BENTHAM, Le quattro fonti del dolore e del piacere

 

§ 1. Si è mostrato che la felicità degli individui di cui una comunità è composta, vale a dire i loro piaceri e la loro sicurezza, è il fine, e l’unico fine, a cui il legislatore deve mirare, l’unico criterio in conformità al quale, per quello che dipende dal legislatore, si dovrebbe far sì che ogni individuo modelli il suo comportamento. Ma che sia questa o un’altra la cosa che va fatta, non c’è niente per mezzo del quale si possa in ultima analisi far sì che un uomo la faccia se non il dolore o il piacere. Avendo considerato in generale questi due grandi oggetti (cioè il piacere e quel che equivale alla stessa cosa, cioè l’immunità dal dolore) come cause finali, sarà necessario considerare il piacere e il dolore stessi come cause efficienti o mezzi. § 2. Si possono distinguere quattro fonti da cui il piacere e il dolore derivano: considerate separatamente, possono essere definite fisica, politica, morale e religiosa, e dal momento che i piaceri e i dolori propri di ciascuna di esse sono in grado di fornire una forza vincolante a qualsiasi legge o regola di condotta, possono tutte essere definite sanzioni. § 3. Se il piacere o il dolore ha luogo o viene atteso in questa vita, e dal normale corso della natura, non modificato di proposito dall’intervento della volontà di qualche essere umano o dall’intervento straordinario di qualche essere superiore invisibile, allora si può dire che quel piacere o quel dolore proviene dalla o appartiene alla sanzione fisica. § 4. Se è nelle mani di una particolare persona o gruppo di persone nella comunità, che, sotto nomi che corrispondono a quello di giudice, vengono scelti col particolare proposito di dispensarlo, secondo la volontà del sovrano o del supremo potere dominante dello stato, si può dire che esso proviene dalla sanzione politica. § 5. Se è nelle mani di persone a caso nella comunità, persone con cui può capitare che la parte in questione abbia a che fare nel corso della sua vita, secondo la disposizione spontanea di ciascun uomo, e non secondo qualche regola stabilita o convenuta, si può dire che proviene dalla sanzione morale o popolare. § 6. Se deriva direttamente dalle mani di un essere superiore invisibile, nella vita presente o in una vita futura, si può dire che proviene dalla sanzione religiosa. § 7. I piaceri o i dolori che possiamo aspettarci che provengano dalle sanzioni fisica, politica o morale ci si deve attendere di sperimentarli tutti, se mai, nella vita presente; quelli che possiamo aspettarci che provengano dalla sanzione religiosa ci si deve attendere di sperimentarli sia nella vita presente che, in una vita futura. § 8. I piaceri e i dolori di cui si può avere esperienza nella vita presente naturalmente non possono essere altro che quelli di cui è suscettibile la natura umana nel corso della vita presente; e tutti i piaceri o i dolori di cui la natura umana è suscettibile nel corso della vita presente possono derivare da ciascuna delle fonti suddette. Riguardo a questi dolori o piaceri, quindi (gli unici di cui ci occupiamo in questo luogo), quelli propri di una qualunque delle quattro sanzioni in ultima analisi non si differenziano nel genere da quelli propri di una qualunque delle altre tre: l’unica loro differenza sta nelle circostanze che accompagnano la loro produzione. Ad esempio, una sofferenza che colpisce un uomo nel naturale e spontaneo corso delle cose sarà denominata calamità. In questo caso, se si suppone che questa sofferenza lo colpisca a causa di qualche imprudenza da parte sua, potrà essere denominata come punizione derivante dalla sanzione fisica. Ora, la medesima sofferenza, se inflitta dalla legge, sarà quella che viene comunemente chiamata pena. Se la sofferenza sorge dalla mancanza di amichevole assistenza, negata a causa della cattiva condotta, o supposta tale, della vittima, si dirà che è una pena derivante dalla sanzione morale. Se è inflitta dall’immediato intervento di una particolare provvidenza, una pena derivante dalla sanzione religiosa. § 9. Supponiamo che i beni di un uomo, o lui stesso, siano distrutti dal fuoco. Se questo succede per quello che viene detto un incidente, si tratta di una calamità. Se avviene a causa della sua stessa imprudenza (per esempio, perché ha dimenticato di spegnere il lume) si può descrivere come pena della sanzione fisica. Se avviene a causa della sentenza di un magistrato politico, pena della sanzione politica, cioè quella che si chiama comunemente pena. Se avviene per mancanza di aiuto da parte del suo prossimo, a cui non piace il suo carattere morale, pena della sanzione morale. Se avviene per un’immediata manifestazione del dispiacere di Dio, a causa di qualche peccato da lui compiuto, o perché la mente è sconvolta dal terrore di poter provocare tale dispiacere, pena della sanzione religiosa . § 10. Per quel che riguarda i piaceri e i dolori propri della sanzione religiosa, dal momento che riguardano una vita futura, non possiamo sapere di che genere siano. Sono fuori dalla portata della nostra osservazione. Nel corso della vita presente costituiscono solo materia d’aspettativa, e sia che questa attesa derivi da una religione naturale o rivelata, se il genere particolare di piacere o di dolore è diverso da tutti quelli che sono alla portata della nostra osservazione, è qualcosa di cui non possiamo avere un’idea. Le migliori idee che riusciamo ad ottenere di tali dolori e piaceri non sono affatto qualitativamente chiare. In un altro luogo considereremo sotto quali altri rispetti le idee che di essi abbiamo possono esser chiarificate. § 11. Di queste quattro sanzioni, possiamo osservare che quella fisica è sempre a fondamento di quella politica e di quella morale, e anche di quella religiosa, nei casi in cui quest’ultima riguarda la vita presente. La sanzione fisica è inclusa in ognuna delle altre tre. Essa (vale a dire ciascuno dei piaceri o lei dolori suoi propri) può operare in ogni caso indipendentemente dalle altre tre, ma le altre tre possono operare solo per mezzo suo. In una parola, i poteri della natura possono operare da soli, ma né il magistrato, né gli uomini in generale, possono operare, né si suppone che nel caso in questione Dio lo possa, se non attraverso i poteri della natura. § 12. È sembrato utile trovare un nome comune per questi quattro oggetti che nella loro natura hanno così tanto in comune. È sembrato utile, in primo luogo, per la convenienza di dare un nome a certi piaceri e dolori per i quali altrimenti sarebbe stato difficile trovarne uno altrettanto caratterizzante. In secondo luogo, allo scopo di sostenere l’efficacia di certe forze morali, la cui influenza tende a non essere sufficientemente osservata. La sanzione politica esercita un’influenza sulla condotta degli uomini? Anche la sanzione morale e quella religiosa lo fanno. Ad ogni passo della sua carriera l’operato del magistrato politico è soggetto ad essere aiutato o impedito da questi due poteri estranei che, l’uno o l’altro o entrambi, sono sicuramente suoi rivali o suoi alleati. Gli capita di non calcolarli? Sicuramente si accorgerà di aver sbagliato risultato. Troveremo abbondanti prove di ciò nel seguito di questo lavoro. È doveroso per lui, quindi, tenerli continuamente davanti agli occhi, chiamandoli con un nome che mostri la relazione che essi hanno con i suoi propositi e progetti.

 

(J. Bentham, Introduzione ai principi della morale e della legislazione, cap.III)