BODIN, DEL POTERE MARITALE, E SE SIA UTILE RIPRISTINARE LA LEGGE SUL RIPUDIO

Ogni Stato, ogni corpo o collegio ed ogni famiglia si governano per via di comando da una parte, di obbedienza dall'altra, dal momento che la libertà di vivere a proprio arbitrio che ciascuno ha per natura si è sottomessa al potere altrui. Il potere che si esercita sugli altri,può essere di carattere pubblico o di carattere privato. Il potere pubblico risiede nel sovrano che promulga la legge e nella persona dei magistrati che, sottoposti alla legge, a loro volta comandano ad altri magistrati e ai privati. Il potere privato compete ai capi delle famiglie e ai corpi e collegi in generale su ogni membro singolarmente preso, o, in nome di tutto il corpo nel suo insieme, alla parte minore di esso. Il potere domestico si esercita in quattro forme: del marito sulla moglie, del padre sui figli, del signore sugli schiavi, del padrone sui servi. E poiché il governo giusto di ogni Stato, corpo e collegio dipende dal retto esercizio di queste due funzioni, del comandare e dell'ubbidire, parleremo con ordine della facoltà di esercitare il potere sempre seguendo la suddivisione che abbiamo or ora fissata. Intendiamo per libertà naturale la condizione per cui non si è soggetti ad alcun uomo vivente, a nessuno fuorché a Dio, e non si riconosce altre autorità che la propria, cioè quella della ragione, ch'è sempre conforme alla volontà di Dio. Questa della ragione sull'appetito animale è la prima e la più antica forma di autorità che esista; prima di comandare ad altri e per poterlo fare saggiamente occorre imparare a comandare a se stessi, attribuendo alla ragione il comando, imponendo agli appetiti l'obbedienza. In tal modo, dando a ciascuno ciò che gli spetta, si attua la prima e la migliore giustizia.

(Bodin, “Dello Stato”, I, cap. 3)