i confini
dello stato: sia condannato a morte,
o al carcere, o
alle frustate, o a sedere o a stare in piedi in atteggiamenti sconvenienti, o
all'allontanamento verso templi
situati presso
gli estremi confini della regione, o a pagare delle multe secondo le procedure
indicate prima. Giudici della
pena di morte
siano i custodi delle leggi e un collegio di magistrati, scelti secondo il
merito, fra quelli che erano in
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carica l'anno
prima: per quanto riguarda le ammissioni di queste cause, le citazioni, e tutte
le altre operazioni simili e il
modo in cui
debbono avvenire, spetta ai legislatori più giovani occuparsene, mentre nostro
compito è quello di
presentare la
legge sulle modalità di voto. Il voto assegnato sia palese, ma prima di esso i
nostri giudici seggano vicini,
uno accanto
all'altro secondo l'anzianità, di fronte all'accusatore e all'accusato, e tutti
i cittadini che hanno tempo libero
siano uditori
attenti del processo. Parleranno a turno, prima l'accusatore, e dopo
l'accusato: dopo questi discorsi,
comincerà a
interrogarli il giudice più anziano, procedendo a un attento esame dei fatti
esposti; dopo il più anziano tutti,
uno dopo l'altro,
devono cercare di sapere dalle due parti in causa che cosa si desidera che sia
detto o non sia detto.
Chi non desidera
sapere nulla, lasci ad un altro l'inchiesta. Fra le cose dette vengano
secretati i punti che si ritengono
di particolare
importanza, e, suggellati da tutti i magistrati, siano deposti sull'altare di
Estia. Il giorno dopo si riuniscano
di nuovo nello
stesso luogo, e interrogandoli allo stesso modo, porteranno avanti l'inchiesta,
firmando le deposizioni
rese: ripetute queste
operazioni per tre volte, dopo che si è raccolto un numero sufficiente di prove
e di testimonianze,
ciascuno deponga
il sacro voto, e prometta in nome di Estia di giudicare nei limiti del
possibile secondo giustizia e
verità, e così il
processo abbia fine.
Dopo i delitti
contro gli dèi, vi sono quelli contro lo stato.
Chi asservisce le
leggi conducendole sotto il potere degli uomini, e rende lo stato suddito di
una fazione politica, e si
muove contro le
leggi facendo tutto ciò in modo violento e risvegliando la sedizione, costui va
considerato il nemico
peggiore di tutto
lo stato: bisogna che al secondo posto per malvagità sia considerato quel
cittadino che, pur non
prendendo parte
ad alcuno di quei delitti, ma detenendo le più importanti cariche dello stato,
sia che sia stato informato
oppure che sia
rimasto all'oscuro di questi fatti, per viltà non vendichi la patria stessa.
Ogni uomo, anche se è scarso il
vantaggio che
arreca, denunci ai magistrati, conducendolo in tribunale, colui che trama una
trasformazione violenta e
illegale della
costituzione: i giudici siano gli stessi che giudicavano i ladri sacrileghi, e
tutto il processo avvenga
secondo quelle
stesse modalità, e si decreti la morte con la maggioranza dei voti.
In una parola,
conviene ripetere che il disonore e i castighi del padre non devono
accompagnare nessuno dei figli, a
meno che qualcuno
non abbia il padre, il nonno, e il bisnonno che siano stati uno dopo l'altro
condannati a morte: lo
stato li mandi in
esilio, rimandandoli alla loro antica patria, e conceda di portarsi via le loro
sostanze, escludendo
completamente
tutto ciò che è stato fornito in sorte. E così, fra i cittadini che abbiano più
di un figlio che non abbia
meno di dieci
anni si traggano a sorte dieci di questi bambini, e il padre o il nonno paterno
o materno li presentino, e i
nomi dei
sorteggiati siano inviati a Delfi: quello che il dio sceglierà, sia stabilito,
come erede, nella casa di coloro che
sono andati via,
e lo accompagni migliore fortuna.
CLINIA: Bene.
ATENIESE: Vi sia
una terza legge comune ed uguale a quelle che precedono, sia riguardo ai
giudici che devono
emettere la
sentenza, sia riguardo alle modalità dei processi, e questo valga per coloro
che sono condotti in tribunale con
un'accusa di
tradimento: allo stesso modo vi sia un'unica legge per i discendenti di questi
tre, il traditore, il ladro
sacrilego, e
colui che ha annientato con la violenza le leggi dello stato, la quale regola
la permanenza o l'espulsione
dalla patria. Per
il ladro, sia che abbia commesso un grande o un piccolo furto, vi sia una sola
legge e una sola pena
valida per tutti:
si deve innanzitutto pagare il doppio di quello che è stato rubato, se uno
viene condannato in una causa
come questa e
dispone di un altro patrimonio, oltre il lotto che ha ricevuto in sorte,
sufficiente a pagare la multa,
altrimenti, sia
incarcerato fino a quando non abbia pagato o non abbia convinto il suo
avversario a concedergli il
condono. Se un
tale viene riconosciuto colpevole di aver rubato il patrimonio pubblico, dopo
aver persuauso lo stato a
concedergli il
condono, o dopo aver pagato il doppio di ciò che ha rubato, venga scarcerato.
CLINIA: Come
possiamo dire, straniero, che non vi è differenza alcuna fra chi ha commesso un
grande furto e chi
porta via poche
cose, e fra furti sacri e furti profani? E così per ogni altra differenza che
riguardi l'intera materia del
furto, alla cui
varietà il legislatore deve adeguarsi, evitando di stabilire pene simili.
ATENIESE:
Benissimo, Clinia. Mi stavo lasciando trasportare, per così dire, dal discorso,
quando tu, urtandomi, mi
hai svegliato,
richiamandomi alla memoria una riflessione già fatta anche prima, e cioè che la
materia riguardante la
formulazione
delle leggi non ha mai richiesto, in alcun modo, uno sforzo così impegnativo
come nell'argomento di cui
ora ci è toccato
di parlare.
Che vogliamo dire
con questo? Non era malvagia l'immagine che abbiamo trovato nel descrivere
tutti coloro che
sono governati
dalla legge come schiavi curati da medici schiavi. Bisogna sapere con certezza
che se uno di quei medici
che pratica la
medicina grazie alla sua esperienza, ma senza il supporto dello studio,
sorprendesse un medico libero
mentre discorre
con un suo paziente, cittadino libero, usando un linguaggio assai vicino a
quello filosofico, e tratta la
malattia sin
dall'origine risalendo alla natura del corpo, l'altro si farebbe subito una
sonora risata, e non direbbe altre
parole se non
quelle che la maggior parte di questi cosiddetti medici ha sempre a portata di
mano in questi casi:
«Sciocco»,
direbbe, «tu non curi il malato, ma quasi pretendi di educarlo, come se volesse
diventare medico, e non
uomo sano».
CLINIA: E
parlando così non direbbe bene?
ATENIESE: Forse
sì, ma solo se pensasse che chiunque espone la materia concernente le leggi,
così come noi ora
stiamo facendo,
educa i cittadini, e non vuole solo fissare delle leggi. E non avrebbe ragione
se si esprimesse in questo
modo?
CLINIA: Forse.
ATENIESE: Felice
è in ogni caso la condizione in cui ora ci troviamo.
CLINIA: Quale?
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ATENIESE: Essa
consiste nel fatto che non siamo incalzati da alcuna urgenza di legiferare, per
cui, trovandoci nella
circostanza di
esaminare una costituzione politica nel suo complesso, cerchiamo di scorgere in
essa l'elemento migliore
e quello
assolutamente necessario, e in che modo potrebbero realizzarsi. E ci è anche
possibile, a quanto pare, se lo
vogliamo,
esaminare l'elemento migliore e, se vogliamo, quello assolutamente necessario
riguardo alle leggi: prendiamo
quello dei due
che preferiamo.
CLINIA: Ma è
ridicola, straniero, la scelta che ci proponiamo di fare, e saremmo senz'altro
simili a quei legislatori
che sono
costretti da una grave necessità a legiferare immediatamente, come se
l'indomani non fosse già più possibile:
ma a noi è
concesso, grazie a un dio, come a muratori o a chi comincia a mettere insieme
qualsiasi altra cosa, di
ammassare
confusamente il materiale, da cui sceglieremo ciò che ci è utile per la
costruzione che stiamo per realizzare,
e di fare questa
scelta in tutta tranquillità. Supponiamo allora di essere non come costruttori
incalzati dalla necessità, ma
come chi con
tranquillità mette insieme una parte del materiale, e un'altra parte la
sistema: sicché è giusto dire che
ormai una parte
delle leggi ha già avuto una sua sistemazione, mentre un'altra parte è in
attesa di essere sistemata.
ATENIESE: Dunque,
Clinia, il nostro sguardo generale sulle leggi è sempre più conforme alla loro
natura.
Facciamo allora
questa considerazione, per gli dèi, riguardo ai legislatori.
CLINIA: Quale?
ATENIESE: Negli
stati vi sono opere scritte e discorsi scritti lasciati da molti altri
scrittori, ma anche i discorsi del
legislatore sono
opere scritte.
CLINIA: E come
no?
ATENIESE: Forse
dobbiamo prestare attenzione agli scritti degli altri, sia dei poeti, sia di
quanti, scrivendo in prosa
o in versi, hanno
deposto nella memoria i loro consigli di vita, e non dobbiamo invece rivolgere
attenzione alle opere
dei legislatori?
Oppure dobbiamo
prestare molta più attenzione a costoro?
CLINIA: Molta di
più a costoro.
ATENIESE: Ma non
dovrebbe essere soltanto il legislatore che, fra gli scrittori, fornisce
consigli sulla bellezza,
l'onestà, e la
giustizia, insegnando in che cosa consistono, e come devono essere praticati da
coloro che vogliono essere
felici?
CLINIA: E come
no?
ATENIESE: Ma
sarebbe forse più turpe per Omero, Tirteo, e gli altri poeti fissare negli
scritti consigli malvagi circa
la vita e le
consuetudini, e meno per Licurgo, Solone, e quanti, divenuti legislatori,
lasciarono opere scritte? O non è
giusto che, fra
tutte le opere scritte che vi sono negli stati, quelle che svolgono la materia
delle leggi appaiano come le
più belle e le
più nobili, mentre tutte le altre o devono adeguarsi a queste, o se sono
discordi devono essere ridicole?
Dobbiamo allora
immaginarci, a proposito delle leggi scritte, che la loro redazione negli stati
sia come un padre e una
madre pieni di
amore e di attenzione, o come un tiranno o un signore che scolpisce sui muri i
suoi ordini minacciosi, e
quindi se ne va?
Vediamo anche noi ora se dobbiamo provare a parlare delle leggi immaginandole
come in quel primo
caso, e, sia che
ne siamo capaci, sia che non lo siamo, mettiamoci d'impegno: e procedendo lungo
questa strada, se
anche ci fosse
qualche difficoltà da affrontare, affrontiamola.
Speriamo che così
tutto vada bene, se anche il dio lo vorrà.
CLINIA: Hai detto
bene, e facciamo come dici.
ATENIESE: Bisogna
innanzitutto prendere accuratamente in esame, come già abbiamo cominciato a
fare, la legge
riguardante i
furti sacrileghi, e il furto in genere, e tutte le ingiustizie che vengono
compiute, e non dobbiamo
infastidirci se
nell'atto di legiferare, abbiamo già fissato alcune leggi, mentre altre
attendono ancora di essere esaminate:
infatti stiamo
per diventare legislatori, ma non lo siamo ancora, e forse lo diventeremo. Se
vi sembra allora opportuno
che si prendano
in esame le questioni di cui ho parlato, e nei termini in cui ne ho parlato,
prendiamole in esame.
CLINIA: Senza
dubbio.
ATENIESE:
Riguardo alla bellezza ed alla giustizia nel loro complesso, cerchiamo di
vedere dove ci troviamo ora
d'accordo, e dove
invece dissentiamo, noi che diciamo di sforzarci, se non altro, di distinguerci
dalla maggior parte delle
persone, proprio
dove i più dissentono fra loro.
CLINIA: A quali
nostri dissensi intendi alludere?
ATENIESE: Tenterò
di spiegarvelo. Siamo tutti d'accordo nel sostenere che la giustizia in genere,
e gli uomini
giusti, e i fatti
e le azioni giuste sono tutte cose belle, sicché, neppure se un tale affermasse
con sicurezza che gli uomini
giusti, anche se
sono deformi nel corpo, sono assai belli proprio per il fatto di tenere una
condotta all'insegna
dell'assoluta
giustizia, nessuno, per così dire, parlando così, penserebbe di dire q ualcosa
di stonato.
CLINIA: E non è
giusto?
ATENIESE: Forse.
Ma vediamo come, se tutto ciò che prende parte della giustizia è bello, anche i
nostri stati
d'animo
appartengono a tutte queste cose, e in ugual misura alle nostre azioni.
CLINIA: E allora?
ATENIESE:
Un'azione, se è giusta, nella misura in cui prende parte della giustizia,
partecipa in altrettanta misura
della bellezza.
CLINIA:
Certamente.
ATENIESE: E
dunque anche a proposito di uno stato d'animo che partecipa della giustizia. se
ammettessimo che
esso è tanto
bello quanto è giusto, non faremmo un discorso discordante, non è vero?
CLINIA: Vero.
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ATENIESE: Se
ammettessimo che uno stato d'animo, pur essendo giusto, è turpe, forse
metteremmo in
contraddizione il
giusto e il bello, dicendo appunto che ciò che giusto è assai turpe.
CLINIA: Che senso
ha quello che hai detto?
ATENIESE: Non è
difficile da capire: quelle leggi che abbiamo fissato poco fa sembrano
dichiarare tutto il
contrario di
quello che ora stiamo dicendo.
CLINIA: Quali
cose?
ATENIESE: Noi
prima abbiamo considerato che il ladro sacrilego e il nemico delle leggi ben
stabilite sono
giustamente
condannati a morte, ed essendo sul punto di stabilire altre norme simili, ci
siamo fermati, vedendo che esse
vengono a
determinare infiniti stati d'animo per numero e grandezza, che sono i più
giusti e nello stesso tempo i più
turpi fra tutti
gli stati d'animo. E così le cose giuste e belle non ci appariranno ora tutte
la stessa cosa, ora del tutto
opposte fra loro?
CLINIA: Può
darsi.
ATENIESE: Così la
m aggior parte delle persone parla di queste cose in modo contradditorio,
separando il bello dal
giusto.
CLINIA: Pare di
sì, straniero.
ATENIESE: Per
quanto ci riguarda, Clinia, vediamo di nuovo come possiamo stabilire un accordo
intorno a questi
problemi.
CLINIA: Quale
accordo e su quale problema?
ATENIESE: Nei
precedenti discorsi credo di aver parlato chiaramente, e se non l'ho fatto
prima, lasciate che ve lo
dica ora.
CLINIA: Che cosa?
ATENIESE: Che
tutti i malvagi sono in ogni caso involontariamente malvagi: stando così la
questione, è inevitabile
che ad essa si
accompagni il discorso che segue.
CLINIA: Di quale
discorso parli?
ATENIESE: Alludo
al fatto che l'uomo ingiusto è malvagio, e il malvagio è tale
involontariamente. Non ha senso
ritenere che chi
agisce involontariamente compie un'azione volontaria: chi crede involontario il
compiere ingiustizia,
ritiene che
l'ingiusto compie l'ingiustizia involontariamente, e anch'io ora concordo su
questo punto. Affermo infatti che
tutti compiono
ingiustizia involontariamente, anche se qualcuno per amor di polemica o per
ambizione sostenesse che,
certo, gli
ingiusti sono tali involontariamente, ma molti commettono volontariamente ingiustizia;
e in ogni caso il mio
discorso è
quell'altro, non questo. Ma come potrò essere d'accordo con i miei discorsi? Se
voi, Clinia e Megillo, mi
chiedeste:
«Straniero, stando le cose in questi termini, che ci consigli di fare circa la
legislazione dello stato dei
Magneti?
Bisogna
legiferare oppure no?» «Come no?», dirò. «Ma distinguerai per loro ingiustizie
involontarie e volontarie, e
stabiliremo
punizioni maggiori per le colpe e le ingiustizie commesse volontariamente, e
minori per le altre? Oppure
saranno uguali
per tutte, come se non ci fossero affatto ingiustizie volontarie?».
CLINIA: Quello
che dici è giusto, straniero: e come ci regoleremo con queste parole che ora
hai detto?
ATENIESE: Bella
domanda. Prima di tutto regoliamoci così.
CLINIA: Come?
ATENIESE:
Ricordiamoci che poco fa dicevamo bene che intorno al giusto vi è da parte
nostra grande confusione e
disaccordo.
Riprendendo di
nuovo questo punto, interroghiamo noi stessi così: «Se non diamo una soluzione
a questa difficoltà,
e non teniamo conto
che queste cose sono distinte le une dalle altre, e in base a questa
distinzione in tutti gli stati e da
tutti i
legislatori si ritiene vi siano due specie di ingiustizie, le une volontarie,
le altre involontarie, e di conseguenza, in
base ad essa si
stabiliscono leggi, non è vero che il discorso che ora abbiamo pronunciato,
come se fosse pronunciato da
un dio, dopo aver
detto solo questo avrà termine, e, non avendo dato spiegazione di quel che
giustamente è stato detto,
in un certo senso
fisseremo leggi che vanno in senso contrario a quel che si è detto?». Non è
possibile, ma è necessario
che prima di
legiferare si dimostri che queste sono due specie di ingiustizie e che vi sono
altre differenze, così che,
quando si
stabiliscono le pene per l'una o per l'altra specie, ognuno possa seguire i
nostri discorsi, e sia in grado di
giudicare la pena
che è stata convenientemente stabilita e quella che non lo è.
CLINIA: Quel che
dici ci pare giusto, straniero, e quindi, ora, delle due l'una: o non si deve
affermare che tutte le
ingiustizie sono
involontarie, oppure, facendo prima la dovuta distinzione, si deve dimostrare
che questa affermazione è
corretta.
ATENIESE: Di
queste due affermazioni, non riesco assolutamente a tollerare che la prima
abbia senso, non dire
cioè quel che io
credo sia il vero - poiché questo non sarebbe lecito né permesso -.
Dunque in che
modo possiamo dire che vi sono due specie di ingiustizie, se non vale la
distinzione in ingiustizie
involontarie e
volontarie? Ma in un modo o nell'altro dobbiamo dimostrare che vi è un altro
criterio di distinzione.
CLINIA:
Assolutamente sì , straniero, noi non possiamo pensarla in modo diverso.
ATENIESE: Sarà
così. Ebbene, nei loro commerci e nelle loro relazioni sono molti i danni che i
cittadini, a quanto
pare, arrecano
gli uni agli altri, e una grande quantità di essi sono volontari ed
involontari.
CLINIA: Come no?
ATENIESE: Non si
creda allora, considerando tutti i danni come delle ingiustizie, che anche
nell'ambito dei danni le
ingiustizie siano
di due specie, alcune volontarie, altre involontarie: i danni involontari,
infatti, non sono, in genere,
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inferiori né per
numero né per importanza a quelli volontari. Vedete un po' se quello che sto
per dire ha senso, o se non
lo ha affatto.
Non dico, Clinia e Megillo, che se un tale danneggia un altro senza volerlo,
involontariamente, commette
ingiustizia,
involontaria certamente, e non farò una legge in base a questo principio,
stabilendo una legge come se
questa fosse una
colpa involontaria, ma anzi non considererò affatto un'ingiustizia un simile
danno, sia che abbia colpito
qualcuno in
misura maggiore sia minore: spesso noi diremo, se ho ragione, che commettere
ingiustizia consiste nel
determinare un
vantaggio tale da non risultare un giusto vantaggio.
Non bisogna,
amici, affermare così, con semplicità, che è giusto o ingiusto ciò che uno dà o
sottrae ad un altro, ma
un legislatore
deve osservare se un tale arreca vantaggio o danneggia un altro con un'indole e
un comportamento ispirati
a giustizia, e a
questi due termini deve guardare, ingiustizia e danno: quanto al danno, deve
risanarlo, nei limiti del
possibile, con le
leggi, salvando ciò che va in rovina, ristabilendo ciò che uno aveva fatto
cadere, curando ciò che è
condannato a
morire o è ferito, e dopo aver conciliato con le ammende previste dalle leggi
quelli che hanno compiuto e
subito ciascun
danno, deve sempre cercare di riportarli all'amicizia da una precedente
condizione di discordia.
CLINIA: Bene.
ATENIESE: Per
quanto riguarda i danni e i guadagni ingiusti, nel caso in cui, cioè, un tale,
comportandosi
ingiustamente,
faccia guadagnare un altro, di questi mali, in quanto essi sono mali
dell'anima, bisogna curare quelli
curabili: e la guarigione
dell'ingiustizia dobbiamo dire che si volge in questa direzione.
CLINIA: Quale?
ATENIESE: La
legge dovrà istruire chiunque commette un'ingiustizia, grande o piccola che
sia, e dovrà costringerlo
a non avere
neppure più il coraggio di commettere volontariamente una simile ingiustizia in
avvenire, o comunque in
misura molto
minore, oltre al risarcimento del danno. Questo deve avvenire sia con i fatti,
sia con le parole, con i piaceri
o con i dolori,
con gli onori o i disonori, con le multe o i doni, o anche in qualsiasi altro
modo si dovrà far sì che si
detesti
l'ingiustizia, e si ami, o per lo meno non si detesti la natura del giusto, e
questo è appunto compito delle leggi più
belle. E se il legislatore
si rende conto che uno è incurabile sotto questo aspetto, quale pena e quale
legge stabilirà in
questi casi? E
sapendo che per tutti costoro sarebbe meglio non vivere, e che gioverebbero
doppiamente agli altri se
abbandonassero la
vita, diventando da un lato un esempio per gli altri perché non commettano
ingiustizie, e facendo in
modo, dall'altro,
che lo stato venga abbandonato dagli uomini malvagi, così, riguardo a questa
gente, è necessario che il
legislatore
punisca le colpe commesse assegnando loro la morte, e non si comporti affatto
in alcun altro modo.
CLINIA: Mi pare
che tu parli in modo assai conveniente, ma noi ascolteremmo con molto più
piacere
un'esposizione
ancora più chiara che riguardi la differenza fra ingiustizia e danno, fra azioni
volontarie e involontarie, e
su come queste
cose si compongono variamente fra loro.
ATENIESE: Tenterò
di agire e di parlare come mi consigliate.
è chiaro che
parlando fra di voi e sentendo parlare dell'anima, sapete che una sua proprietà
e una parte della sua
natura è costi-
tuita dall'ira, litigiosa e ribelle, suo naturale possesso, che insieme ad una
violenza irrazionale determina
molti
sconvolgimenti.
CLINIA: Come no?
ATENIESE: Noi
dunque diciamo che il piacere, che non lo si può proprio definire identico
all'ira, esercitando il suo
dominio con una
forza contraria all'ira, riesce a far fare, con la persuasione unita ad una
seducente violenza, tutto ciò
che la sua
volontà desidera.
CLINIA:
Certamente.
ATENIESE: E se si
dicesse che l'ignoranza è la terza causa dei delitti, non si direbbe una
menzogna: a questo
proposito sarebbe
meglio che il legislatore la dividesse in due, ritenendo che di essa vi è una
forma semplice che è causa
di errori
leggeri, e una forma doppia, quando non si è soltanto oppressi dall'ignoranza,
ma anche da una certa credenza
di saggezza, per
cui si crede di essere pienamente sapienti riguardo a ciò che non si conosce
affatto.
Il legislatore
considererà tali mali, accompagnati dal vigore e dalla forza, causa di gravi e
di grossolani delitti,
mentre se
accompagnati dalla debolezza, li considererà errori propri dei bambini e dei
vecchi, e pur tuttavia li
considererà
errori, e per essi stabilirà delle leggi, anche se più miti e più indulgenti.
CLINIA: Quello
che dici è naturale.
ATENIESE: Noi
tutti diciamo che il piacere e l'ira, per così dire, ora ci dominano, e ora li
dominiamo: e in effetti le
cose stanno così.
CLINIA: Senza
dubbio.
ATENIESE: E
invece non abbiamo mai sentito dire che l'ignoranza ora ci domina, e ora la
dominiamo.
CLINIA:
Verissimo.
ATENIESE: Noi
diciamo che tutte queste forze, traendoci ciascuna al proprio volere, spesso ci
spingono a compiere
azioni contrarie
a quelle che faremmo.
CLINIA: Assai
spesso.
ATENIESE: Ora ti
posso fornire una spiegazione chiara e senza troppi fronzoli circa la
distinzione fra ciò che è
giusto ed
ingiusto, secondo la mia definizione. Definisco assolutamente ingiustizia la
tirannide dell'ira, della paura, del
piacere, del
dolore, dell'invidia, e dei desideri, sia fonte o meno di danni, che ha luogo
nell'anima: per quanto riguarda
l'opinione
dell'ottimo, dovunque uno stato o dei privati cittadini ritengano che possa
essere, se essa, esercitando il suo
potere
sull'anima, mette in regola ogni uomo, anche se in qualcosa cade in errore,
bisogna affermare che è giusto tutto
ciò che viene
compiuto in conformità con essa, ed è cosa ottima che ciascuno si pieghi a tale
potere, anche nel corso di
tutta la vita
umana. Eppure, molti credono che un tale danno sia un'ingiustizia involontaria.
Ora non possiamo discutere
Platone Le
leggi
105
sui nomi, ma
poiché abbiamo dimostrato che vi sono tre specie di errori, si potrebbero
innanzitutto richiamare alla
memoria.
Vi è una specie
di sofferenza che abbiamo chiamato ira e paura.
CLINIA: Senza
dubbio.
ATENIESE: Una
seconda specie è costituita dal piacere e dai desideri, un'altra ancora, la
terza, dalla brama di
speranze e della
vera opinione intorno all'ottimo. Dividendo questa terza specie in tre parti
per due sezioni, possiamo
dire di aver
ottenuto cinque specie: per queste cinque specie bisogna stabilire leggi fra
loro differenti, divise in due
generi.
CLINIA: Quali
sono questi?
ATENIESE: L'uno è
costituito da ciò che ogni volta viene compiuto violentemente e alla luce del
sole, l'altro da ciò
che avviene di
nascosto con la complicità delle tenebre e dell'inganno. Talvolta, poi, si
agisce in tutti e due i modi: in
questo caso le
leggi saranno durissime, se saranno fatte come conviene.
CLINIA: Naturale.
ATENIESE: Dopo di
che, torniamo di nuovo al punto da cui siamo partiti per questa digressione,
portando a termine
questo nostro
compito di stabilire le leggi. Abbiamo già stabilito leggi riguardanti i ladri
sacrileghi, credo, e i traditori,
ed inoltre quelli
che corrompono le leggi per far cadere il governo in carica. Si possono
compiere alcuni di questi delitti
per follia,
ovvero oppressi da malattie o dalla vecchiaia che avanza, o vivendo in modo
infantile, e a questo proposito
non vi sarebbe
alcuna differenza con gli altri casi citati. E se uno di questi casi diventerà
manifesto ai giudici che ogni
volta sono scelti
per questo incarico, grazie alla deposizione resa da chi ha commesso il fatto e
di chi lo difende, e
secondo il loro
verdetto chi si sia comportato in tal modo è andato contro le leggi, l'imputato
risarcisca assolutamente il
semplice danno
arrecato ad altri, e non sia soggetto ad altre pene, se non chi, avendo ucciso,
abbia le mani impure per
l'omicidio
commesso: e così, partendo per un'altra regione, per un luogo straniero, abiti
lon tano dalla patria per un anno,
e se vi fa
ritorno prima del tempo prescritto dalla legge, o entra in qualsiasi luogo
della terra patria, sia incarcerato nelle
pubbliche carceri
dai custodi delle leggi per due anni, e in seguito lo si liberi.
Poiché abbiamo
preso le mosse dall'omicidio, cerchiamo di stabilire in modo completo le leggi
riguardanti ogni
specie di
omicidio, e parliamo prima di tutto di quelli violenti ed involontari.
Se uno in una
gara o nelle pubbliche competizioni uccide involontariamente un amico, sia che
la morte giunga
immediatamente,
sia che giunga qualche tempo dopo in seguito alle ferite, o, allo stesso modo
in guerra, o nelle
esercitazioni
finalizzate alla guerra, mentre compie esercitazioni a corpo libero, o con le
armi simula l'attività bellica,
sia ritenuto puro
da ogni colpa, dopo essersi purificato secondo le leggi riguardanti questi
delitti e provenienti da Delfi:
per quanto
riguarda i medici in generale, se chi viene curato da essi muore, senza però
che vi sia una loro responsabilità,
sia ritenuto puro
secondo la legge. Se un tale uccide un altro di sua mano, involontariamente,
sia disarmato, sia con uno
strumento o
un'arma, o con la somministrazione di bevande e di cibi, o esponendolo al fuoco
o al gelo, o soffocandolo,
mediante il suo
corpo o altri corpi, sia considerato in ogni caso come assassino di sua mano, e
condannato alle seguenti
pene: se uccide
uno schiavo, credendo di aver ucciso il proprio, risarcisca il danno e la
perdita al padrone dello schiavo
morto, oppure sia
soggetto al pagamento di una multa doppia rispetto al valore del morto, e i
giudici dovranno stimare
l'entità della
pena; inoltre dovrà compiere sacrifici espiatori più importanti e più numerosi
di coloro che uccidono nelle
gare, e di questi
sacrifici saranno autorevoli interpreti coloro che verranno scelti dal dio. Se
uno uccide il proprio
schiavo, dopo
essersi purificato, sia liberato dall'accusa di omicidio, come prevede la
legge. Se involontariamente
uccide un libero
cittadino, si purifichi seguendo gli stessi riti di purificazione di chi uccide
uno schiavo, e non disprezzi
quel che nei
tempi più remoti si dice negli antichi miti. Si dice infatti che chi viene
ucciso di morte violenta, se abbia
vissuto con animo
libero ed elevato, appena morto si adira contro chi lo ha ucciso, e ancora
pieno di paura e di terrore
per la violenza
avvenuta, vedendo il suo uccisore aggirarsi nei luoghi a lui familiari, è colto
da paura, e, sconvolto,
sconvolge l'autore
del fatto, per quanto gli è possibile, lui e ogni sua azione, avendo la memoria
come alleata. Perciò è
necessario che
chi ha commesso il fatto si allontani dalla tomba della vittima per tutte le
stagioni che vi sono in un anno,
e abbandoni tutti
i luoghi familiari che vi sono in patria: e se l'ucciso è uno straniero, stia
lontano anche dalla terra dello
straniero, per lo
stesso periodo di tempo. Se l'uccisore obbedisce di sua spontanea volontà a
questa legge, il parente più
prossimo al
morto, sorvegliando che tutte queste cose avvengano come stabilito, usi
indulgenza nei suoi confronti, e se
farà addirittura
la pace con lui si dimostrerà uomo assolutamente moderato: ma se non obbedisce,
e in primo luogo, non
essendo ancora
purificato avrà il coraggio di recarsi nei templi per compiere sacrifici, e se
inoltre non vuole trascorrere
il tempo
stabilito per l'esilio, il parente più prossimo del morto accusi l'uccisore di
omicidio, e se viene riconosciuto
colpevole, sia
condannato al doppio di tutte le pene. Se il parente più prossimo non lo accusa
per il male subito, come se
la macchia del
delitto ricadesse su di lui, chi ha subito il fatto si appella alla sua
disgrazia, e chiunque vuole potrà
portarlo in
tribunale, e, secondo la legge, costringerlo ad allontanarlo dalla sua patria
per cinque anni. Se uno straniero
involontariamente
uccide uno degli stranieri residenti nello stato, chiunque vuole lo denunci in
base alle stesse leggi; se
si tratta di
straniero residente, sia condannato ad un anno di esilio, se invece è straniero
a tutti gli effetti, nel caso in cui
abbia ucciso un
altro straniero, uno straniero residente, o un cittadino, oltre ai riti di
purificazione, stia lontano per tutta
la vita dalla
regione dove queste leggi esercitano il loro potere: e se vi fa ritorno in modo
illegale, i custodi delle leggi lo
puniscano con la
morte, e se possiede un patrimonio, sia esso assegnato al parente più prossimo
della vittima. Se invece
vi fa ritorno
involontariamente, nel caso in cui andando per mare sia sbattuto sulle spiagge
della regione, dopo aver
piantato una
tenda, metta i piedi a bagno nel mare e controlli la navigazione, e se uno con
la violenza lo trascina sulla
terra, il primo
magistrato dello stato che incontra, lasciandolo andare libero, lo spedisca
senza avergli fatto violenza
Platone Le
leggi
106
fuori dei confini
dello stato.
Se uno di propria
mano uccide un uomo libero, e il fatto avviene a causa dell'ira, bisogna
innanzitutto distinguere il
caso in due modi.
Agiscono sotto l'impulso repentino dell'ira quanti, all'improvviso e senza la
premeditazione di
uccidere,
uccidono con percosse o in altro modo, e subito giunge il pentimento di ciò che
hanno compiuto; e agiscono
per ira quanti,
oltraggiati da parole o da fatti disonorevoli, perseguendo la vendetta, alla
fine uccidono qualcuno con la
chiara volontà di
uccidere, e non provano alcun pentimento per il fatto compiuto. Bisogna allora
stabilire che queste
uccisioni sono di
due specie, come appare, e direi che entrambe hanno la loro origine dall'ira, e
assai giustamente si può
dire che esse
stanno a metà fra il delitto volontario e quello involontario. Ed una è
l'immagine dell'altra: chi sorveglia la
propria ira e non
uccide sul momento, all'improvviso, ma con premeditazione, molto tempo dopo,
persegue la sua
vendetta, sembra
agire volontariamente, mentre chi non controlla la propria ira, e
all'improvviso, immediatamente,
senza
premeditazione agisce, è simile a chi agisce in modo involontano, anche se
costui non agisce involontanamente,
ma solo in apparenza
è involontario. è perciò difficile distinguere gli omicidi che vengono compiuti
sotto l'impulso
dell'ira, e
vedere se la legge li deve considerare volontari, o alcuni involontari. Sarebbe
meglio e più corrispondente alla
verità che si
considerassero entrambi come immagini, e si dividessero secondo il criterio
della premeditazione e della
mancanza di
premeditazione, e la legge dovrebbe stabilire pene più gravi per quelli che
uccidono con premeditazione e
con collera, e
pene più miti per quelli che agiscono senza premeditazione e all'improvviso:
ciò che è immagine di un
male più grande
si deve punire con una pena maggiore, mentre ciò che è immagine di una pena
minore, con una pena
minore.
Devono fare così
anche le nostre leggi.
CLINIA: Senza
dubbio.
ATENIESE:
Ritornando un poco indietro, ripetiamo di nuovo: se un tale di propria mano
uccide un libero cittadino,
e il fatto viene
commesso senza premeditazione e sotto l'impulso dell'ira, subisca, oltre al
resto, quella pena che deve
subire chi ha
ucciso senza ira, ma trascorra necessariamente due anni in esilio, mettendo
così un freno alla propr ia ira.
Chi ha ucciso con
ira, e premeditatamente, oltre al resto, deve subire la stessa pena del
precedente, ma starà in esilio tre
anni, come l'altro
se ne stava due anni, in quanto alla maggiore intensità dell'ira corrisponde un
periodo di tempo più
lungo. Ed ecco
come deve avvenire il loro ritorno in patria. è difficile in proposito fissare
leggi precise: infatti di questi
due omicidi,
quello che la legge considera come più grave potrebbe essere più mite, quello
che considerato più mite
potrebbe essere
più grave, e uno può commettere l'omicidio in modo più feroce, un altro in modo
più mite; e
generalmente
avviene come ora noi diciamo. I custodi delle leggi devono essere arbitri di
tutti questi casi, e dopo che
per gli uni e per
gli altri condannati è trascorso il tempo dell'esilio, devono inviare dodici
loro giudici ai confini della
regione, i quali,
dopo aver indagato, in questo periodo di tempo, in modo ancora più chiaro la
condotta degli esiliati,
dovranno
giudicare se sono degni di compassione e se si possono accettare nello stato, e
questi ultimi devono rimettersi
alle decisioni di
tali magistrati. E se uno di questi due assassini, tornato in patria, è vinto
dall'ira e commette lo stesso
fatto, vada in
esilio e non faccia più ritorno, e se vi fa ritorno, subisca le stesse pene che
subisce lo straniero che cerca di
ritornare. Chi
uccide per ira il proprio schiavo compia riti di purificazione, chi, sempre per
ira, uccide lo schiavo di un
altro, paghi il
doppio del danno al proprietario. Se uno qualsiasi di tutti questi uccisori non
obbedisce la legge, ma senza
essersi
purificato macchia con la sua colpa la piazza, le gare, e gli altri luoghi sacri,
chiunque lo vuole faccia comparire
in processo il
parente del morto che lo permette e chi ha compiuto l'assassinio, e li
costringa a pagare il doppio della
multa in danaro,
e anche a sostenere le altre spese, e l'ammenda sia ricevuta dall'accusatore stesso
per sé, come
prescrive la
legge. Se uno schiavo, spinto dall'ira, uccide il suo padrone, i parenti del
morto possono fare all'assassino
ciò che vogliono
ma in ogni caso non devono usare alcuna misericordia, e siano ugualmente puri:
se un altro schiavo
uccide per l'ira
un cittadino libero, i padroni consegnino lo schiavo ai parenti del morto, e
quelli dovranno
necessariamente
infliggergli la morte, nel modo m cui vorranno. Se un padre o una madre a causa
dell'ira uccidono un
figlio o una
figlia con percosse, o con qualsiasi altra violenza - ed è una cosa possibile,
anche se rara - si purifichino
secondo gli
stessi riti di purificazione previsti per gli altri omicidi, e siano esiliati
per tre anni, e dopo il loro ritorno, la
donna sia
separata dall'uomo e l'uomo dalla donna, e non potranno più fare figli insieme,
né vivere con coloro che essi
hanno privato di
un figlio o di un fratello, né prendere parte delle cose sacre: chi a tal
proposito si comporta in modo
empio e non
obbedisce alle leggi, sia accusato di empietà da parte di chi lo vuole. Se il
marito uccide per ira la moglie, o
la moglie fa la
stessa cosa uccidendo suo marito, compiano purificazioni seguendo le stesse
forme di purificazione e
trascorrano tre
mesi in esilio. Dopo il loro ritorno, l'autore di questo fatto non partecipi
più ai riti sacri con i propri figli,
e non segga più
con loro alla stessa tavola: e se il genitore o il figlio disobbedisce, sia
accusato di empietà da parte di
chi vuole. E se
un fratello o una sorella per ira uccidono un fratello o una sorella, si dica
che anche costoro devono
compiere
purificazioni e andare in esilio per un anno, così come si diceva per i
genitori e per i figli, e non possano
vivere insieme,
né prendere parte dei sacrifici con i fratelli che abbiano privato di fratelli
o con genitori che abbiano
privato dei
figli: e se uno disobbedisce, può essere a buon diritto e secondo giustizia
sottoposto alla legge di cui si è
detto, relativa a
questi casi di empietà. Se uno si lascia a tal punto dominare dall'ira verso i
genitori, da avere il coraggio
di uccidere,
folle per la collera, uno di essi, e se il genitore morente, prima di spirare,
proscioglie volontariamente
l'autore del
tragico gesto dall'omicidio, dopo essersi purificato così come fa chi compie un
omicidio involontario, e
seguendo tutte le
altre modalità di questo caso, sia alla fine puro, ma se non viene prosciolto,
l'autore di un gesto simile
sia sottoposto
alle numerose leggi: e infatti dovrebbe essere sottoposto alle gravissime pene
relative all'offesa personale
e all'empietà
allo stesso modo dell'accusa del furto sacrilego, poiché ha sottratto in modo
sacrilego la vita al genitore,
sicché se fosse
possibile che la stessa persona morisse più volte, sarebbe assai giusto che il
parricida o il matricida, che
Platone Le
leggi
107
ha compiuto il
gesto spinto dall'ira, morisse di molte morti. A lui solo, infatti, neppure se
dovesse difendersi dalla
morte, proprio
mentre sta per morire ucciso dai genitori, nessuna legge procurerà un valido
pretesto che giustifichi
l'uccisione del
padre e della madre, vale a dire quelle persone che hanno dato alla luce la sua
natura, ma anzi la legge gli
ordinerà di
sopportare e di subire qualsiasi cosa, prima di compiere un gesto simile: e
allora come sarebbe opportuno
che costui per
legge subisse una pena diversa? Per chi uccide il padre e la madre sotto
l'impulso dell'ira vi sia la pena di
morte. Se il
fratello uccide il fratello nel corso di un combattimento sorto durante una
sedizione o in un'altra circostanza
del genere,
dovendosi difendere da chi per primo ha cominciato a menar le mani, sia puro
come se avesse ucciso un
nemico, e allo
stesso modo se un cittadino uccide un cittadino, o uno straniero uno straniero.
Se un cittadino uccide uno
straniero, o uno
straniero un cittadino per legittima difesa, allo stesso modo siano ritenuti
puri. E lo stesso discorso vale
per uno schiavo
che uccide uno schiavo: se uno schiavo uccide un libero per legittima difesa,
sia soggetto alle stesse
leggi di chi
uccide il padre. Quel che si è detto a proposito dell'assoluzione concessa dal
padre all'assassino valga per
tutte le altre
assoluzioni che in simili casi possono essere concesse, e se un tale vuole di
sua spontanea volontà
prosciogliere
dall'accusa un'altra persona, come se l'uccisione fosse avvenuta
involontariamente, l'autore del fatto
compia i riti di
purificazione, e stia un anno in esilio, come prevede la legge. E sia
sufficiente quel che si è detto sugli
omicidi violenti
e involontari, e su quelli commessi a causa dell'ira: per quanto riguarda
invece quei delitti volontari e
che avvengono
secondo ogni forma di ingiustizia e premeditatamente, grazie alla vittoria dei
piaceri, delle passioni e
delle invidie,
sono proprio questi di cui ora dobbiamo parlare dopo quegli altri.
CLINIA: Quello
che dici è giusto.
ATENIESE: In
primo luogo parliamo di nuovo di essi e diciamo quanti sono. Il più importante
è la passione che
domina l'anima
esasperata dai desideri: il che avviene soprattutto quando nella maggior parte
delle persone è più
frequente e più
forte il desiderio capace di generare infiniti amori che spingono all'infinito
ed insaziabile possesso di
ricchezze,
desiderio che sorge a causa di una malvagia natura e anche per mancanza dì
educazione.
E la causa della
mancanza di educazione consiste nel lodare in modo malvagio la ricchezza, ed
essa è nota presso
Greci e barbari:
giudicando la ricchezza come primo bene, e non come terzo, oltraggiano i loro
discendenti e se stessi.
La cosa più bella
e migliore di tutte sarebbe dire la verità sulla ricchezza in tutti gli stati,
e cioè che essa è in funzione
del corpo, e il
corpo è in funzione dell'anima: se dunque la ricchezza è per natura in funzione
di questi beni, essa sarà
terza dopo la
virtù del corpo e dell'anima. Questo discorso dovrebbe insegnarci che chi
aspira ad essere felice non deve
cercare di
arricchirsi e basta, ma di arricchirsi secondo giustizia e moderazione: e così
non dovrebbero verificarsi negli
stati uccisioni
da purificarsi per mezzo di uccisioni. Ora, come abbiamo detto all'inizio di
questo discorso, questa è la
prima ed è la
causa più importante che fa in modo che si celebrino i più gravi processi per
omicidio volontario. La
seconda consiste
in quella condizione dell'anima che desidera onori e genera invidie, molesti
compagni soprattutto per
lo stesso
invidioso, e in secondo luogo per i cittadini migliori. La terza è
rappresentata dalle paure vili ed ingiuste,
responsabili di
molti delitti, quando si compiono o si sono compiuti molti fatti di cui nessuno
vuole che alcuno sappia
che stanno
avvenendo o sono avvenuti: con la morte si fanno sparire gli eventuali delatori
di questi fatti, quando non sia
possibile seguire
nessun'altra procedura. Quanto si è detto abbia allora valore di proemio di
tutta questa materia, ed
inoltre si
aggiunga il discorso che molti ascoltano nei riti di iniziazione da parte di
chi si occupa di tali cose, e a cui
prestano fede
assoluta, e cioè che nell'Ade si sconta la punizione per questi delitti, e che
una volta ritornati qui è
necessario che si
paghi la pena naturale, secondo la quale si subirà quel che si è fatto, e per
un simile destino terminerà
la vita per mano
di un altro. Se uno obbedisce e si mostra assolutamente timoroso nei confronti
di una simile pena
enunciata da
questo proemio, bisogna che la legge non canti nulla a costui, ma se uno non
obbedisce, una legge scritta
dica così: chi
premeditatamente ed ingiustamente uccide d i propria mano uno dei suoi
concittadini, prima di tutto stia
lontano dalle
consuetudini del vivere civile, e non contamini con le proprie colpe i templi,
la piazza, i porti, o un'altra
pubblica
adunanza, sia che qualcuno glielo vieti, sia che nessuno glielo vieti, e allora
sarà la legge a vietarglielo, e
sempre risulta e
risulterà vietarglielo in nome di tutto lo stato. E chi, pur dovendolo fare,
non lo porta in tribunale o non
gli vieta di
rimanere lontano dai luoghi pubblici, ed è parente del morto per via paterna o
materna, sino al grado di
cugino, in primo
luogo riceverà su di sé la macchia della colpa e l'odio degli dèi, così come la
legge dichiara, in secondo
luogo si presenti
al processo se qualcuno vuole prendere vendetta in nome del morto. E chi vuole
vendicare il morto
compia tutto ciò
che è relativo alle libagioni da farsi in questo caso e a tutte le norme che il
dio assegna a tal riguardo, e
depositato
l'invito a comparire, vada a costringere l'autore del fatto a sottoporsi
all'azione della giustizia come prevede
la legge. è
facile per il legislatore dichiarare che tutto ciò deve avvenire insieme a
certe preghiere e a certi sacrifici agli
dèi che si
occupano di tali questioni, e cioè che negli stati non avvengano omicidi: quali
siano gli dèi e quale la modalità
più corretta,
secondo la divinità, per avviare tali processi, saranno i custodi delle leggi
insieme agli interpreti e agli
indovini del dio
che lo stabiliranno per legge, ed avvieranno i processi. Giudici di questi
processi siano gli stessi che si
sono detti
competenti a giudicare i ladri sacrileghi: e il colpevole sia punito con la morte,
e non sia sepolto nella regione
della sua vittima
per la sua empietà oltre che per la sua iniquità. Se fugge e non vuole
sottostare al giudizio, sia
condannato a
fuggire di continuo; e se giunge per caso nella regione del del morto, il primo
che lo incontra dei parenti
del morto, o
anche dei cittadini, lo uccida impunemente, oppure, dopo averlo legato, lo
consegni ai magistrati che lo
hanno giudicato
nel processo perché lo uccidano. L'accusatore pretenda mallevadori
dall'accusato: e questo glieli
procuri, e questi
devono essere giudicati degni di fede dal collegio dei giudici che sono
preposti a questo incarico, tre
mallevadori degni
di fede che garantiranno che l'accusato si presenta al processo. E se non vuole
o non può nominare i
mallevadori, i
magistrati lo arrestino e lo tengano in custodia e lo presentino nel giorno del
processo. Se uno non uccide
di sua mano, ma,
essendo stata decisa la morte di un altro, è colpevole di aver ucciso in base a
quella volontà e per
Platone Le
leggi
108
mezzo dell'insidia,
e risiede nello stato con l'anima ancora impura per l'omicidio, anche costui
sia giudicato secondo la
stessa procedura
adottata in questi casi, fatta eccezione per la malleveria, e se risulta
colpevole, gli sia consentito di
essere seppellito
in patria, mentre per tutto il resto sia punito così come si è detto in
precedenza.
Le stesse norme
abbiano valore per gli stranieri verso gli stranieri, per i cittadini e gli
stranieri nelle loro reciproche
relazioni, per
gli schiavi verso gli schiavi, sia nei delitti compiuti di propria mano, sia in
quelli in cui si adopera
l'insidia, e si
faccia esclusione per la malleveria: e questa non soltanto è obbligata a darla,
come si è detto, chi uccide di
propria mano, ma
chi accusa di omicidio è obbligato a richiederla anche a costoro. Se uno
schiavo volontariamente
uccide un uomo
libero, sia di propria mano, sia mediante insidia, e viene giudicato colpevole,
il boia pubblico dello
stato,
conducendolo verso il monumento funebre del morto, donde possa vedere la tomba,
lo frusti tante volte quante ha
ordinato
l'accusatore, e se l'assassino in tal modo non cessa di vivere, lo si uccida
direttamente. Se uno uccide uno
schiavo senza che
abbia commesso alcun male, e lo uccide per paura che diventi delatore dei fatti
turpi e malvagi che
egli ha commesso,
o per un altro motivo di questo genere, sia perseguito per la morte di questo
schiavo allo stesso modo
e seguendo le
stesse procedure che si sarebbero seguite se fosse stato accusato di aver
ucciso un cittadino libero.
Se avvengono dei
delitti per i quali è terribile e nient'affatto piacevole stabilire leggi, ma
per i quali non si può non
legiferare, siano
essi omicidi di parenti commessi di propria mano o con l'insidia, volontari o
assolutamente ingiusti, i
quali avvengono
generalmente negli stati che sono male governati e male allevati, ma che
possono avvenire anche in
quella regione in
cui uno non se l'aspetterebbe, bisogna ripetere il discorso che si è fatto poco
fa, in modo che qualcuno,
ascoltandoci, sia
in grado di astenersi più volentieri, grazie a queste nostre parole, da queste
uccisioni che sono sotto
ogni aspetto le
più empie. Il mito, o discorso, o come lo si debba chiamare, che viene
chiaramente raccontato dagli
antichi
sacerdoti, sostiene che la giustizia vendicatrice del sangue dei consanguinei è
vigile, e si serve della legge di cui
si è appena detto
e stabilisce che chi ha commesso un fatto simile dovrà necessariamente subire
le stesse cose che ha
compiuto: se uno
ha ucciso il padre, deve subire la stessa sorte violenta da parte dei figli in
un determinato periodo di
tempo, e se
uccide la madre, necessariamente rinasce partecipe della natura femminile, e
diventato tale, abbandona la
vita, in un tempo
successivo, per mano dei suoi figli. Non vi è altra purificazione per quel
sangue comune che è stato
macchiato, né
tale macchia potrà essere lavata prima che l'anima di chi ha compiuto il fatto
non abbia pagato, uguale
omicidio con
uguale omicidio, e non abbia placato l'ira di tutti i consanguinei. Temendo
così questi castighi che
provengono dagli
dèi, bisogna stare lontano da tali vendette. Ma se una misera sventura coglie
qualcuno in modo tale da
avere il coraggio
di privare del corpo l'anima del padre, o della madre, o dei fratelli o dei
figli, e di farlo
premeditatamente
e volontariamente, questa sarà la legge che stabilirà il legislatore mortale a
tal proposito: l'ordine di
astenersi dalle
consuetudini dello stato e le malleverie siano le stesse che si sono dette
prima. Se un tale viene
riconosciuto
colpevob di un simile omicidio, avendo ucciso una di queste persone, i servi
dei giudici e i magistrati lo
uccideranno e lo
getteranno nudo in un determinato trivio, fuori della città; e allora tutti i
magistrati, in nome dello stato,
portino ciascuno
un sasso, e gettandolo sul capo del cadavere, purifichino lo stato intero, e
dopo di ciò lo conducano
presso i confini
della regione, e lo gettino al di fuori di quei confini, senza sepoltura, come
prevede la legge.
E che cosa dovrà subire
chi uccide ciò che ha di più intimo ed è, come si dice, più caro? Alludo a chi
uccide se
stesso,
privandosi con la violenza della sorte stabilita dal destino, senza che una
qualche pena gli sia stata imposta dallo
stato, né perché
sia stato costretto da una dolorosa ed inevitabile disgrazia che gli sia
capitata, e neppure perché abbia
ricevuto in sorte
una qualche insormontabile ed insopportabile vergogna, ma solo perché per
ignavia e per una viltà
dovuta alla
mancanza di coraggio impone a se stesso questa pena ingiusta. A questo riguardo
il dio conosce tutte le altre
norme di legge
che regolano le purificazioni e le sepolture che si devono seguire, e bisogna
che i parenti più stretti
interroghino gli
interpreti di queste norme e le leggi relative a questi casi, e si comportino
secondo quanto da esse viene
ordinato: e per
quanti muoiono in tal modo, le tombe siano in primo luogo isolate e non vi sia
nessuno sepolto nella
stessa tomba, in
secondo luogo siano seppelliti senza gloria, ai confini delle dodici parti, in
luoghi incolti ed anonimi, e
le tombe non
siano segnalate né da stele, né da nomi.
Se un animale da
tiro o un altro animale uccide un uomo, escludendo il caso in cui il fatto
avvenga mentre quegli
animali stanno
gareggiando nelle pubbliche gare, i parenti del morto intentino un processo
contro l'uccisore, e siano
giudici gli
agronomi - e il parente della vittima stabilirà quali e quanti devono essere -:
se viene riconosciuto colpevole,
dopo averlo
ucciso, lo gettino fuori dai confini della regione. Se è un essere inanimato
che priva gli uomini della vita -
escludendo il
caso del fulmine o di qualche altra saetta scagliata dal dio -, quando, cioè,
un qualsiasi oggetto uccide, o
perché uno ci
cade sopra, o perché quello stesso oggetto cade addosso a qualcuno, il parente
stabilisca come giudice il
più prossimo dei
vicini, e quindi purifichi se stesso e tutta la sua parentela, mentre l'oggetto
riconosciuto colpevole sia
gettato oltre i
confini dello stato, come si è detto per il genere degli animali.
Se viene scoperto
un morto, ma l'identità dell'omicida rimane oscura, e neppure dopo accurate
ricerche si riesce a
scovarlo, si
facciano le stesse intimazioni che si erano seguite negli altri casi, e si
accusi di omicidio l'autore del fatto, e
dopo aver celebrato
il processo, l'araldo proclami sulla piazza all'assassino risultato colpevole
di omicidio di non entrare
nei templi né in
tutta la regione della vittima, poiché, se verrà scoperto e riconosciuto, sarà
ucciso e gettato fuori dei
confini della regione
della vittima senza ottenere sepoltura. Questa sia la legge da noi stabilita
che ha competenza in
materia di
omicidi.
E così, in tale
materia, stiano le cose sin qui stabilite. Per quanto riguarda invece chi ha
ucciso in circostanze tali per
cui a buon
diritto si sente puro, queste siano le norme specifiche: se un tale di notte
scopre ed uccide un ladro che si è
introdotto in
casa sua per rubare dei soldi, sia puro; e se un tale uccide per legittima
difesa un malvivente, sia puro. Se